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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25271/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] GIORGIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, insistendo nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Roberto GERVASI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'8 ottobre 2021 con la quale la Corte di Appello di Lecce, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, in data 17 novembre 2020, lo ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 in relazione al reato di cui agli artt. 629, comma secondo e 416 -bis.1 cod. pen. 2.

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.' La motivazione sarebbe erronea nella parte in cui afferma che «appare quantomeno singolare che un estorsore senza alcuna ragione apparente, riferisca a una delle sue vittime chi siano altre persone a cui ha rivolto le proprie richieste illecite»; a giudizio della difesa è, invece, del tutto ragionevole che un estorsore per essere ancora più convincente si determini a riferire alla sua vittima che altri soggetti hanno già accettato analoghe richieste estorsive.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto incongruo che la richiesta estorsiva di pagare delle somme di denaro per poter posizionare le slot machine negli esercizi commerciali, sia stata avanzata dal COSTA nei confronti del RIZZO e dal GERVASI nei confronti del PANDINELLI; affermazione erronea in quanto presuppone un indimostrato schema comune tra le due diverse richieste estorsive avanzate dal COSTA.

I giudici di appello avrebbero, inoltre, effettuato una contraddittoria ed illogica distinzione tra la posizione del GERVASI e quella del RIZZO, nonostante sia stato proprio quest'ultimo a mettere in guardia il PANDINELLI sulla necessità di pagare per evitare problemi in considerazione della caratura criminale del COSTA.

A giudizio della difesa il GERVASI si sarebbe limitato a riportare quanto già comunicato dal COSTA, riferendo che in caso di mancato pagamento della tangente sarebbe stato «costretto» a sostituire le slot machines del PANDINELLI con quelle fornite da soggetti graditi al COSTA.

I giudici avrebbero, inoltre, travisato la conversazione intercettata dal PANDINELLI nel corso della quale quest'ultimo cercava di convincere il GERVASI a consegnare il denaro al COSTA e non il contrario come erroneamente affermato nella sentenza impugnata.

La motivazione sarebbe erronea anche nella parte in cui desume la responsabilità del ricorrente dalla negazione da parte del COSTA di aver ricevuto dal GERVASI somme di denaro in precedenza consegnategli dal PANDINELLI; negazione che, secondo la difesa, trova fondamento nella volontà del COSTA di negare il proprio coinvolgimento della vicenda.

La motivazione sarebbe apparente ed illogica nella parte in cui afferma che il COSTA non avrebbe mai posto in essere condotte estorsive in danno del GERVASI in considerazione del rapporto di affinità che li legava; secondo la difesa i giudici avrebbero travisato le dichiarazioni rese dal teste Alessandro [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito che la figlia della compagna del COSTA non sarebbe in buoni rapporti con la famiglia di origine.

I giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in quanto smentite dal contenuto di una conversazione intercettata tra la figlia del COSTA e la sua compagna, senza tener conto del fatto che lo stesso GERVASI, nel corso della conversazione intercettata dal PANDINELLI, si augurava una precoce morte del COSTA.

3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 629 cod. pen., 530 cod. proc. pen. e 3 Cost.La difesa eccepisce la carenza di elementi probatori idonei a dimostrare che il GERVASI abbia posto in essere condotte di tipo estorsivo e non hanno tenuto conto del fatto che lo stesso PANDINELLI ha affermato che le minacce sarebbero state poste in essere solo dal COSTA nonché di essersi determinato a pagare ben prima dell'intervento del ricorrente.

Secondo la difesa il GERVASI si sarebbe limitato a trovare una soluzione per evitare problemi a sé stesso ed al PANDINELLI e, quindi, non può esser ritenuto co-autore dell'ipotizzata estorsione.

4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso.

I giudici di appello si sarebbero limitati a motivare per relationem in ordine alla sussistenza della contestata aggravante, senza tener conto delle doglianze contenute nell'atto di appello con le quali il ricorrente aveva lamentato che tutte le argomentazioni del primo giudice erano relative al solo COSTA e non al GERVASI.

