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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 aprile 2025

Cassazione n. 18171/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del procuratore generale in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette, altresì, le conclusioni rassegnate dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] con memoria del 21 aprile 2025, ribadite con altra del 02 maggio 2025, con le quali si è insistito per raccoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Siena, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Immacolata era stata condannata per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 115/02, aggravato dalla conseguita ammissione al beneficio, per avere falsamente dichiarato nell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in relazione a un procedimento penale, un reddito pari a euro 5.500,00, in luogo di quello accertato di euro 15.061,00 (in Siena il 09/04/2021).

La Corte del gravame, esaminati i motivi di appello (essenzialmente riguardanti l'asserita insussistenza dell'elemento psicologico del reato, l'invocata particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle generiche), li ha disattesi, affermando, quanto al primo, che la prova dell'elemento psicologico del reato (integrata anche dal dolo eventuale) era ricavabile dalla circostanza che l'imputata aveva indicato lei stessa la fonte del reddito (una pensione), aggiungendo la dicitura a penna, laddove il divario tra il reddito dichiarato e quello effettivo non consentiva di ritenere che la stessa fosse incorsa in mero errore per difetto.

Ha, poi, ritenuto il bisogno di pena, ritenendo infondato il motivo del gravame, con il quale si era prospettata una grossolanità del falso, osservando che da esso era derivata l'ammissione al beneficio, solo i successivi controlli avendo impedito di procedere alle relative liquidazioni.

Infine, quanto alla dosimetria della pena, ha ritenuto insussistenti elementi per riconoscere le generiche e la mancanza di segni di resipiscenza, avendo la donna mantenuto il silenzio anche dopo l'ammissione al beneficio, richiamando in conclusione la ratio dell'art. 62 bis, cod. pen. 2.

La difesa dell'imputata ha proposto ricorso, formulando tre motivi.

Con il primo, ha dedotto vizio di illogicità della motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato, richiamando l'art. 606 lett. c), cod. proc. pen.

Secondo la prospettazione difensiva, la Corte del merito non avrebbe considerato l'età avanzata della [OSCURATO:PERSONA] e il suo minimo grado di istruzione, non potendosi considerare prova a carico il fatto che la stessa avesse aggiunto a penna la fonte del reddito, ciò potendo dimostrare solo la sua consapevolezza di percepire la pensione, ma non l'ammontare di essa rispetto all'anno d'imposta interessante la dichiarazione.

Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge quanto al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., giustificato alla stregua del fatto che alla dichiarazione falsa era conseguita l'ammissione al beneficio, laddove avrebbe dovuto porsi attenzione all'esiguità del danno che sarebbe conseguito solo dopo l'erogazione delle somme liquidate al difensore.

Inoltre, la circostanza che il reato è aggravato non potrebbe di per sé considerarsi ostativa all'applicabilità dell'istituto.

Con il terzo, infine, ha dedotto i vizi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 606, cod. proc. pen. in relazione al diniego delle generiche, non avendo la Corte territoriale considerato l'età dell'imputata e il suo grado di istruzione, oltre alla sua incensuratezza.3.

Il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. La difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una prima memoria, con la quale ha insistito per l'accoglimento delle istanze di cui al ricorso e una successiva di analogo contenuto.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La decisione censurata è del tutto coerente con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, quanto alla prova dell'elemento psicologico del reato per il quale si procede: esso è costituito dal dolo generico, anche nella declinazione più lieve del dolo eventuale (Sez. 4 n. 18103 del 06/03/2017, n.m.; n. 21577 del 21/04/2016, Bevilacqua, Rv. 267307 - 01).

E, se è vero che la prova deve essere particolarmente rigorosa, nel caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non essendo sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni (Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051 - 01; n. 4623 del 31/1/2018, Avagliano, Rv. 271949 - 01; n. 35969 del 29/05/2019, Arlotta, Rv. 276862 - 01; n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192 - 01; n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129 - 01; sez. 4, n. 21577/2016, cit., in cui, ai fini dell'integrazione del reato si è affermata la necessità del dolo, che richiede, oltre alla previsione dell'evento la prova, anche nella forma eventuale, di un atteggiamento psichico che manifesti adesione all'evento previsto), è anche vero che, nella specie, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, dalla falsità é conseguita l'ammissione al beneficio e i dati alterati inerivano a redditi propri della imputata che, peraltro, ne aveva anche indicato la fonte a penna.

Trattasi di argomento del tutto logico e, peraltro, minimamente scalfito dalle considerazioni difensive, con le quali si è peraltro richiamato un vizio non deducibile [la illogicità della motivazione che, per poter formare oggetto di ricorso, deve essere manifesta, secondo quanto stabilisce l'art. 606, co. 1 lett. e), cod. proc. pen.], laddove il richiamo alla lett. c) dello stesso articolo evoca violazioni di legge insussistenti e neppure argomentate.

