CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 15381/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, t-4 ORDINANZA sul ricorso 19123/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 191 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] Liquidazione - intimato - avverso la sentenza n. 6955/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: Con intimazione di sfratto per morosità e citazione per convalida [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, in relazione a contratto di locazione di un immobile composto da un appartamento e da un locale artigianale adibito a carrozzeria, adducendo che la convenuta, quale conduttrice, non aveva corrisposto al Cascino, quale locatore, canoni per un importo di euro 1549,37. All'udienza di convalida compariva il liquidatore della società, che riconosceva la morosità e non si opponeva allo sfratto. Interveniva inoltre [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], il quale sosteneva di avere acquisito con il fratello le quote della società conduttrice, e di aver convenuto con lui, tramite un accordo verbale, di permanere ad abitare l'appartamento, e che il locale ulteriore avrebbe dovuto a sua volta continuare ad essere adibito ad officina, nella quale [OSCURATO:PERSONA] lavorava; all'assemblea straordinaria del 15 dicembre 2006, con voto contrario di [OSCURATO:PERSONA], la società era stata però messa in liquidazione, e le era stato poi ( intimato lo sfratto su iniziativa del solo [OSCURATO:PERSONA]. Chiedeva pertanto [OSCURATO:PERSONA] che ogni provvedimento non incidesse sul possesso da lui esercitato sull'appartamento. Il Tribunale emetteva ordinanza di rilascio ex articolo 665 c.p.c. e, mutato il rito e istruita la causa, rigettava la domanda di sfratto per morosità di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo proponeva appello, cui resisteva il fratello, mentre non si costituiva la società; la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 14 dicembre 2017, accogliendo parzialmente il gravame, confermava l'ordinanza di rilascio ex articolo 665 c.p.c. e condannava [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese al fratello appellante per entrambi i gradi di giudizio, dichiarandole invece irripetibili, sempre per entrambi i gradi di giudizio, nei confronti della società. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in tre motivi [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso e depositato poi memoria. Considerato che: 1. Deve anzitutto rilevarsi che il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] è tardivo, e pertanto inammissibile, giacché il ricorso era stato notificato il 14 giugno 2018 al suo difensore domiciliatario avv. [OSCURATO:PERSONA] e poi al dominus avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., con ritiro in data 20 giugno, mentre il controricorso è stato notificato, dal punto di vista del notificante, il 31 luglio: dunque, tardivamente anche in relazione alla seconda notificazione, essendo peraltro idonea la prima. 2.1 Passando allora all'esame del ricorso, si rileva che il primo motivo denuncia "nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio". Sostiene il ricorrente che non sarebbero state provate né l'esistenza di un contratto di locazione, né la morosità del ricorrente stesso, adducendo che in realtà egli "occupava pacificamente l'immobile sin dall'anno 2000, con il benestare del fratello": il che troverebbe sostegno nelle lettere - allegate come-, nn. 10 e 11 al fascicolo di primo grado - del 21 gennaio 2006 e del 6 febbraio 2006 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ove si farebbe "esplicito riferimento all'accordo di cessione parziale dell'immobile al [OSCURATO:PERSONA] senza il pagamento di prezzo". Comunque non sussisterebbe "alcun intervento del Giudice volto ad individuare elementi che facessero desumere l'esistenza di una morosità", che peraltro sarebbe stata una "argomentazione ... impossibile atteso che non sussisteva alcun contratto di locazione". Non sarebbe stata dimostrata neppure la morosità della società che avrebbe dovuto "emergere quantomeno dall'esame dei bilanci", mentre, "dall'esame della documentazione all'All.5 al fascicolo di primo grado di parte contro ricorrente" (sic) emergerebbe che la risoluzione del contratto locatizio tra [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata "motivata dalla messa in liquidazione della società senza nessun accenno a presunte morosità dei canoni". 2.2 Questo motivo patisce una evidente inammissibilità, in quanto, oltre al non indicare il fatto decisivo omesso, e a prescindere altresì dal suo vertere sull'esistenza o meno del contratto di locazione e della morosità del ricorrente, nella prima parte non si rapporta all'effettivo contenuto della sentenza impugnata, che non ha attribuito al ricorrente stesso la qualità di conduttore, ritenendo tale invece la società. Nella seconda parte, poi, in relazione proprio alla qualità di conduttrice riconosciuta alla società, il motivo rimane ancora affetto dalla inammissibilità perché presenta una sostanza direttamente fattuale e, si nota ad abundantiam, oggetto di un riferimento del tutto generico, in quanto non indicante come l'invocato allegato 5 del fascicolo di primo grado "del contro ricorrente", non essendovi alcun controricorrente quando viene depositato un ricorso principale, qui peraltro intimato sia a [OSCURATO:PERSONA], sia alla società, onde non è possibile - non essendo stato d'altronde fornito alcun titolo che consenta di individuarlo di per sé - identificare di quale documento si tratti. 3.1 Il secondo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione della legge 431/98". Qui il ricorrente evoca S.U. 18214/2015 nel senso che il contratto locatizio ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta richiesta dall'articolo 1, quarto comma, I. 431/1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio perché diretta all'evasione fiscale, tranne "l'ipotesi in cui la forma verbale sia stata imposta dal locatore" così da diminuire la nullità assoluta a nullità di protezione del conduttore stesso, solo da quest'ultimo denunciabile: e nel caso in esame non sarebbe "mai esistito un contratto" sottoscritto dall'attuale ricorrente, il quale quindi non sarebbe "mai stato conduttore", [OSCURATO:PERSONA] non avendo provato l'esistenza del contratto di locazione che gli avrebbe consentito di intimare lo sfratto. Il motivo si conclude con l'asserto che il ricorrente "per circa 10 anni" ha abitato in comodato l'immobile. 3.2 Anche questo secondo motivo prosegue, per così dire, la medesima linea di inammissibilità del primo, perché ancora insiste, non cogliendo il segno in ordine al contenuto della sentenza impugnata, di essere stato sfrattato quale conduttore, essendo stato invece intimato lo sfratto nei confronti della società. 4.1 Il terzo motivo, infine, denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 658 c.p.c., argomentando che l'intimazione di sfratto per morosità può essere congiunta all'ingiunzione del pagamento dei canoni scaduti - rilievo qui privo di ogni pertinenza, visto come si è conformata la regiudicanda - e che "tra le parti non è applicabile la procedura dello sfratto per morosità" non essendo tra loro intervenuto un contratto di locazione "che potesse giustificare lo sfratto per morosità eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]", non avendo d'altronde [OSCURATO:PERSONA] "inteso nemmeno depositare documenti atti a dimostrare l'avvenuto pagamento di alcuni canoni e degli oneri accessori, a dimostrazione del fatto che non esiste alcun contratto di locazione". ictu ocu/i anche questa censura è inammissibile, perseguendo ancora, quale leitmotiv, l'asserto che lo sfratto di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato intimato non nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], bensì - nei confronti del ricorrente pur non esistendo contratto di locazione stipulato tra i fratelli. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi peraltro luogo alla pronuncia sulle spese processuali, in quanto come sopra si è visto [OSCURATO:PERSONA] si è costituito tardivamente. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se