La difesa ha, infine, evidenziato che le prove raccolte non dimostrerebbero in alcun modo la partecipazione del GERVASI al consorzio criminale di stampo mafioso né una connotazione mafiosa dei comportamenti posti in essere dal ricorrente; i giudici di appello avrebbero, pertanto, riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso sulla base di formule di stile apodittiche e congetturali con conseguente carenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

1. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto di ricorso, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massimata).

2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto inerenti alla valutazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di estorsione, sono aspecifici e non consentiti in sede di legittimità in quanto meramente reiterativi di censure fattuali, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni esaustive ed articolate.

3.1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono dirette a contestare la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che non appartengono al controllo di legittimità sulla motivazione la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01).

3.2. Il ricorrente chiede di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse possibili ricostruzioni, quella a lui più favorevole, improntando la propria valutazione del materiale probatorio ad una logica parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nelle sentenze di merito.

La difesa, lungi dal proporre un travisamento delle prove, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sostaggefvo in realtà una ipotesi di «travisamento dei fatti» oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione atomistica dell'intero materiale istruttorio, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale.3.3.

La Corte territoriale, con percorso argomentativo esaustivo, conforme alle risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha indicato e correttamente valutato gli elementi probatori (denuncia sporta da Pierluigi PANDINELLI, conversazione intercorsa in data 13 luglio 2017 tra il GERVASI ed il PANDINELLI e registrata da quest'ultimo, conversazioni intercorsa fra la moglie e la figlia del Costa ed intercettata in data 13 settembre 2017, conversazioni intercorsa fra il GERVASI ed il PANDINELLI intercettata in data 15 settembre 2017, dichiarazioni rese da Pierluigi PANDINELLI in data 18 settembre 2017, dichiarazioni rese da Giacomo RIZZO in data 22 settembre 2017, dichiarazioni rese da Leonardo COSTA in sede di interrogatorio) ritenuti idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi di estorsione e la penale responsabilità del GERVASI (vedi pagg. da 50 a 55 della sentenza impugnata e pagg. da 83 a 95 della sentenza di primo grado).

3.4. L'interpretazione, priva di contraddizioni e travisamenti, delle risultanze istruttorie ha condotto i giudici di merito ad affermare che il GERVASI ha fornito il proprio apporto causale al perfezionamento della contestata estorsione, apporto che si è esplicato in un diretto contatto con la persona offesa volto a ribadire la serietà della minaccia avanzata dal COSTA e nella ricezione della somma di denaro estorta al PANDINELLI nella sua qualità di intermediario tra la vittima e il predetto affiliato alla [OSCURATO:PERSONA], circostanze che vengono negate in modo apodittico e congetturale dalla difesa.

Il Tribunale ha, dunque, fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta di chi assume la veste di intermediario tra estorsori e vittima per motivi diversi da quello di tutelare l'esclusivo interesse della persona offesa. (vedi Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723 - 01; Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117 - 01).

E poiché nel caso in esame i giudici del merito non hanno ravvisato, per le corrette considerazioni riportate in sentenza, alcuno scopo di solidarietà umana nelle trattative finalizzate alla dazione pretesa dal COSTA, deve escludersi l'ipotesi estraneità del GERVASI reclamata con il ricorso in esame.

3.5. La complessiva ricostruzione del materiale probatorio esposta in motivazione cui sono pervenuti i giudici di appello, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 3.6 Quanto alle critiche difensive sull'interpretazione della conversazione intercorsa in data 13 luglio 2017 tra il GERVASI ed il PANDINELLI, è sufficiente ricordare, per sottolinearne la manifesta infondatezza, che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere sindacato in sede di legittimità solo in presenza di travisamento, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; da ultimo Sez. 2, n. 6413 del 23/11/2022, dep. 2023, Trimarchi, non massimata).

Nel caso di specie il presunto travisamento indicato nel ricorso non corrisponde ad una effettiva alterazione del contenuto dei dialoghi captati dal PANDINELLI ma ad una interpretazione alternativa a quella posta alla base della decisione che, in ossequio del principio di diritto appena esposto, non può esser oggetto di scrutinio in sede di legittimità.

3.7. La motivazione oggetto di ricorso contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso.

La ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di appello in ordine alla completezza ed attendibilità delle prove raccolte nel corso del giudizio, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nella sentenza oggetto di ricorso con conseguente aspecificità del motivo.

4. Il terzo motivo di ricorso è generico ed aspecifico in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 4.1.

Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di legge e di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, così venendo meno all'onere di specificità.

Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01).

4.2. Il compendio probatorio correttamente riportato nella sentenza impugnata, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza desumibili dalle risultanze probatorie, ha correttamente indotto i giudici di merito ad affermare, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso in considerazione della notoria appartenenza del correo COSTA alla [OSCURATO:PERSONA], della piena consapevolezza da parte del GERVASI della caratura criminale del predetto, della spregiudicatezza dimostrata dal COSTA nell'avanzare le richieste estorsive e della pluralità dei soggetti coinvolti nella vicenda che «amplificando le minacce del COSTA ne ribadiscono la caratura criminale evidenziando la sua appartenenza a pericolosi contesti di criminalità organizzata» (vedi pagg. 56 e 57 della sentenza di appello e pag. 96 della sentenza di primo grado), elementi che hanno reso le condotte del ricorrente evocative della particolare forza intimidatrice del sodalizio di stampo mafioso cui apparteneva il COSTA.

4.3. I giudici di merito hanno fatto corretto uso dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938), dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune.

La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso.

E' configurabile, quindi, l'aggravante laddove la condotta delittuosa sia stata, come nel caso di specie, oggettivamente funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma dall'intero gruppo mafioso.

4.4. La doglianza con la quale la difesa lamenta che tutte le argomentazioni esposte dai giudici di merito siano relative al solo COSTA e non al GERVASI è manifestamente infondata in quanto non tiene conto del principio di diritto secondo cui la circostanza aggravante in parola, a differenza della diversa circostanza dell'agevolazione mafiosa (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), si connota per il carattere oggettivo, derivando dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, (Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017 Gioffrè; Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 - 02) cosicché si applica ai concorrenti nel reato secondo il disposto di cui all'art. 59 cod. pen. 4.5 In conclusione, la motivazione ha ,d,, eat2t,adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici del fies~ ad affermare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, 1, cod. pen. a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove e, quindi, non censurabile in sede di legittimità .

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] GIORGIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, insistendo nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Roberto GERVASI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'8 ottobre 2021 con la quale la Corte di Appello di Lecce, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, in data 17 novembre 2020, lo ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 in relazione al reato di cui agli artt. 629, comma secondo e 416 -bis.1 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato.' La motivazione sarebbe erronea nella parte in cui afferma che «appare quantomeno singolare che un estorsore senza alcuna ragione apparente, riferisca a una delle sue vittime chi siano altre persone a cui ha rivolto le proprie richieste illecite»; a giudizio della difesa è, invece, del tutto ragionevole che un estorsore per essere ancora più convincente si determini a riferire alla sua vittima che altri soggetti hanno già accettato analoghe richieste estorsive. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto incongruo che la richiesta estorsiva di pagare delle somme di denaro per poter posizionare le slot machine negli esercizi commerciali, sia stata avanzata dal COSTA nei confronti del RIZZO e dal GERVASI nei confronti del PANDINELLI; affermazione erronea in quanto presuppone un indimostrato schema comune tra le due diverse richieste estorsive avanzate dal COSTA. I giudici di appello avrebbero, inoltre, effettuato una contraddittoria ed illogica distinzione tra la posizione del GERVASI e quella del RIZZO, nonostante sia stato proprio quest'ultimo a mettere in guardia il PANDINELLI sulla necessità di pagare per evitare problemi in considerazione della caratura criminale del COSTA. A giudizio della difesa il GERVASI si sarebbe limitato a riportare quanto già comunicato dal COSTA, riferendo che in caso di mancato pagamento della tangente sarebbe stato «costretto» a sostituire le slot machines del PANDINELLI con quelle fornite da soggetti graditi al COSTA. I giudici avrebbero, inoltre, travisato la conversazione intercettata dal PANDINELLI nel corso della quale quest'ultimo cercava di convincere il GERVASI a consegnare il denaro al COSTA e non il contrario come erroneamente affermato nella sentenza impugnata. La motivazione sarebbe erronea anche nella parte in cui desume la responsabilità del ricorrente dalla negazione da parte del COSTA di aver ricevuto dal GERVASI somme di denaro in precedenza consegnategli dal PANDINELLI; negazione che, secondo la difesa, trova fondamento nella volontà del COSTA di negare il proprio coinvolgimento della vicenda. La motivazione sarebbe apparente ed illogica nella parte in cui afferma che il COSTA non avrebbe mai posto in essere condotte estorsive in danno del GERVASI in considerazione del rapporto di affinità che li legava; secondo la difesa i giudici avrebbero travisato le dichiarazioni rese dal teste Alessandro [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito che la figlia della compagna del COSTA non sarebbe in buoni rapporti con la famiglia di origine. I giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in quanto smentite dal contenuto di una conversazione intercettata tra la figlia del COSTA e la sua compagna, senza tener conto del fatto che lo stesso GERVASI, nel corso della conversazione intercettata dal PANDINELLI, si augurava una precoce morte del COSTA. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 629 cod. pen., 530 cod. proc. pen. e 3 Cost.La difesa eccepisce la carenza di elementi probatori idonei a dimostrare che il GERVASI abbia posto in essere condotte di tipo estorsivo e non hanno tenuto conto del fatto che lo stesso PANDINELLI ha affermato che le minacce sarebbero state poste in essere solo dal COSTA nonché di essersi determinato a pagare ben prima dell'intervento del ricorrente. Secondo la difesa il GERVASI si sarebbe limitato a trovare una soluzione per evitare problemi a sé stesso ed al PANDINELLI e, quindi, non può esser ritenuto co-autore dell'ipotizzata estorsione. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. I giudici di appello si sarebbero limitati a motivare per relationem in ordine alla sussistenza della contestata aggravante, senza tener conto delle doglianze contenute nell'atto di appello con le quali il ricorrente aveva lamentato che tutte le argomentazioni del primo giudice erano relative al solo COSTA e non al GERVASI. La difesa ha, infine, evidenziato che le prove raccolte non dimostrerebbero in alcun modo la partecipazione del GERVASI al consorzio criminale di stampo mafioso né una connotazione mafiosa dei comportamenti posti in essere dal ricorrente; i giudici di appello avrebbero, pertanto, riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso sulla base di formule di stile apodittiche e congetturali con conseguente carenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto di ricorso, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massimata). 2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto inerenti alla valutazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di estorsione, sono aspecifici e non consentiti in sede di legittimità in quanto meramente reiterativi di censure fattuali, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni esaustive ed articolate. 3.1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono dirette a contestare la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che non appartengono al controllo di legittimità sulla motivazione la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). 3.2. Il ricorrente chiede di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse possibili ricostruzioni, quella a lui più favorevole, improntando la propria valutazione del materiale probatorio ad una logica parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nelle sentenze di merito. La difesa, lungi dal proporre un travisamento delle prove, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sostaggefvo in realtà una ipotesi di «travisamento dei fatti» oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione atomistica dell'intero materiale istruttorio, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale.3.3. La Corte territoriale, con percorso argomentativo esaustivo, conforme alle risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha indicato e correttamente valutato gli elementi probatori (denuncia sporta da Pierluigi PANDINELLI, conversazione intercorsa in data 13 luglio 2017 tra il GERVASI ed il PANDINELLI e registrata da quest'ultimo, conversazioni intercorsa fra la moglie e la figlia del Costa ed intercettata in data 13 settembre 2017, conversazioni intercorsa fra il GERVASI ed il PANDINELLI intercettata in data 15 settembre 2017, dichiarazioni rese da Pierluigi PANDINELLI in data 18 settembre 2017, dichiarazioni rese da Giacomo RIZZO in data 22 settembre 2017, dichiarazioni rese da Leonardo COSTA in sede di interrogatorio) ritenuti idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi di estorsione e la penale responsabilità del GERVASI (vedi pagg. da 50 a 55 della sentenza impugnata e pagg. da 83 a 95 della sentenza di primo grado). 3.4. L'interpretazione, priva di contraddizioni e travisamenti, delle risultanze istruttorie ha condotto i giudici di merito ad affermare che il GERVASI ha fornito il proprio apporto causale al perfezionamento della contestata estorsione, apporto che si è esplicato in un diretto contatto con la persona offesa volto a ribadire la serietà della minaccia avanzata dal COSTA e nella ricezione della somma di denaro estorta al PANDINELLI nella sua qualità di intermediario tra la vittima e il predetto affiliato alla [OSCURATO:PERSONA], circostanze che vengono negate in modo apodittico e congetturale dalla difesa. Il Tribunale ha, dunque, fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta di chi assume la veste di intermediario tra estorsori e vittima per motivi diversi da quello di tutelare l'esclusivo interesse della persona offesa. (vedi Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723 - 01; Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117 - 01). E poiché nel caso in esame i giudici del merito non hanno ravvisato, per le corrette considerazioni riportate in sentenza, alcuno scopo di solidarietà umana nelle trattative finalizzate alla dazione pretesa dal COSTA, deve escludersi l'ipotesi estraneità del GERVASI reclamata con il ricorso in esame. 3.5. La complessiva ricostruzione del materiale probatorio esposta in motivazione cui sono pervenuti i giudici di appello, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 3.6 Quanto alle critiche difensive sull'interpretazione della conversazione intercorsa in data 13 luglio 2017 tra il GERVASI ed il PANDINELLI, è sufficiente ricordare, per sottolinearne la manifesta infondatezza, che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento può essere sindacato in sede di legittimità solo in presenza di travisamento, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; da ultimo Sez. 2, n. 6413 del 23/11/2022, dep. 2023, Trimarchi, non massimata). Nel caso di specie il presunto travisamento indicato nel ricorso non corrisponde ad una effettiva alterazione del contenuto dei dialoghi captati dal PANDINELLI ma ad una interpretazione alternativa a quella posta alla base della decisione che, in ossequio del principio di diritto appena esposto, non può esser oggetto di scrutinio in sede di legittimità. 3.7. La motivazione oggetto di ricorso contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. La ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di appello in ordine alla completezza ed attendibilità delle prove raccolte nel corso del giudizio, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nella sentenza oggetto di ricorso con conseguente aspecificità del motivo. 4. Il terzo motivo di ricorso è generico ed aspecifico in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 4.1. Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di legge e di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, così venendo meno all'onere di specificità. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). 4.2. Il compendio probatorio correttamente riportato nella sentenza impugnata, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza desumibili dalle risultanze probatorie, ha correttamente indotto i giudici di merito ad affermare, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso in considerazione della notoria appartenenza del correo COSTA alla [OSCURATO:PERSONA], della piena consapevolezza da parte del GERVASI della caratura criminale del predetto, della spregiudicatezza dimostrata dal COSTA nell'avanzare le richieste estorsive e della pluralità dei soggetti coinvolti nella vicenda che «amplificando le minacce del COSTA ne ribadiscono la caratura criminale evidenziando la sua appartenenza a pericolosi contesti di criminalità organizzata» (vedi pagg. 56 e 57 della sentenza di appello e pag. 96 della sentenza di primo grado), elementi che hanno reso le condotte del ricorrente evocative della particolare forza intimidatrice del sodalizio di stampo mafioso cui apparteneva il COSTA. 4.3. I giudici di merito hanno fatto corretto uso dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938), dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune. La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. E' configurabile, quindi, l'aggravante laddove la condotta delittuosa sia stata, come nel caso di specie, oggettivamente funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma dall'intero gruppo mafioso. 4.4. La doglianza con la quale la difesa lamenta che tutte le argomentazioni esposte dai giudici di merito siano relative al solo COSTA e non al GERVASI è manifestamente infondata in quanto non tiene conto del principio di diritto secondo cui la circostanza aggravante in parola, a differenza della diversa circostanza dell'agevolazione mafiosa (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), si connota per il carattere oggettivo, derivando dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, (Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017 Gioffrè; Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 - 02) cosicché si applica ai concorrenti nel reato secondo il disposto di cui all'art. 59 cod. pen. 4.5 In conclusione, la motivazione ha ,d,, eat2t,adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici del fies~ ad affermare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, 1, cod. pen. a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove e, quindi, non censurabile in sede di legittimità . 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tr
Sentenza Cassazione n. 25271/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris