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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2025

Cassazione n. 03101/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto le argomentazioni difensive, volte a contestare una errata valutazione del materiale probatorio valorizzato dai giudici di merito, prefigurando una diversa lettura del merito e un differente giudizio di rilevanza delle risultanze probatorie, sono riproduttive di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente vagliati e respinti dalla Corte territoriale, con congrua motivazione esente da vizi censurabili in questa sede (si Siedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza, ove disattendendo gli assunti difénsivi, si è correttamente confermata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto all'odierna ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto le argomentazioni difensive, volte a contestare una errata valutazione del materiale probatorio valorizzato dai giudici di merito, prefigurando una diversa lettura del merito e un differente giudizio di rilevanza delle risultanze probatorie, sono riproduttive di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente vagliati e respinti dalla Corte territoriale, con congrua motivazione esente da vizi censurabili in questa sede (si Siedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza, ove disattendendo gli assunti difénsivi, si è correttamente confermata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato ascritto all'odierna ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 03101/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris