Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2024
ECLI:EU:T:2024:458
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0473_INF
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 10 luglio 2024 –
[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (duch puszczy)
(causa T‑473/23) (
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)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo duch puszczy – Motivo di nullità assoluta – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625»
1.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di annullamento dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Prove ulteriori o complementari
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 2; regolamento della Commissione 2018/625, art. 27, § 4)
(v. punti 19‑23)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 46, 47)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]
(v. punto 48)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 49, 62)
5.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’articolo 7 del regolamento n. 207/2009 – Data rilevante ai fini dell’esame di un motivo di nullità assoluta – Data di deposito della domanda di registrazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7 e 52, § 1, a)]
(v. punti 51, 54)
6.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri o paesi terzi – Decisioni non vincolanti per gli organi dell’Unione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)
(v. punto 69)
7.
Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)
(v. punto 70)
8.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Diniego della registrazione basato su uno degli impedimenti alla registrazione assoluti elencati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Sufficienza
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1
(v. punto 73)
9.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto – Marchio denominativo duch puszczy
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c) e 52, § 1, a)]
(v. punti 55, 56, 63, 71)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o sp. k. è condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o.
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.
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GU C 329 del 18.9.2023
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