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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 marzo 1968

Cassazione n. 39699/2021

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' NICOLA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1968 avverso l'ordinanza del 18/02/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRrITO Il [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, con ordinanza in data 18/02/2021, ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di MANDALA' NICOLA in relazione al decreto del Ministro della giustizia in data 14/01/2020 che ha disposto la proroga del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in ordine alla ritenuta capacità del condannato di mantenere collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza e alla mancata considerazione dei segni di ravvedimento.

Sono stati depositati motivi nuovi e note difensive ad illustrazione dei motivi di ricorso e dei motivi nuovi.

Il ricorso è inammissibile; l'inammissibilità travolge i motivi nuovi.

Il pericolo è stato motivatamente rapportato alla particolare rilevanza del ruolo che risulta attribuito al ricorrente all'interno della famiglia mafiosa di Villabate.

Da ciò deriva la non censurabilità delle valutazioni operate, posto che la misura «trattamentale» essenzialmente di carattere amministrativo - prevista dall'art. 41 bis ord.pen. - possiede finalità preventive (si veda, di recente, quanto precisato da Sez.

I n. 52054 del 29.4.2014, Rv. 261809, anche in riferimento alla immutata natura preventiva della misura in parola, pure a seguito delle modifiche apportate con legge n.94 del 15 luglio 2009),tese alla inibizione di contatti (pur in costanza di detenzione) del recluso con il contesto criminale di provenienza.

La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un «aggravamento» del grado di afflizione, già di per sé correlato alla limitazione di libertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva (desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativi alla personalità), che legittima l'adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimenti esterni.

Non si richiede, pertanto, un accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presupporrebbe l'individuazione di un ulteriore contributo arrecato all'attività del gruppo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere il mantenimento dei contatti con la realtà criminale di provenienza, in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario.

Ciò corrisponde, come si è detto, alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario.

Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto - nell'ambito della quale di certo incide l'intensità pregressa del ruolo associativo ritenuto sussistente, come più volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre , Sez.

V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713)-del resto sottratta a qualunque sindacato che non sia quello della mancanza assoluta della motivazione, evenienza non rinvenibile nel caso di specie.

In tal senso può parlarsi di una prognosi del tutto particolare, posto che la finalità preventiva è correlata non già ad un pericolo di reiterazione della condotta illecita - come in altre evenienze processuali - ma si arresta ad una fase anticipata di tutela dei beni protetti, posto che si riduce la frequenza e si regolamenta la modalità dei contatti con i soggetti potenziali veicoli di informazioni o potenziali ricettori di ordini, allo scopo di evitare ogni possibile "influenza" del recluso sugli accadimenti esterni e ciò in rapporto ad una valida massima di esperienza - elevata a parametro normativo di conformazione del trattamento carcerario - che valorizza come dato fondante proprio la pregressa adesione del soggetto, con particolare intensità, ad un sistema di valori deviante, capace di alterare in profondità il sistema delle relazioni sociali in un dato territorio (caratteristica operativa delle organizzazioni mafiose, dati i caratteri tipici della incriminazione di cui all'articolo 416 bis cod. pen.).

Del resto, si è chiarito che "Ai fini della proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall'art. 41-bis, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti" (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221), sicché non è affatto assente la motivazione che richiama lo stato di particolare fibrillazione del gruppo (a causa del venire meno dei suoi massimi vertici) e la mancanza di elementi di novità in ordine alla non operatività del sodalizio.

Del tutto assertive sono le questioni sul presunto ravvedimento.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 23/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] n ANGELA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' NICOLA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1968 avverso l'ordinanza del 18/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRrITO Il [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, con ordinanza in data 18/02/2021, ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di MANDALA' NICOLA in relazione al decreto del Ministro della giustizia in data 14/01/2020 che ha disposto la proroga del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in ordine alla ritenuta capacità del condannato di mantenere collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza e alla mancata considerazione dei segni di ravvedimento. Sono stati depositati motivi nuovi e note difensive ad illustrazione dei motivi di ricorso e dei motivi nuovi. Il ricorso è inammissibile; l'inammissibilità travolge i motivi nuovi. Il pericolo è stato motivatamente rapportato alla particolare rilevanza del ruolo che risulta attribuito al ricorrente all'interno della famiglia mafiosa di Villabate. Da ciò deriva la non censurabilità delle valutazioni operate, posto che la misura «trattamentale» essenzialmente di carattere amministrativo - prevista dall'art. 41 bis ord.pen. - possiede finalità preventive (si veda, di recente, quanto precisato da Sez. I n. 52054 del 29.4.2014, Rv. 261809, anche in riferimento alla immutata natura preventiva della misura in parola, pure a seguito delle modifiche apportate con legge n.94 del 15 luglio 2009),tese alla inibizione di contatti (pur in costanza di detenzione) del recluso con il contesto criminale di provenienza. La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un «aggravamento» del grado di afflizione, già di per sé correlato alla limitazione di libertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva (desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativi alla personalità), che legittima l'adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimenti esterni. Non si richiede, pertanto, un accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presupporrebbe l'individuazione di un ulteriore contributo arrecato all'attività del gruppo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere il mantenimento dei contatti con la realtà criminale di provenienza, in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario. Ciò corrisponde, come si è detto, alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto - nell'ambito della quale di certo incide l'intensità pregressa del ruolo associativo ritenuto sussistente, come più volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre , Sez. V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713)-del resto sottratta a qualunque sindacato che non sia quello della mancanza assoluta della motivazione, evenienza non rinvenibile nel caso di specie. In tal senso può parlarsi di una prognosi del tutto particolare, posto che la finalità preventiva è correlata non già ad un pericolo di reiterazione della condotta illecita - come in altre evenienze processuali - ma si arresta ad una fase anticipata di tutela dei beni protetti, posto che si riduce la frequenza e si regolamenta la modalità dei contatti con i soggetti potenziali veicoli di informazioni o potenziali ricettori di ordini, allo scopo di evitare ogni possibile "influenza" del recluso sugli accadimenti esterni e ciò in rapporto ad una valida massima di esperienza - elevata a parametro normativo di conformazione del trattamento carcerario - che valorizza come dato fondante proprio la pregressa adesione del soggetto, con particolare intensità, ad un sistema di valori deviante, capace di alterare in profondità il sistema delle relazioni sociali in un dato territorio (caratteristica operativa delle organizzazioni mafiose, dati i caratteri tipici della incriminazione di cui all'articolo 416 bis cod. pen.). Del resto, si è chiarito che "Ai fini della proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall'art. 41-bis, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti" (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221), sicché non è affatto assente la motivazione che richiama lo stato di particolare fibrillazione del gruppo (a causa del venire meno dei suoi massimi vertici) e la mancanza di elementi di novità in ordine alla non operatività del sodalizio. Del tutto assertive sono le questioni sul presunto ravvedimento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] n ANGELA
Decreto Cassazione n. 39699/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris