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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2024

ECLI:EU:T:2024:458
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0473_INF

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 10 luglio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (duch puszczy) (causa T‑473/23) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo duch puszczy – Motivo di nullità assoluta – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625»

1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di annullamento dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Prove ulteriori o complementari (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 2; regolamento della Commissione 2018/625, art. 27, § 4) (v. punti 19‑23)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punti 46, 47)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punto 48)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punti 49, 62)

5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’articolo 7 del regolamento n. 207/2009 – Data rilevante ai fini dell’esame di un motivo di nullità assoluta – Data di deposito della domanda di registrazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7 e 52, § 1, a)] (v. punti 51, 54)

6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri o paesi terzi – Decisioni non vincolanti per gli organi dell’Unione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009) (v. punto 69)

7. Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto (Regolamento del Consiglio n. 207/2009) (v. punto 70)

8. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Diniego della registrazione basato su uno degli impedimenti alla registrazione assoluti elencati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Sufficienza (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1 (v. punto 73)

9. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto – Marchio denominativo duch puszczy [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c) e 52, § 1, a)] (v. punti 55, 56, 63, 71) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o sp. k. è condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 329 del 18.9.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0473_INF Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 10 luglio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (duch puszczy) (causa T‑473/23) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo duch puszczy – Motivo di nullità assoluta – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625» 1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di annullamento dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Prove ulteriori o complementari (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 2; regolamento della Commissione 2018/625, art. 27, § 4) (v. punti 19‑23) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punti 46, 47) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punto 48) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)] (v. punti 49, 62) 5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’articolo 7 del regolamento n. 207/2009 – Data rilevante ai fini dell’esame di un motivo di nullità assoluta – Data di deposito della domanda di registrazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7 e 52, § 1, a)] (v. punti 51, 54) 6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri o paesi terzi – Decisioni non vincolanti per gli organi dell’Unione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009) (v. punto 69) 7. Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto (Regolamento del Consiglio n. 207/2009) (v. punto 70) 8. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Diniego della registrazione basato su uno degli impedimenti alla registrazione assoluti elencati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Sufficienza (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1 (v. punto 73) 9. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto – Marchio denominativo duch puszczy [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c) e 52, § 1, a)] (v. punti 55, 56, 63, 71) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o sp. k. è condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 329 del 18.9.2023 .
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