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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 33238/2024

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI BENEVENTOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] i udito il difensore I Trattazione scritta.

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo di dichiarare la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 12 gennaio 2024, il Tribunale di Vallo della Lucania, per quanto qui rileva, sollevava conflitto positivo di competenza, disponendo per la sua risoluzione la trasmissione degli atti a questa Corte, in ordine ad alcuni reati tributari contestati nel procedimento ivi iscritto al n. 1989/2019 R.N.R. e al n. 421/2020 R.G.G.I.P.

Il giudice rimettente osservava che, nel procedimento iscritto al n. 781/2023 R.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, era stato richiesto il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Benevento relativamente a taluni reati contestati in quest'ultima sede, che erano in parte sovrapponibili, in parte connessi, a taluni dei reati tributari contestati nel suddetto procedimento in corso davanti al giudice rimettente. [OSCURATO:PERSONA]

1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, nel caso di procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo stesso imputato per lo stesso fatto-reato, la competenza spetta al giudice del procedimento che si trova nella fase più avanzata, stante il principio dell'impossibilità giuridica di regressione del processo ad una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento (Sez. 1, n. 32707 del 20/10/2020, Rv. 279895 — 01).

2. Nel caso concreto ora in esame, dagli atti emerge che, nel procedimento iscritto al n. 781/2023 R.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento è stato richiesto il rinvio a giudizio davanti a detto Tribunale relativamente ai reati tributari contestati alle lettere "A", "C", "D", "G", che sono in parte sovrapponibili, in parte connessi, a taluni dei reati tributari contestati nel procedimento in corso, giunto nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, iscritto ivi al n. 1989/2019 R.N.R. e al n. 421/2020 R.G<AUTG>.G.I.P.

3. Avuto riguardo a tale situazione, e in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto, che ai fini della competenza per i reati tributari sopra indicati, contestati alle lettere "A", "C", "D", "G" nel procedimento n. 781 R.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, deve essere individuato il Tribunale di Vallo della Lucania.

Davanti a detto giudice, infatti, risulta già pendente in fase più avanzata, quella degli atti introduttivi al dibattimento, il citato procedimento ivi iscritto al n. 1989/2019 R.N.R. e al n. 421/2020 R.G<AUTG>.G.I.P., riguardante fatti in parte sovrapponibili o comunque connessi a quelli sopra specificati, contestati nel procedimento pendente presso la sede di Benevento.

P. Q. M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania relativamente ai reati contestati alle lettere A), C), D) e G) nel procedimento n. 781/2023 RNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento; dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vallo della Lucania

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI BENEVENTOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] i udito il difensore I Trattazione scritta. Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo di dichiarare la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 12 gennaio 2024, il Tribunale di Vallo della Lucania, per quanto qui rileva, sollevava conflitto positivo di competenza, disponendo per la sua risoluzione la trasmissione degli atti a questa Corte, in ordine ad alcuni reati tributari contestati nel procedimento ivi iscritto al n. 1989/2019 R.N.R. e al n. 421/2020 R.G.G.I.P. Il giudice rimettente osservava che, nel procedimento iscritto al n. 781/2023 R.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, era stato richiesto il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Benevento relativamente a taluni reati contestati in quest'ultima sede, che erano in parte sovrapponibili, in parte connessi, a taluni dei reati tributari contestati nel suddetto procedimento in corso davanti al giudice rimettente. [OSCURATO:PERSONA] 1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, nel caso di procedimenti pendenti in fasi diverse contro lo stesso imputato per lo stesso fatto-reato, la competenza spetta al giudice del procedimento che si trova nella fase più avanzata, stante il principio dell'impossibilità giuridica di regressione del processo ad una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento (Sez. 1, n. 32707 del 20/10/2020, Rv. 279895 — 01). 2. Nel caso concreto ora in esame, dagli atti emerge che, nel procedimento iscritto al n. 781/2023 R.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento è stato richiesto il rinvio a giudizio davanti a detto Tribunale relativamente ai reati tributari contestati alle lettere "A", "C", "D", "G", che sono in parte sovrapponibili, in parte connessi, a taluni dei reati tributari contestati nel procedimento in corso, giunto nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, iscritto ivi al n. 1989/2019 R.N.R. e al n. 421/2020 R.G<AUTG>.G.I.P. 3. Avuto riguardo a tale situazione, e in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto, che ai fini della competenza per i reati tributari sopra indicati, contestati alle lettere "A", "C", "D", "G" nel procedimento n. 781 R.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, deve essere individuato il Tribunale di Vallo della Lucania. Davanti a detto giudice, infatti, risulta già pendente in fase più avanzata, quella degli atti introduttivi al dibattimento, il citato procedimento ivi iscritto al n. 1989/2019 R.N.R. e al n. 421/2020 R.G<AUTG>.G.I.P., riguardante fatti in parte sovrapponibili o comunque connessi a quelli sopra specificati, contestati nel procedimento pendente presso la sede di Benevento. P. Q. M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania relativamente ai reati contestati alle lettere A), C), D) e G) nel procedimento n. 781/2023 RNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento; dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vallo della Lucania
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