CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 01520/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 29-25077/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi (replicati con memoria trasmessa in data 8 novembre u.s.), meramente ripetitivi di quelli spesi in sede di appello e respinti dalla Corte di merito con motivazione puntuale, logica e congruente. La Corte di Trento, nel confermare la decisione assunta in primo grado in punto di riconosciuta responsabilità per la indebita appropriazione del televisore che costituiva arredo della abitazione condotta dall'imputato, ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la descrizione delle cose sottratte (tra le quali in televisore), letta in uno alla dichiarazione di comproprietà di tutto il mobilio presente in quella abitazione, rende palese la volontà di chiedere la punizione del colpevole anche per la sottrazione dell'indicato televisore, che deve intendersi semanticamente ricompreso tra i mobilio del quale il querelante si è dichiarato comproprietario. Del pari inammissibile si palesa, ai sensi del comma 3 dell'art. 606 del codice di rito, il secondo motivo di ricorso in punto di valutazione del fatto particolarmente tenue, tale da renderlo inoffensivo e, pertanto, non "riconoscibile" dal sistema penale (ad, 131 bis cod. pen.). La Corte di merito ha viceversa sul punto opportunamente valorizzato elementi di fatto non controversi, quali il valore -non solo commerciale- del televisore e la abitualità della condotta di reato per finalità locupletative (finalità comune anche ai reati con diversa offensività giuridica che gravano la biografia criminale del ricorrente), che ben può orientare, ai sensi dell'ad 131 bis cod. pen., l'opzione reiettiva secondo canoni interpretativi del fatto non manifestamente illogici. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.