CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16229/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto; peraltro richiede alla corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. 2. La sentenza impugnata adeguatamente rnotiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le modalità della condotta (utilizzo di un ragazzo con problemi di droga per spacciare per suo conto) non consente la qualificazione del fatto nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup (vedi Sez. 6, Sentenza n. 29132 del 09/05/2017 Ud. (dep. 12/06/2017 ) Rv. 270562 - 0). Si tratta di evidenti accertamenti di merito, non sindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati. Il ricorso, inoltre, non si confronta con la sentenza, ma reitera i motivi di appello. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4) ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso