CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2024
Cassazione n. 29928/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
abina [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Napoli, all'esito di rito abbreviato, ha confermato la sentenza emessa il 17 maggio 2024 dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Avellino, che condannava XXXXXXXXXXXXXXXX per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex convivente, XXXXXXXXXXXXXX dal marzo all'ottobre 2023, nonché per il reato di lesioni. Il compendio probatorio è costituito dalla querela della persona offesa, che riferiva di essersi allontanata dalla propria abitazione nel marzo 2023 a causa dei continui atteggiamenti aggressivi e violenti subiti da XXXXXXXX sin da quando si trovava in stato di gravidanza. Da quel momento era stata di continuo seguita dall’imputato in qualsiasi luogo ella si recasse, fermata e minacciata in prossimità dello stabile ove abitava o mentre in si trovava in compagnia della figlia minore. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’imputato deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione, quanto al requisito dell’abitualità, per avere erroneamente escluso l’occasionalità della condotta. Inoltre, la condotta non è riconducibile nell'alveo del reato di maltrattamenti poiché, in relazione al periodo contestato, la convivenza era già cessata. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 20-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato in relazione alla sussistenza degli estremi del reato di maltrattamenti. 2.La condotta contestata nel capo di imputazione va dal marzo all’ottobre 2023 - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29928/2025 Roma, lì, 28/08/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. quando oramai, come risulta pacificamente dagli atti richiamati dalla sentenza impugnata, la convivenza tra l’imputato e la persona offesa era cessata - e, nel corso del giudizio il Pubblico ministero non ha proceduto ad alcuna modifica del capo di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] generale ha ritenuto sussistente il reato in considerazione del fatto che perché risulta una condotta di lesioni commessa nel 2022 ma, a prescindere dal fatto che per tale condotta, è stato aperto altro procedimento poi chiuso con remissione di querela, in ogni caso il 2022 non rientra nel periodo in contestazione. 2.1. Va, inoltre, sottolineato che, richiamando quanto puntualizzato dal giudice del primo grado, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato di maltrattamenti in famiglia - benché le condotte contestate fossero state tenute quando il rapporto di convivenza tra i due era oramai cessato - perché permaneva un legame di genitorialità condivisa. Tale impostazione esegetica, tuttora sostenuta da un indirizzo giurisprudenziale minoritario (per il quale si veda, da ultimo, Sez. 2, n. 43846 del 29/09/2023, V., Rv. 285330), non è condivisa da questo Collegio: apparendo preferibile il contrario orientamento esegetico secondo il quale, in tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa: sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa (così, tra le molte, Sez. 6, n. 31390 del 30/03/2023, P., Rv. 285087; Sez. 6, Sentenza n. 38336 del 28/09/2022, D., Rv. 283939; Sez. 6, n. 15883 del 16/03/2022, D., Rv. 283436; Sez. 6, n. 10626 del 16/02/2022, L. Rv. 283003; Sez. 6, n. 45095 del 17/11/2021, H., Rv. 282398). È indispensabile, infatti, rispettare la lettera della norma incriminatrice di diritto sostanziale in argomento e non modificarne la portata operativa in termini tali da formulare opzioni applicative fondate su soluzioni che rispondono ad una logica di interpretazione analogica in malam partem, non consentita in materia penale. In tale contesto è significativa la presa di posizione della Corte costituzionale che, nell’esaminare una specifica questione processuale avente ad oggetto l’art. 521 cod. proc. pen., ha evidenziato il rischio che l’esercizio del relativo potere da parte del giudice possa determinare una violazione del principio di tassatività sancito dall’art. 25 Cost., che impone che “in materia penale il possibile significato letterale della legge fissa il limite estremo della sua legittima interpretazione”. Ciò la Consulta ha fatto proprio con riferimento al rapporto tra le due norme incriminatrici previste dagli artt. 572 e 612-bis cod. pen., sottolineando come “il divieto di analogia in malam partem impon(ga) di chiarire se il rapporto affettivo dipanatosi nell’arco di qualche mese e caratterizzato da permanenze non continuative di un partner nell’abitazione dell’altro possa già considerarsi, alla stregua dell’ordinario significato di questa espressione, come una ipotesi di ‘convivenza’ …(e se)… davvero possa sostenersi che la sussistenza di una (tale) relazione consenta di qualificare quest’ultima come persona appartenente alla medesima “famiglia” dell’imputato (…). In difetto di una tale dimostrazione, l’applicazione dell’art. 572 cod. pen. in casi siffatti – in luogo dell’art. 612-bis, secondo comma, cod. pen., che pure contempla espressamente l’ipotesi di condotte commesse a danno di persona «legata da relazione affettiva» all’agente – apparirebbe come il frutto di una interpretazione analogica a sfavore del reo della norma incriminatrice” (Corte cost., sent. n. 98 del 2021). In buona sostanza, alla luce di una esegesi rispettosa del principio costituzionale di legalità, ai fini della applicazione della norma incriminatrice dell’art. 572 cod. pen., di “convivenza” si può parlare solamente laddove risulti acclarata l’esistenza di una relazione affettiva qualificata dalla continuità e connotata da elementi oggettivi di stabilità: lungi dall’essere confuso con la mera coabitazione, il concetto di convivenza deve essere espressione di una stabile relazione personale caratterizzata da una reale condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita. 3.Seguendo questa impostazione, la motivazione della sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha sostenuto che il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. fosse configurabile per le condotte tenute dall’odierno ricorrente in danno della ex compagna nel periodo in cui era cessata la loro convivenza: periodo con riferimento al quale andrà valutata la possibilità di qualificare i fatti ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen., con ogni conseguenza di legge in ordine alla rideterminazione della pena per il reato del capo. 4.Nel riconoscimento della fondatezza del primo motivo, resta assorbito l’esame del secondo e del terzo. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 29/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]