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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11552/2026

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liata inRoma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende;- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] intimato-avverso la sentenza n. 10471/2021 della Commissione tributaria regionale dellaSicilia – Sezione distaccata di Catania, depositata il 24 novembre 2021, nonnotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29145/2022Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 11552/2026Data pubblicazione 28/04/2026Con sentenza n. 10471/2021, depositata il 24 novembre 2021, laCommissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello propostodall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributariaprovinciale di Catania che, in relazione alla cartella di pagamento n.29320080051944490, relativa, per quanto ancora qui rileva, ad Irpef e relativeaddizionali, Irap e Iva, emessa per l’anno d’imposta 2004, aveva disposto lasospensione dell’esecuzione dell’atto, sul presupposto della dimostrata fruizione,da parte del contribuente, delle agevolazioni previste dall’art. 1, comma 1011,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con pagamento rateale delle sommedovute.La CTR, investita dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, haesaminato la questione della compatibilità della disciplina agevolativa con ildiritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, richiamando, inparticolare, la decisione della Commissione europea n. 2016/195, e ha ritenutoche la sospensione dell’esecuzione della cartella, disposta in presenza dellarateizzazione in corso, non si ponesse in contrasto con i principi eurounitari,confermando pertanto la decisione di primo grado.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo.

Il contribuente è rimasto intimato.Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., alla trattazionein camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1,comma 1011, della legge n. 296 del 2006, nonché degli artt. 107 e 108 TFUE edei principi affermati dalla decisione della Commissione europea n. 2016/195,sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo il recuperodelle somme iscritte a ruolo, laddove la cartella di pagamento non costituiva attodi recupero di aiuti di Stato illegittimi, ma era stata emessa al solo fine dipreservare il carico erariale durante il periodo di rateizzazione.

Deduce inoltreNumero registro generale 29145/2022Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 11552/2026che l’IVA, quale tributo armonizzato, non può rientrare nell’agevolazione e che ilData pubblicazione 28/04/2026giudice di merito - il quale, nell’adottare una decisione di rigetto meramenteconfermativa della pronuncia di primo grado, che si era limitata a sospenderel’esecutività della cartella impugnata, avrebbe di fatto reso una pronuncia privadi effetti nel merito - avrebbe dovuto comunque verificare la compatibilitàdell’agevolazione fruita dell’ulteriore rateizzazione in relazione alla disciplina inmateria di aiuti di Stato secondo l’interpretazione datane dalla Commissione UE.2.

Il motivo è fondato, in relazione a ciascuno dei profili con riferimento aiquali è stato articolato.2.1.

In via preliminare, quanto all’IVA, va ricordato che detta impostaintegra tributo armonizzato e, come tale, è assoggettata ai vincoli derivanti daldiritto dell’Unione europea; ne consegue che misure interne di definizioneagevolata o di condono che comportino, direttamente o indirettamente, unarinuncia generalizzata alla riscossione dell’imposta in relazione a debiti già sortinon sono consentite, in quanto si pongono in contrasto con gli obblighi diriscossione effettiva e integrale dell’imposta e con il principio di lealecooperazione.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la disciplina di cuiall’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 non può pertanto operare,nei limiti in cui abbia l’effetto di impedire il recupero dell’IVA, restandoinapplicabile per la componente dell’imposta sul valore aggiunto, ancorchéoggetto della medesima cartella di pagamento.

In tale prospettiva, questa Corteha affermato che le agevolazioni tributarie previste in favore dei soggetti colpitida calamità naturali, pur potendo trovare applicazione con riferimento alleimposte dirette, non sono invece estensibili all’IVA, neppure nei limiti in cui sianoammesse, in ipotesi, per altri tributi, atteso che il riconoscimento di riduzioni orimborsi dell’imposta sul valore aggiunto si pone in contrasto con l’obbligo diriscossione effettiva e integrale dell’imposta medesima (cfr., tra le altre, Cass.Sez., 5, n. 30927 del 27/11/2019; Cass. Sez. 5, n. 11038 del 27/4/2021).Ne consegue che misure interne di definizione agevolata, di condono o diriduzione del carico tributario che incidano sull’IVA, comportando una rinuncia,Numero registro generale 29145/2022Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 11552/2026anche solo parziale, alla riscossione di un’imposta già sorta, non sono compatibiliData pubblicazione 28/04/2026con l’ordinamento unionale.Deve pertanto ritenersi erronea la decisione impugnata nella parte in cuiha ritenuto applicabile la disciplina di cui all’art. 1, comma 1011, della legge n.296 del 2006 anche alla componente IVA iscritta a ruolo, omettendo di escluderetale tributo dall’ambito oggettivo dell’agevolazione e di verificare la legittimitàdella cartella di pagamento sotto tale profilo.Non può condurre a diverse conclusioni il richiamo, operato dal giudice dimerito, alla decisione della Commissione europea n. 2016/195, la quale, purprevedendo talune eccezioni al divieto di aiuti di Stato di cui all’art. 107 TFUE inpresenza di calamità naturali, subordina la compatibilità degli aiuti alla rigorosadimostrazione di un nesso diretto tra il danno subito e l’aiuto concesso, nonchéall’esclusione di ogni forma di sovracompensazione.Tali deroghe, come chiarito anche dalla giurisprudenza unionale e recepitoda questa Corte (Cass. n. 11038 del 2021, cit.), non sono suscettibili diinterpretazione estensiva e, in ogni caso, non incidono sulla natura armonizzatadell’IVA, la cui disciplina resta sottratta a meccanismi di riduzione o abbuonofondati su normative nazionali agevolative.3.

In relazione al secondo profilo, la pronuncia impugnata si pone incontrasto con quanto osservato da questa Corte, secondo cui la norma dell’art.1, comma 1011, della l. n. 296/2006 – norma eccezionale volta a rimettere intermini, entro il termine da ultimo fissato del 30 giugno 2008, coloro che nonavevano ancora versato i tributi dovuti alla scadenza delle singole rate secondoil piano loro assegnato – non immutando la precedente disciplina, non inibisceall’Amministrazione lo svolgimento di accertamenti o l’avvio di procedure diriscossione del pagamento degli obblighi tributari durante il periodo disospensione, avendo l’effetto di inibire la sola pretesa di immediatoadempimento del tributo (cfr., più di recente, tra le altre, Cass. sez. 5, ord.24/6/2025, n. 16937).

Si è, altresì evidenziato (cfr. Cass. n. 32846/2025, par.10.4. in motivazione) come la decisione della Commissione UE abbia preso inesplicita considerazione la disciplina normativa di cui al citato art. 1, commaNumero registro generale 29145/2022Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 11552/2026Data pubblicazione 28/04/20261011, della l. n. 296/2006, e rilevato come detta disciplina non si esaurisca nellamera sospensione dei termini (al cessare della quale viene ripristinata lasituazione ex ante), ma venga a regolare ex novo il versamento delle somme –che erano già dovute anteriormente o che lo sono divenute nel corso del periododi sospensione – ridefinendone tempi e modalità (in questi termini Cass. sez. 5,ord. 30/1/2025, n. 2241, che richiama Cass. sez. 5, 15/4/2015, n. 7583).3.1.

Il giudice tributario d’appello – fermo restando che avrebbe dovutoverificare se l’eventuale inadempimento dei pagamenti successivi a quelloportato dalla prima rata avesse determinato la decadenza del contribuente dalbeneficio della rateazione, legittimando l’Amministrazione alla riscossionedell’intero importo – non avrebbe potuto, a fronte del riconosciuto svolgimento,incontroverso, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di attività d’impresa, sul solopresupposto del decorso del termine ultradecennale dagli eventi calamitosi,esimersi dall’accertare la compatibilità degli aiuti concessi, da intendersi per tali,riguardo alla peculiarità della presente fattispecie e con riferimento alle impostedirette, quelli determinati a misura delle rate effettivamente versate, con iprincipi del regolamento de minimis applicabile, compiendo gli accertamenti difatto come più volte, a tal fine, indicati da questa Corte (cfr., tra le altre, Cass.sez. 5, ord. 30/08/2023, n. 18613, paragrafi 4 e

4.1. in motivazione ed ancoraCass. sez. 5, ord. 26 giugno 2025, n. 17197, par. 6.6., in motivazione), dandocosì effettiva attuazione alla citata decisione della Commissione UE 2016/195 del14 agosto 2015; ciò in ragione del fatto che la richiamata eccezione di cui alparagrafo 150 della decisione della Commissione all’obbligo di recupero degliaiuti di Stato già erogati va interpretata in maniera restrittiva, non essendopossibile autorizzare, per analogia, successivamente all’adozione della decisioneimpugnata, l’erogazione automatica degli aiuti dichiarati incompatibili, senzaprivare di efficacia pratica detta decisione e l’intero sistema di controllo sugliaiuti di Stato (cfr. la già citata Cass. n. 30927/2019, par. 4.8, in motivazione, inrelazione a Trib.

UE 26 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],par. 96-97, 98-104).3.2.

In proposito va ancora opportunamente osservato che, a tal fine,essendo la decisione della succitata Commissione UE, confermata dal TribunaleNumero registro generale 29145/2022Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 11552/2026Data pubblicazione 28/04/2026UE con la sopra indicata pronuncia, intervenuta nel corso del giudizio di appello,tale verifica potrà legittimamente compiersi dal giudice del rinvio anche sullabase della relativa autocertificazione, che non avrebbe potuto essere prodottaprima.4.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvioalla Corte di giustizia tributaria della Sicilia – sezione staccata di Catania – indiversa composizione, che provvederà a riesaminare la controversia attenendosiai principi di diritto sopra richiamati, restando alla medesima demandati gliulteriori accertamenti di fatto di cui al paragrafo precedente.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania - in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liata inRoma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende;- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] intimato-avverso la sentenza n. 10471/2021 della Commissione tributaria regionale dellaSicilia – Sezione distaccata di Catania, depositata il 24 novembre 2021, nonnotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29145/2022Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 11552/2026Data pubblicazione 28/04/2026Con sentenza n. 10471/2021, depositata il 24 novembre 2021, laCommissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello propostodall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributariaprovinciale di Catania che, in relazione alla cartella di pagamento n.29320080051944490, relativa, per quanto ancora qui rileva, ad Irpef e relativeaddizionali, Irap e Iva, emessa per l’anno d’imposta 2004, aveva disposto lasospensione dell’esecuzione dell’atto, sul presupposto della dimostrata fruizione,da parte del contribuente, delle agevolazioni previste dall’art. 1, comma 1011,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con pagamento rateale delle sommedovute.La CTR, investita dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, haesaminato la questione della compatibilità della disciplina agevolativa con ildiritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, richiamando, inparticolare, la decisione della Commissione europea n. 2016/195, e ha ritenutoche la sospensione dell’esecuzione della cartella, disposta in presenza dellarateizzazione in corso, non si ponesse in contrasto con i principi eurounitari,confermando pertanto la decisione di primo grado.Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo. Il contribuente è rimasto intimato.Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., alla trattazionein camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1,comma 1011, della legge n. 296 del 2006, nonché degli artt. 107 e 108 TFUE edei principi affermati dalla decisione della Commissione europea n. 2016/195,sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo il recuperodelle somme iscritte a ruolo, laddove la cartella di pagamento non costituiva attodi recupero di aiuti di Stato illegittimi, ma era stata emessa al solo fine dipreservare il carico erariale durante il periodo di rateizzazione. Deduce inoltreNumero registro generale 29145/2022Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 11552/2026che l’IVA, quale tributo armonizzato, non può rientrare nell’agevolazione e che ilData pubblicazione 28/04/2026giudice di merito - il quale, nell’adottare una decisione di rigetto meramenteconfermativa della pronuncia di primo grado, che si era limitata a sospenderel’esecutività della cartella impugnata, avrebbe di fatto reso una pronuncia privadi effetti nel merito - avrebbe dovuto comunque verificare la compatibilitàdell’agevolazione fruita dell’ulteriore rateizzazione in relazione alla disciplina inmateria di aiuti di Stato secondo l’interpretazione datane dalla Commissione UE.2. Il motivo è fondato, in relazione a ciascuno dei profili con riferimento aiquali è stato articolato.2.1. In via preliminare, quanto all’IVA, va ricordato che detta impostaintegra tributo armonizzato e, come tale, è assoggettata ai vincoli derivanti daldiritto dell’Unione europea; ne consegue che misure interne di definizioneagevolata o di condono che comportino, direttamente o indirettamente, unarinuncia generalizzata alla riscossione dell’imposta in relazione a debiti già sortinon sono consentite, in quanto si pongono in contrasto con gli obblighi diriscossione effettiva e integrale dell’imposta e con il principio di lealecooperazione.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la disciplina di cuiall’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 non può pertanto operare,nei limiti in cui abbia l’effetto di impedire il recupero dell’IVA, restandoinapplicabile per la componente dell’imposta sul valore aggiunto, ancorchéoggetto della medesima cartella di pagamento. In tale prospettiva, questa Corteha affermato che le agevolazioni tributarie previste in favore dei soggetti colpitida calamità naturali, pur potendo trovare applicazione con riferimento alleimposte dirette, non sono invece estensibili all’IVA, neppure nei limiti in cui sianoammesse, in ipotesi, per altri tributi, atteso che il riconoscimento di riduzioni orimborsi dell’imposta sul valore aggiunto si pone in contrasto con l’obbligo diriscossione effettiva e integrale dell’imposta medesima (cfr., tra le altre, Cass.Sez., 5, n. 30927 del 27/11/2019; Cass. Sez. 5, n. 11038 del 27/4/2021).Ne consegue che misure interne di definizione agevolata, di condono o diriduzione del carico tributario che incidano sull’IVA, comportando una rinuncia,Numero registro generale 29145/2022Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 11552/2026anche solo parziale, alla riscossione di un’imposta già sorta, non sono compatibiliData pubblicazione 28/04/2026con l’ordinamento unionale.Deve pertanto ritenersi erronea la decisione impugnata nella parte in cuiha ritenuto applicabile la disciplina di cui all’art. 1, comma 1011, della legge n.296 del 2006 anche alla componente IVA iscritta a ruolo, omettendo di escluderetale tributo dall’ambito oggettivo dell’agevolazione e di verificare la legittimitàdella cartella di pagamento sotto tale profilo.Non può condurre a diverse conclusioni il richiamo, operato dal giudice dimerito, alla decisione della Commissione europea n. 2016/195, la quale, purprevedendo talune eccezioni al divieto di aiuti di Stato di cui all’art. 107 TFUE inpresenza di calamità naturali, subordina la compatibilità degli aiuti alla rigorosadimostrazione di un nesso diretto tra il danno subito e l’aiuto concesso, nonchéall’esclusione di ogni forma di sovracompensazione.Tali deroghe, come chiarito anche dalla giurisprudenza unionale e recepitoda questa Corte (Cass. n. 11038 del 2021, cit.), non sono suscettibili diinterpretazione estensiva e, in ogni caso, non incidono sulla natura armonizzatadell’IVA, la cui disciplina resta sottratta a meccanismi di riduzione o abbuonofondati su normative nazionali agevolative.3. In relazione al secondo profilo, la pronuncia impugnata si pone incontrasto con quanto osservato da questa Corte, secondo cui la norma dell’art.1, comma 1011, della l. n. 296/2006 – norma eccezionale volta a rimettere intermini, entro il termine da ultimo fissato del 30 giugno 2008, coloro che nonavevano ancora versato i tributi dovuti alla scadenza delle singole rate secondoil piano loro assegnato – non immutando la precedente disciplina, non inibisceall’Amministrazione lo svolgimento di accertamenti o l’avvio di procedure diriscossione del pagamento degli obblighi tributari durante il periodo disospensione, avendo l’effetto di inibire la sola pretesa di immediatoadempimento del tributo (cfr., più di recente, tra le altre, Cass. sez. 5, ord.24/6/2025, n. 16937). Si è, altresì evidenziato (cfr. Cass. n. 32846/2025, par.10.4. in motivazione) come la decisione della Commissione UE abbia preso inesplicita considerazione la disciplina normativa di cui al citato art. 1, commaNumero registro generale 29145/2022Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 11552/2026Data pubblicazione 28/04/20261011, della l. n. 296/2006, e rilevato come detta disciplina non si esaurisca nellamera sospensione dei termini (al cessare della quale viene ripristinata lasituazione ex ante), ma venga a regolare ex novo il versamento delle somme –che erano già dovute anteriormente o che lo sono divenute nel corso del periododi sospensione – ridefinendone tempi e modalità (in questi termini Cass. sez. 5,ord. 30/1/2025, n. 2241, che richiama Cass. sez. 5, 15/4/2015, n. 7583).3.1. Il giudice tributario d’appello – fermo restando che avrebbe dovutoverificare se l’eventuale inadempimento dei pagamenti successivi a quelloportato dalla prima rata avesse determinato la decadenza del contribuente dalbeneficio della rateazione, legittimando l’Amministrazione alla riscossionedell’intero importo – non avrebbe potuto, a fronte del riconosciuto svolgimento,incontroverso, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di attività d’impresa, sul solopresupposto del decorso del termine ultradecennale dagli eventi calamitosi,esimersi dall’accertare la compatibilità degli aiuti concessi, da intendersi per tali,riguardo alla peculiarità della presente fattispecie e con riferimento alle impostedirette, quelli determinati a misura delle rate effettivamente versate, con iprincipi del regolamento de minimis applicabile, compiendo gli accertamenti difatto come più volte, a tal fine, indicati da questa Corte (cfr., tra le altre, Cass.sez. 5, ord. 30/08/2023, n. 18613, paragrafi 4 e 4.1. in motivazione ed ancoraCass. sez. 5, ord. 26 giugno 2025, n. 17197, par. 6.6., in motivazione), dandocosì effettiva attuazione alla citata decisione della Commissione UE 2016/195 del14 agosto 2015; ciò in ragione del fatto che la richiamata eccezione di cui alparagrafo 150 della decisione della Commissione all’obbligo di recupero degliaiuti di Stato già erogati va interpretata in maniera restrittiva, non essendopossibile autorizzare, per analogia, successivamente all’adozione della decisioneimpugnata, l’erogazione automatica degli aiuti dichiarati incompatibili, senzaprivare di efficacia pratica detta decisione e l’intero sistema di controllo sugliaiuti di Stato (cfr. la già citata Cass. n. 30927/2019, par. 4.8, in motivazione, inrelazione a Trib. UE 26 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],par. 96-97, 98-104).3.2. In proposito va ancora opportunamente osservato che, a tal fine,essendo la decisione della succitata Commissione UE, confermata dal TribunaleNumero registro generale 29145/2022Numero sezionale 2109/2026Numero di raccolta generale 11552/2026Data pubblicazione 28/04/2026UE con la sopra indicata pronuncia, intervenuta nel corso del giudizio di appello,tale verifica potrà legittimamente compiersi dal giudice del rinvio anche sullabase della relativa autocertificazione, che non avrebbe potuto essere prodottaprima.4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvioalla Corte di giustizia tributaria della Sicilia – sezione staccata di Catania – indiversa composizione, che provvederà a riesaminare la controversia attenendosiai principi di diritto sopra richiamati, restando alla medesima demandati gliulteriori accertamenti di fatto di cui al paragrafo precedente. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania - in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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