CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18464/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
850879), corrente in Misterbianco(Ct), via Pilata numero 8, in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20maggio 1945, codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 45E20 C351O, rappresenta-ta e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:PERSONA] 65S22 L308C – PEC: rosa-rio.calanni @ pec.ordineavvocaticatania.it – [OSCURATO:TELEFONO]) eGiovanni Sciangula (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 64R05 C351X – PEC: giovan-ni.sciangula @ pec.ordineavvocaticatania.it – [OSCURATO:TELEFONO]) edelettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronicacertificata dei suddetti procuratori ove dichiara di volere riceveretutte le comunicazioni e le notificazioni, sia di cancelleria sia diparte, giusta procura speciale alle liti rilasciata il 4 ottobre 2024.RicorrentecontroAzienda [OSCURATO:PERSONA] di Catania, in persona del Diret-tore Generale e legale rapp.te p.t., con sede in Catania, Via S.[OSCURATO:PERSONA] n. 5 (04721260877) rappresentata e difesaNumero registro generale 22081/2024Numero sezionale 336/2026Numero di raccolta generale 18464/2026Data pubblicazione 08/06/2026dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 78L13 C351O), dirigentedel [OSCURATO:PERSONA] interno, pec: andrea.consoli @ pec.ordineavvocaticatania.it, per procura in foglio separato e relativa deliberazio-ne d'incarico, elettivamente domiciliata in Catania, [OSCURATO:PERSONA] n. 5Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n° 423 depo-sitata l’8 marzo 2024.Rilevato che:questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti;che parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e parte controricor-rente l’ha espressamente accettata, mediante atto di rinuncia alricorso con il quale le parti hanno affermato che “le spese proces-suali sono state regolate tra le parti come da accordo transattivoversato in atti”;che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, aisensi dell’art. 391 del codice predetto, senza provvedere sullespese processuali; P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio.Roma, 05.06.2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti