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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 24173/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui gli art. 216 e 223 L. fall.; Rilevato che con memoria in data 29 aprile 2025, il ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso, svolgendo ulteriori argomentazioni a sostegno delle censure; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il capo 1), punto b) - non è consentito in sede di legittimità perché fondato su mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 2) e 3) - non è consentito in sede di legittimità perché fondato su mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che il terzo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; t Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07 maggio 2025 Il consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui gli art. 216 e 223 L. fall.; Rilevato che con memoria in data 29 aprile 2025, il ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso, svolgendo ulteriori argomentazioni a sostegno delle censure; Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il capo 1), punto b) - non è consentito in sede di legittimità perché fondato su mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 2) e 3) - non è consentito in sede di legittimità perché fondato su mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che il terzo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; t Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025 Il consigliere este
Sentenza Cassazione n. 24173/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris