CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33302/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25280/2015 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Padova, elettivamente domiciliati, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTI/RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] „ AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia/Mestre - Sezione Staccata di Verona il 30 marzo 2015 n. 616/15/2015; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 ottobre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal [OSCURATO:PERSONA] di Venezia/Mestre - Sezione Staccata di Verona il 30 marzo 2015 n. 616/15/2015, che, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per la decadenza dalle agevolazioni per la formazione della c.d. "piccola proprietà contadina", in relazione all'acquisto della proprietà di un fondo rustico in Comune di Cerea (VR), con rogito notarile del 18 dicembre 2009, a causa della rivendita parziale prima del decorso di un quinquennio, ha rigettato l'appello proposto in via principale dall'Agenzia delle Entrate e l'appello proposto in via incidentale dai medesimi avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Verona col n. 136/03/2013, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure, escludendo che l'amministrazione finanziaria avesse prestato acquiescenza alla stessa, sul presupposto che, nonostante la decadenza dalle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, i contribuenti potessero comunque beneficiare, in via subordinata, del trattamento fiscale previsto per gli imprenditori agricoli professionali (IAP), che era stato invocato solamente in sede giudiziale. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato avverso la medesima sentenza. Il ricorso incidentale condizionato è affidato a tre motivi. Sia la ricorrente, che i controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: A) RICORSO PRINCIPALE Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la decadenza dalle agevolazioni per la formazione della c. d. "piccola proprietà contadina" consentisse, comunque, ai contribuenti di usufruire del regime previsto per gli imprenditori agricoli professionali (TAP), che era stato invocato dai medesimi nel corso del giudizio di prime cure. B) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 46 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata omessa dal giudice di appello la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, a seguito dell'emanazione lite pendente di un nuovo avviso di liquidazione per la medesima compravendita di fondo rustico con l'applicazione dell'aliquota dell'8% per l'imposta di registro, in corrispondenza del riconoscimento del trattamento fiscale previsto per gli imprenditori agricoli professionali (IAP), il cui maggiore importo era stato già corrisposto dai contribuenti.2. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stata tenuta in conto dal giudice di appello l'emanazione lite pendente di un nuovo avviso di liquidazione per la medesima compravendita di fondo rustico con l'applicazione dell'aliquota dell'8% per l'imposta di registro, in corrispondenza del riconoscimento del trattamento fiscale previsto per gli imprenditori agricoli professionali (IAP), il cui maggiore importo era stato già corrisposto dai contribuenti. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 329 cod. proc. civ. e 10 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'amministrazione finanziaria non avesse prestato (tacita o implicita) acquiescenza alla sentenza di prime cure, stante l'incompatibilità della volontà di proporre impugnazione con l'emanazione lite pendente di un nuovo avviso di liquidazione per la medesima compravendita di fondo rustico con l'applicazione dell'aliquota dell'8% per l'imposta di registro, in corrispondenza del riconoscimento del trattamento fiscale previsto per gli imprenditori agricoli professionali (IAP), il cui maggiore importo era stato già corrisposto dai contribuenti. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con istanza depositata il 30 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall'art. 5 della Legge 31 agosto 2022 n. 130 per i giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione.2. Secondo l'art. 5, commi 7, 10 e 11, della Legge 31 agosto 2022 n. 130: «7. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda (...) entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. (...) 10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7. 11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione». 3. Pertanto, considerando che: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 16 gennaio 2022; b) che l'amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente l'eventuale diniego della definizione agevolata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda; c) che il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo e di demandare alla Cancelleria i conseguenti adempimenti. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria per i conseg