3. Il secondo motivo è infondato.

Non erra la difesa nel rilevare la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. per avere la Corte valorizzato il conseguimento del beneficio per escludere la non particolare lievità del fatto, essendosi già chiarito, in tema di patrocinio dei non abbienti, che la circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per l'avvenuta ammissione al beneficio in mancanza dei requisiti, non osta, ex se, al riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui alla norma richiamata (Sez. 4, n. 44900 del 10/10/2023, Pletto, Rv. 285292 - 01; n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 - 02).

Purtuttavia, riguardo a tale motivo, vanno operate due precisazioni.

Intanto, deve considerarsi che, nella specie, si versa in ipotesi di doppia sentenza conforme di merito e, in tali ipotesi, la sentenza impugnata si salda con quella di primo grado, laddove siano operati ripetuti richiami a quest'ultima e adottati gli stessi criteri di valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

E, sul punto specifico, il giudice di prime cure aveva correlato il bisogno di pena direttamente al pericolo derivante dalla condotta, considerato non esiguo in relazione all'evidente divario tra reddito dichiarato e reddito effettivo, pari a oltre il triplo, collocandolo in una scala ideale, secondo il parametro dell'offensività crescente, che non consentiva di collocare quel pericolo nell'ambito della particolare tenuità e neppure della sola tenuità.

Tale ragionamento è stato richiamato nella sentenza censurata, nella quale - e questo è l'oggetto della seconda precisazione - si è pure dato atto della circostanza che il motivo di gravame era stato argomentato sull'assunto della grossolanità del falso.

È, pertanto, con riferimento a detta obiezione che va valutato il ragionamento svolto dai giudici del merito che hanno affermato l'infondatezza di tale prospettazione, avendo la falsità determinato l'ammissione al beneficio.

4. Infine, è manifestamente infondato il terzo motivo.

I giudici del doppio grado di merito hanno fondato il giudizio di non meritevolezza delle generiche sulla base di un ragionamento per nulla arbitrario e del tutto congruo, soprattutto ove si consideri la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis, cod. pen., quella cioè di adeguare la pena al caso concreto: è in ragione di ciò che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva (avendo la difesa agitato l'età della donna e il suo grado di istruzione, oltre alla incensuratezza), rientrando il riconoscimento delle circostanze generiche nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737 - 01; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01).

Ciò che nella specie è avvenuto, avendo il giudice di primo grado valorizzato la gravità della condotta data dalla imponente discrasia tra reddito dichiarato e reddito effettivo e la Corte rilevato l'assenza di elementi positivamente valutabili, altresì valorizzando l'assenza di segni di resipiscenza da parte dell'imputata.

5. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deciso il 07 maggio 2025 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] ente Gabr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del procuratore generale in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette, altresì, le conclusioni rassegnate dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] con memoria del 21 aprile 2025, ribadite con altra del 02 maggio 2025, con le quali si è insistito per raccoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Siena, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Immacolata era stata condannata per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 115/02, aggravato dalla conseguita ammissione al beneficio, per avere falsamente dichiarato nell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in relazione a un procedimento penale, un reddito pari a euro 5.500,00, in luogo di quello accertato di euro 15.061,00 (in Siena il 09/04/2021). La Corte del gravame, esaminati i motivi di appello (essenzialmente riguardanti l'asserita insussistenza dell'elemento psicologico del reato, l'invocata particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle generiche), li ha disattesi, affermando, quanto al primo, che la prova dell'elemento psicologico del reato (integrata anche dal dolo eventuale) era ricavabile dalla circostanza che l'imputata aveva indicato lei stessa la fonte del reddito (una pensione), aggiungendo la dicitura a penna, laddove il divario tra il reddito dichiarato e quello effettivo non consentiva di ritenere che la stessa fosse incorsa in mero errore per difetto. Ha, poi, ritenuto il bisogno di pena, ritenendo infondato il motivo del gravame, con il quale si era prospettata una grossolanità del falso, osservando che da esso era derivata l'ammissione al beneficio, solo i successivi controlli avendo impedito di procedere alle relative liquidazioni. Infine, quanto alla dosimetria della pena, ha ritenuto insussistenti elementi per riconoscere le generiche e la mancanza di segni di resipiscenza, avendo la donna mantenuto il silenzio anche dopo l'ammissione al beneficio, richiamando in conclusione la ratio dell'art. 62 bis, cod. pen. 2. La difesa dell'imputata ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto vizio di illogicità della motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato, richiamando l'art. 606 lett. c), cod. proc. pen. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte del merito non avrebbe considerato l'età avanzata della [OSCURATO:PERSONA] e il suo minimo grado di istruzione, non potendosi considerare prova a carico il fatto che la stessa avesse aggiunto a penna la fonte del reddito, ciò potendo dimostrare solo la sua consapevolezza di percepire la pensione, ma non l'ammontare di essa rispetto all'anno d'imposta interessante la dichiarazione. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge quanto al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., giustificato alla stregua del fatto che alla dichiarazione falsa era conseguita l'ammissione al beneficio, laddove avrebbe dovuto porsi attenzione all'esiguità del danno che sarebbe conseguito solo dopo l'erogazione delle somme liquidate al difensore. Inoltre, la circostanza che il reato è aggravato non potrebbe di per sé considerarsi ostativa all'applicabilità dell'istituto. Con il terzo, infine, ha dedotto i vizi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 606, cod. proc. pen. in relazione al diniego delle generiche, non avendo la Corte territoriale considerato l'età dell'imputata e il suo grado di istruzione, oltre alla sua incensuratezza.3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. La difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una prima memoria, con la quale ha insistito per l'accoglimento delle istanze di cui al ricorso e una successiva di analogo contenuto. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La decisione censurata è del tutto coerente con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, quanto alla prova dell'elemento psicologico del reato per il quale si procede: esso è costituito dal dolo generico, anche nella declinazione più lieve del dolo eventuale (Sez. 4 n. 18103 del 06/03/2017, n.m.; n. 21577 del 21/04/2016, Bevilacqua, Rv. 267307 - 01). E, se è vero che la prova deve essere particolarmente rigorosa, nel caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non essendo sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni (Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Bonofiglio, Rv. 271051 - 01; n. 4623 del 31/1/2018, Avagliano, Rv. 271949 - 01; n. 35969 del 29/05/2019, Arlotta, Rv. 276862 - 01; n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192 - 01; n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129 - 01; sez. 4, n. 21577/2016, cit., in cui, ai fini dell'integrazione del reato si è affermata la necessità del dolo, che richiede, oltre alla previsione dell'evento la prova, anche nella forma eventuale, di un atteggiamento psichico che manifesti adesione all'evento previsto), è anche vero che, nella specie, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, dalla falsità é conseguita l'ammissione al beneficio e i dati alterati inerivano a redditi propri della imputata che, peraltro, ne aveva anche indicato la fonte a penna. Trattasi di argomento del tutto logico e, peraltro, minimamente scalfito dalle considerazioni difensive, con le quali si è peraltro richiamato un vizio non deducibile [la illogicità della motivazione che, per poter formare oggetto di ricorso, deve essere manifesta, secondo quanto stabilisce l'art. 606, co. 1 lett. e), cod. proc. pen.], laddove il richiamo alla lett. c) dello stesso articolo evoca violazioni di legge insussistenti e neppure argomentate. 3. Il secondo motivo è infondato. Non erra la difesa nel rilevare la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. per avere la Corte valorizzato il conseguimento del beneficio per escludere la non particolare lievità del fatto, essendosi già chiarito, in tema di patrocinio dei non abbienti, che la circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per l'avvenuta ammissione al beneficio in mancanza dei requisiti, non osta, ex se, al riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui alla norma richiamata (Sez. 4, n. 44900 del 10/10/2023, Pletto, Rv. 285292 - 01; n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 - 02). Purtuttavia, riguardo a tale motivo, vanno operate due precisazioni. Intanto, deve considerarsi che, nella specie, si versa in ipotesi di doppia sentenza conforme di merito e, in tali ipotesi, la sentenza impugnata si salda con quella di primo grado, laddove siano operati ripetuti richiami a quest'ultima e adottati gli stessi criteri di valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). E, sul punto specifico, il giudice di prime cure aveva correlato il bisogno di pena direttamente al pericolo derivante dalla condotta, considerato non esiguo in relazione all'evidente divario tra reddito dichiarato e reddito effettivo, pari a oltre il triplo, collocandolo in una scala ideale, secondo il parametro dell'offensività crescente, che non consentiva di collocare quel pericolo nell'ambito della particolare tenuità e neppure della sola tenuità. Tale ragionamento è stato richiamato nella sentenza censurata, nella quale - e questo è l'oggetto della seconda precisazione - si è pure dato atto della circostanza che il motivo di gravame era stato argomentato sull'assunto della grossolanità del falso. È, pertanto, con riferimento a detta obiezione che va valutato il ragionamento svolto dai giudici del merito che hanno affermato l'infondatezza di tale prospettazione, avendo la falsità determinato l'ammissione al beneficio. 4. Infine, è manifestamente infondato il terzo motivo. I giudici del doppio grado di merito hanno fondato il giudizio di non meritevolezza delle generiche sulla base di un ragionamento per nulla arbitrario e del tutto congruo, soprattutto ove si consideri la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis, cod. pen., quella cioè di adeguare la pena al caso concreto: è in ragione di ciò che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva (avendo la difesa agitato l'età della donna e il suo grado di istruzione, oltre alla incensuratezza), rientrando il riconoscimento delle circostanze generiche nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737 - 01; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01). Ciò che nella specie è avvenuto, avendo il giudice di primo grado valorizzato la gravità della condotta data dalla imponente discrasia tra reddito dichiarato e reddito effettivo e la Corte rilevato l'assenza di elementi positivamente valutabili, altresì valorizzando l'assenza di segni di resipiscenza da parte dell'imputata. 5. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 07 maggio 2025 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] ente Gabr
Sentenza Cassazione n. 18171/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris