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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20393/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 29/01/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Parma, emessa all' esito di giudizio abbreviato in data 21/02/2017, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuto responsabile del reato di concorso in rapina aggravata e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esclusione dell'ipotesi di recesso attivo di cui all' art. 56 comma 4 c.p. ed alla mancata applicazione del disposto di cui all' art. 116 c.p.

Assume che la corte territoriale non aveva logicamente interpretato le risultanze probatorie da cui era emerso che le lesioni in danno della vittima erano state poste in essere dal solo concorrente [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) e che il ricorrente nella immediatezza dei fatti aveva litigato con il predetto e restituito l'oggetto rubato alla persona offesa.

Rileva che l'intervenuto litigio doveva essere valutato ai fini della verifica della insussistenza dell'elemento soggettivo del reato e che la decisione di restituire il telefono rubato anche ove causata dalla resistenza della vittima giustificava, in ogni caso, l' applicazione dell' art. 116 ult. co . c.p.

3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni appresso specificate.

Osserva la Corte che le censure proposte con il primo motivo, salvo quanto appresso chiarito in ordine alla chiesta applicazione dell'art. 116 ult. co . c.p., vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale.

Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).

Va, invero, evidenziato che i giudici di appello, con motivazione congrua in fatto, hanno correttamente escluso il dedotto recesso attivo in linea con l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni. (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018 - dep. 24/04/2019, T, Rv. 27564701).

Nel caso di specie, il giudice dell'impugnazione, facendo corretta applicazione dei suddetti principi, ha osservato come la restituzione del bene oggetto della rapina non era stata frutto di una determinazione spontanea del Lamiri, bensì della resistenza attiva provocata dalla vittima e dall' intervento di un terzo.

Deve, infine, rilevarsi che la doglianza relativa all'omesso riconoscimento del concorso anomalo ex art.116 c.p., non può essere presa in esame in questa sede in quanto trattasi di censura implicante valutazione in fatto non proposta ritualmente in appello.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 29/01/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Parma, emessa all' esito di giudizio abbreviato in data 21/02/2017, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuto responsabile del reato di concorso in rapina aggravata e condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esclusione dell'ipotesi di recesso attivo di cui all' art. 56 comma 4 c.p. ed alla mancata applicazione del disposto di cui all' art. 116 c.p. Assume che la corte territoriale non aveva logicamente interpretato le risultanze probatorie da cui era emerso che le lesioni in danno della vittima erano state poste in essere dal solo concorrente [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) e che il ricorrente nella immediatezza dei fatti aveva litigato con il predetto e restituito l'oggetto rubato alla persona offesa. Rileva che l'intervenuto litigio doveva essere valutato ai fini della verifica della insussistenza dell'elemento soggettivo del reato e che la decisione di restituire il telefono rubato anche ove causata dalla resistenza della vittima giustificava, in ogni caso, l' applicazione dell' art. 116 ult. co . c.p. 3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni appresso specificate. Osserva la Corte che le censure proposte con il primo motivo, salvo quanto appresso chiarito in ordine alla chiesta applicazione dell'art. 116 ult. co . c.p., vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). Va, invero, evidenziato che i giudici di appello, con motivazione congrua in fatto, hanno correttamente escluso il dedotto recesso attivo in linea con l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni. (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018 - dep. 24/04/2019, T, Rv. 27564701). Nel caso di specie, il giudice dell'impugnazione, facendo corretta applicazione dei suddetti principi, ha osservato come la restituzione del bene oggetto della rapina non era stata frutto di una determinazione spontanea del Lamiri, bensì della resistenza attiva provocata dalla vittima e dall' intervento di un terzo. Deve, infine, rilevarsi che la doglianza relativa all'omesso riconoscimento del concorso anomalo ex art.116 c.p., non può essere presa in esame in questa sede in quanto trattasi di censura implicante valutazione in fatto non proposta ritualmente in appello. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma
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