CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09047/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 10557 / 20 17 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1850/35/2016 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 21 ottobre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente di un istituto di credito e iscritto a un fondo integrativo pensionistico, ne ottenne la liquidazione in forma di somma capitale al momento del proprio collocamento a riposo, avvenuto il 31 dicembre 2003. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto d’imposta, provvide al conteggio della tassazione separata sulla base della disciplina vigente all’epoca, onde consentire all’amministrazione finanziaria di riliquidare il valore dell’imposta in base all’aliquota media del quinquennio precedente; ma, nelle more della definitiva liquidazione, entrò in vigore il d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, il quale, all’art. 23, comma 5, prevedeva il venir meno del potere dell’Amministrazione di procedere alla riliquidazione in base a tale aliquota anche per le prestazioni in capitale erogate in epoca anteriore. L’Amministrazione inviò, pertanto, al Manucci una comunicazione di irregolarità, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con la quale , previa riliquidazione separata intimava il pagamento dell’Irpef residua; il contribuente, effettuato il versamento, ne domandò il rimborso; quindi, formatosi il silenzio- rifiuto da parte dell’Ufficio, lo impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pisa. 2. Il ricorso fu accolto e l’Agenzia delle entrate propose appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, che respinse il gravame.I giudici d’appello rilevarono, con richiamo ad unaloro precedente statuizione, che l'art. 23 del d.lgs. n. 25 2 del 2 005 , nell’ abroga re l'art. 20 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ( T.U.I.R.), aveva determinato il venir meno del potere dell’ a mministrazione finanziaria di procedere in qualunque modo alla riliquidazione della maggiore imposta dovuta per le erogazioni effettuate prima della sua entrata in vigore. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo; resistono con controricorso gli eredi del contribuente, deceduto il 19 agosto 2015, i quali hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 252/2005. Ad avviso dell’Amministrazione, e contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d’appello, l’entrata in vigore di tale disposizione non avrebbe comportato l’assoluto venir meno della sua attività di liquidazione in assoluto, limitando il suo effetto abrogativo al so l o criterio di liquidazione riferito a ll’aliquota media del quinquennio precedente. La ricorrente, pertanto, ribadisce la correttezza del proprio operato, avendo nella specie applicato l’aliquota relativa al reddito di riferimento, e tenendo distinti i montanti maturati prima e dopo il 31 dicembre 2000. 2. Va anzitutto scrutinata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dagli eredi del contribuente sul presupposto dell’errata notificazione dello stesso. I controricorrenti sostengono, in particolare, che il decesso del loro comune dante causa, in quanto intervenuto prima della pubblicazione della sentenza d’appello, avrebbe imposto che il ricorso per cassazione fosse loro notificato collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del de cujus, anziché al procuratore costituito di quest’ultimo. 2.1. L’eccezione è infondata. Sul punto, infatti, occorre dare continuità al principio espresso da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 15295/2014 – intervenuta a comporre un annoso contrasto – secondo i l quale l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ., fra i quali la morte della parte , è discipli [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite; in ragione di tale regola , ove l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui al successivo art. 300, il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. 3. Venendo allo scrutinio dell’unico motivo di ricorso, lo stesso va dichiarato infondato. 3.1. Va premesso, in proposito, che anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 252 / 2005, il regime tributario delle forme pensionistiche complementariera disciplinato – ai fini che qui rilevano –dall’art. 20, comma 1, del T.U.I.R., che assoggettava ad imposta le prestazioni complementari mediante l’applicazione dell’aliquota determinata con i criteri di cui all’art. 19, comma 1, espressamente prevedendo che g li uffici finanziari provved essero « a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto di percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti». L’art. 21, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 252/2005 ha abrogato tale disposizione con decorrenza dal 1 ° gennaio 2007 ; e l’art. 23, comma 5 (evocato dalla ricorrente) ha introdotto una disciplina transitoria delle imposte dovute dai soggetti già iscritti a regimi pensionistici complementari (quali l’odierno contribuente) , prevedendo che p er le prestazioni erogate anteriormente al 1° gennaio 2007 – per le quali gli uffici finanziari non avevano ancora provveduto all'iscrizione a ruolo per l e maggiori imposte dovute ai sensi dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, T.U.I.R. – non si d esse luogo all'attività di riliquidazione prevista dal secondo periodo della stessa disposizione. 3.2.Ed invero, come questa Corte ha già osservato (per tutte v. Cass. n. 1712/2018), siffatta disciplina transitori a delle imposte sulle prestazioni previdenziali già erogate in forma di capitale al momento dell'entrata in vigore della legge –per le quali gli uffici finanziari non abbiano ancora provveduto alla iscrizione a ruolo – ne ha escluso la riliquidazione non per qualunque ipotesi, ma unicamente per quelle implicanti l'iscrizione di “maggiori”imposte. È dunque proprio la lettera della norma invocata dall’Agenzia ricorrente ad evidenziare che ciò che veniva inibito all’Ufficio era solo la riliquidazione di maggiori imposte; e, sotto il profilo dell’interpretazione teleologica, ciò vale ad evitare che al contribuente sottoposto al “ vecchio regime ” s i verifichi un a ppesantimento dell’onere fiscale per le ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2007 l’Amministrazione non abbia ancora provveduto alla riliquidazione delle imposte sulle pensioni percepite in forma di capitale dopo il 2001.Una diversa interpretazione, pertanto, si porrebbe, a tacer d’altro, in contrasto con i canoni costituzionali di ragionevolezza e di imparzialità e buon andamento dell’attività di amministrazione pubblica(v. Cass. n. 7653/2020). 4. L’infondatezza dell’unico motivo comporta il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. n. 1778/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese, che liquida in € 1. 2 00,00 , oltre ad € 200,00 per esbors