Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43339/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 24rP4202Z_ ROIA avverso la sentenza del 15/7/202gdella Corte di appello di flURpgn visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo dedotto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] F1Iiki Seferovic non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere censure in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.337 cod. pen.; che su tale erronea prospettazione si innesta la denuncia, nei motivi sub 1 e 2, del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accoglimento, in primo grado, della richiesta di rinnovazione, peraltro senza dedurre alcuna eccezione di nullità rispetto all'ordinanza adottata dal giudice di primo grado, e per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello su circostanze allegate dalla difesa e del tutto irrilevanti, perché precedenti, alla condotta di resistenza opposta dall'imputato; Ritenuto che la sentenza impugnata, con aderenza alle risultanze di prova, ha ricostruito la penale responsabilità dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] e che le censure svolte dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso ripropongono censure esaminate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; Considerato, altresì, che i motivi di ricorso proposti dalla Rukavina sulla eccessività della pena, mancata esclusione della recidiva e applicazione delle generiche con giudizio di prevalenza su tale circostanza censurano punti della decisione rimessi alla discrezionalità del giudice del merito e nel caso esaminati con argomentazioni logiche e coerenti valorizzando sia la gravità della condotta che il negativo giudizio sulla capacità a delinquere dell'imputata, gravata di precedenti per reati di furto aggravato; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila eurc, in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 24rP4202Z_ ROIA avverso la sentenza del 15/7/202gdella Corte di appello di flURpgn visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo dedotto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] F1Iiki Seferovic non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere censure in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.337 cod. pen.; che su tale erronea prospettazione si innesta la denuncia, nei motivi sub 1 e 2, del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accoglimento, in primo grado, della richiesta di rinnovazione, peraltro senza dedurre alcuna eccezione di nullità rispetto all'ordinanza adottata dal giudice di primo grado, e per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello su circostanze allegate dalla difesa e del tutto irrilevanti, perché precedenti, alla condotta di resistenza opposta dall'imputato; Ritenuto che la sentenza impugnata, con aderenza alle risultanze di prova, ha ricostruito la penale responsabilità dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] e che le censure svolte dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso ripropongono censure esaminate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; Considerato, altresì, che i motivi di ricorso proposti dalla Rukavina sulla eccessività della pena, mancata esclusione della recidiva e applicazione delle generiche con giudizio di prevalenza su tale circostanza censurano punti della decisione rimessi alla discrezionalità del giudice del merito e nel caso esaminati con argomentazioni logiche e coerenti valorizzando sia la gravità della condotta che il negativo giudizio sulla capacità a delinquere dell'imputata, gravata di precedenti per reati di furto aggravato; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila eurc, in favore della cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 43339/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris