CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 27057/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38536/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA].), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e dife s o dagli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso , elettivamente domicilia ti , in R oma , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 44; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] a.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via le Oggetto: Trasporto di cose - “Tariffe a forcella” di cui al DM 18.11.1982 – Forma scritta - Necessità CC 29/03/2023 ric. n. 38536/2019 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I [OSCURATO:PERSONA] n. 38; -controricorrente - avverso la sentenzadella Corte di appello di Perugia n. 315 del 20 19 pubblicata il 17 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA] c on atto di citazione n otificato a luglio del 2005 aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia l a società [OSCURATO:SOCIETA] scarlal fine di sentire accertare e dichiarare, tra l’altro, che ai contratti di trasportointercorsi tra le parti nel periodo compreso tra il luglio 2000 e il giugno 2005 si applica vano le “ tariffe a forcella” di cui al DM 18.11.1982, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento della somma di Euro 994.499,77, oltre I VA , risultante dalla differenza tra l’importo retributivo percepito dalla società attrice nel periodo luglio 2000/giugno 2005 e quello realmente dovuto in forza del citato D.M., con gli interessi e rivalutazione; si costituiva la convenuta che eccepiva la prescrizione e resisteva alla domanda perché infondata, applicandosi al rapporto de quo, non il regime delle tariffe a forcella, ma quello del contratto collettivo. Il Tribunale di Perugia, con sentenza non definitiva del 1° ottobre 2015, in accoglimento della domanda della attrice,accertava l’applicabilità delle tariffe a forcella di cui al D.M. 18/11/1982 ai contratti di trasporto conclusi tra le parti nel periodo de quo, rigettava l’eccezione di prescrizione spiegata dalla società convenuta e rimetteva le parti dinanzi a sé per il prosieguo dell’istruttoria. 2. L a società [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello avverso la decisione di prime cure; si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedendo il rigetto del gravame. La Corte di appello di Perugia con sentenza del 17 maggio 2015 ha CC 29/03/2023 ric. n. 38536/2019 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi accolto l’ appello , riformando integralmente la decisione di prime cure e rigettando le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] perché ritenute non fondate. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello fondato su sei motivi . La [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Parte ricorrente e parte resistentehanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. la società ricorrente con il primo motivo lamenta la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 112, 163 n. 4 c.p.c. per avere la Corte d’appello considerato valide le eccezioni procedurali di Pac 2000 pur in difetto di conclusioni sul punto”; in particolare, lamenta che la Corte d’appello non abbia riconosciuto il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in ordine alle questioni sostenute con il terzo, quinto e settimo motivo d’appello in ordine cioè: -alla richiesta di ammissione di un capitolo di prova sulla conferma delle intese intercorse in ordine al corrispettivo in deroga;- alla indebita autorizzazione concessa alla parte attrice a produrre in ritardo rispetto alle cadenze processuali le lettere di vettura; - alla reiezione dell’eccezione di prescrizione estintiva. 1.2.Il primo motivo di ricorso è in fondato. Giova rammentare al riguardo il principio secondo cui il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenoremeramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorrenel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (in tal senso, CC 29/03/2023 ric. n. 38536/2019 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I [OSCURATO:PERSONA]. Sez. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 26159; nel caso didiversa qualificazione della domanda da parte del giudice di appello, alla quale è riferibile un differente termine prescrizionale, è stata esclusa la formazione del g iudicato interno sulla decorrenza del termine derivante dall’originaria qualificazione(v. Cass. Sez. 3, 10/02/2017n. 3539, e più di recente, Cass. Sez. L, 22/02/2022 n. 5819). Tanto richiamato, va inoltre evidenziato che l’ interpretazione resa dalla Corte con la decisione d’appello non ha determinato né un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) né a quello del tantum devolutum quantum appellatum(art. 345 c.p.c.) , avendo essa invero ritenuto, conformemente ai sopra rammentati principi, di riforma re integralmente la decisione di prime curesulla base della causa petendi e del petitum originari . 2.Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] per non averlo considerato applicabile al caso in esame (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.). Ulteriore violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per aver motivato con argomenti non inerenti al caso di specie (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.) ” ; nello specifico, contesta l’interpretazione data dalla Corte d’appello in merito all’ambito di applicazione dei contratti di trasporto particolari di cui all’art. 13 del D.M. del 1982, stipulati a condizioni diverse di quelli a tariffe a forcella, per i quali non sarebbe necessaria la forma scritta. 3. Con il terzo motivo denuncia la “ Violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] per avereritenuto non necessario al caso di specie la redazione contrattuale in deroga in forma scritta, invece richiesta dalla legge ad substantiam”. 4.Con il quarto motivo denuncia la “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 c.c., 1326 c.c., 1350 c.c., 2729 c.c. nonché degli artt. 50 e seguenti della legge 298/1974, degli artt. 13 e 15 del DM 18.11.1982, dell’art. 13 Circolare del Ministero dei Trasporti n. 73/85 del 14.5.1985 e successive integrazioni (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) per avere la Corte CC 29/03/2023 ric. n. 38536/2019 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi d’appello ritenuta provata la esistenza di un contratto scritto tra le parti attraverso comportamenti concludenti delle parti e presunzioni”. 5.Con il quinto motivo denuncia la “ Violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 ultimo comma del DM 18.11.1982 per non avere ritenuto necessaria la notificazione al Ministero dei Trasporti dei contratti particolari (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) ed erronea valutazione della prova in ordine alla presupposta esistenza in atti della notificazione del contratto particolare (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.)”. 5.1. I motivi secondo, terzo, quarto e quinto vanno esaminati congiuntamente ponendo, sotto diversi profili , la medesima questione concernente lapretesa violazione dell’ambito di applicazione dei contratti di trasporto di cui all’art. 13 del D.M. del 1982, stipulati a condizioni diverse di quelli a tariffe a forcella, per i quali non sarebbe necessaria la forma scritta. Osserva il Collegio, in via preliminare, che la motivazione della sentenza impugnata merita correzione nella parte in cui erroneamente ha affermato, per un verso, che «i contratti di trasporto in deroga, stipulati in applicazione di accordi economici collettivi non esigono forma scritta», e per altro verso, che «la pronuncia gravata merita censura (…) sulla necessità che per pattuire in deroga sia necessaria la forma scritta» (pagg. 4 e 7 della sentenza impugnata). Le argomentazioni sopra riportate in esergo vanno emendate perché si pongono in netto contrasto con quanto affermato più volte da questa Corte in tema di regime giuridico delle tariffe a forcella per i trasporti su strada dettato dalla L.6 giugno 1974, n. 298, p revede nte il requisito della forma scritta ad substantiamex art. 13, comma 5, D.M. 18 novembre 1982 (nel testo vigente ante D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286), anche in relazione agli accordi di riduzione delle tariffe di legge stabilite dal comma 1 del medesimo articolo, i quali sono consentiti nel caso in cui "il mittente faccia eseguire al vettore nel periodo di tre mesi consecutivi diversi trasporti per le tonnellate chilometro complessive indicate nella tabella E", mentre la CC 29/03/2023 ric. n. 38536/2019 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi conformità agli accordi economici collettivi serve solo ad esonerare il contratto, stipulato sempre per iscritto in quanto riduttivo della tariffa, dal limite dell'esecuzione trimestrale consecutiva dei trasporti e delle tonnellate chilometro complessive indicate nella menzionata tabella (v. Cass. Sez. 3 25/01/2022 n. 2147; Cass. Sez. 3 28/12/2021 n. 27802). Va osservato inoltre che nello sviluppo della motivazione la Corte d’appello hafatto riferimento «in ogni caso» alle «intese intercorse tra PAC e la Cardarelli», che «sono esau rientemente documentate attraverso le indicazioni dettagliatamente trascritte nella lettera di vettura (…) consegnate al vettore e da questi restituite», conun’allusione dunque alla forma ad probationem; «la recezione e la condivisione da parte del vettore delle lettere di vettura con la clausola di deroga, confermate dalla produzione dei predetti documenti da parte dell’appellata nel corso dell’accertamento peritale», concludendo che ciò «può senz’altro configurare un implicito riconoscimento ex art. 215 c.p.c. atteso che tale documento (come pure la ricevuta di carico) sono documenti la cui funzione principale è provare l’esistenza del contratto» (pagg. 4, 5 e 7 della sentenza impugnata). Alla luce di tale ratio decidendi , non è corretto il rilievo secondo cui, purnell’accertata inesistenza di una scrittura privata, il requisito della forma scritta possa intendersi soddisfatto alla stregua dell’efficacia confessoria della fattura emessa dal vettore, in quantoemessa sulla base della bolla di accompagnamento delle mercefacente menzione dell’accordo nazionale del 5 dicembre 1985 e della documentazione risultante dalla reciproca emissione di bolle efatture, nonché sulla base della presunzione ricavabile dalla protrazione del rapporto contrattuale per alcuni anni, senza contestazioni da parte del vettore (peraltro la presunzione sarebbevietata ai sensi dell’art. 2729, comma 2, cod. civ. anche nel caso di forma ad probationem). Questa Corte, in proposito, haosservato come il rispetto del requisito della formascritta possa risultare solo da una scrittura privata recante le CC 29/03/2023 ric. n. 38536/2019 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi sottoscrizioni delle parti dell’accordo, le quali possono anche essere in documenti diversi (inscindibilmente collegati, in modo da evide nziare inequivocabilmente l’incontro dei consensi – Cass. n. 5919 del 2016, n. 2256 del 2007, n. 6629 del 1997), ma non possono indubbiamente mancare. Ne consegue l’inidoneità dellafattura a rappresentare la forma scritta dell’accordo (Cass. n. 5263del 2015, n. 12316 del 2015, n. 1614 del 2009), e la nonsurrogabilità in giudizio dell’onere formale con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o dichiarazioni confessorie. Nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato daun atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel casoin cui una determinata forma sia richiesta ad probationem , l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa deldiritto fatto valere, quest’ultimo può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale oper presunzioni, né la stessa confessione della controparte (v. in particolareCass. n. 25999 del 2018 e n. 4431 del 2017). Per i contrattiper i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede pertanto necessariamente la produzione in giudizio della relativascrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'attonon esibito (da ultimo, Cass. n. 1452 del 2019). Dalla correzione della motivazione non consegue però la cassazione della sentenza impugnata, tenuto conto che il dispositivo risulta conforme a diritto, non avendo la Corte territoriale, comunque , ritenut o fondata la domanda proposta dalla società appellantee non essendo stata oggetto di specifica impugnazione incidentale. 6.Con il sesto motivo, la società ricorrente denuncia “l’omesso esame CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] ric. n. 38536/2019 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: mancata pronuncia in ordine ai requisiti di idoneità professionale della società Cardarelli (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.)”. 6.1Il motivo è inammissibile. E’ al riguardo appena il caso di rilevare, alla stregua di quanto sopra esposto, sia la non decisività della circostanza il cui esame sarebbe stato asseritamente omesso,sia l’inesistenza del paventato errore di percezione . 7.In conclusione, il ricorso va rigettato . Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Per questi motivi La Corte rigettail ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro9.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Dichiara lasussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a