CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2024
Cassazione n. 44911/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Letti i motivi nuovi fatti pervenire in data 12 ottobre 2024 con i quali si è chiesta la declaratoria di improcedibilità del reato di furto (così riqualificata la contestazione di cui al capo 1 della rubrica delle imputazioni) per mancanza di querela; Letta la memoria difensiva fatta pervenire in data 13 ottobre 2024 con la quale si sono sostanzialmente ribadite, mediante approfondimenti, le doglienze di cui al ricorso; considerato che il primo motivo con il quale la difesa del ricorrente ha eccepito il verificarsi di una nullità assoluta per omessa notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è manifestamente infondato ed è basato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte sia in primo grado che in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con motivazione corrispondente ai principi di diritto che regolano la materia delle notificazioni; considerato che anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso con i quali la difesa del ricorrente ha eccepito il difetto di correlazione tra accusa e sentenza e, ancora, la mancata riqualificazione del contestato reato di ricettazione in quello di furto sono inammissibili perché anch'essi fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con motivazioni congrue, logiche e corrispondenti ai principi di diritto che regolano le materie indicate; che, come ha già correttamente osservato la Corte di appello, non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi di riqualificazione dell'originaria imputazione di riciclaggio in ricettazione, atteso che il reato di ricettazione si pone quale condotta antecedente "di base" rispetto alla successiva condotta di riciclaggio, sulla cui configurazione, pertanto, l'imputato è in condizione di esplicare tutte le prerogative difensive (Sez. 2, n. 29785 del 29/09/2020, Ziraoui, Rv. 279816 - 01); che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa del ricorrente, certamente la contestazione originaria relativa al reato di riciclaggio (poi riqualificato all'esito del giudizio di primo grado in ricettazione) non precludeva di certo la possibilità dell'imputato di essere giudicato con le forme del rito abbreviato;che, correttamente risulta contestato all'imputato il reato di ricettazione che è procedibile di ufficio il che rende del tutto priva di rilevanza la doglianza difensiva relativa alla mancata declaratoria di procedibili del reato di furto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec