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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 48101/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 23 novembre 2021, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, resa dal Tribunale di Macerata, in ordine al reato di ricettazione lieve, con le attenuanti generiche. considerato che i motivi appaiono manifestamente infondati: - quanto all'assenza di rilievo del contenuto della querela (avendone la difesa correttamente lamentato in appello l'inutilizzabilità iin ragione dell'assenza di consenso all'acquisizione), la Corte di merito ha evidenziato come l'esistenza del delitto presupposto si rinvenga tanto nelle dichiarazioni del teste di P.G.i il quale ha rilevato l'esistenza della contraffazione del numero di telaio, quanto nel riscontro negativo della tesi difensiva prospettata dall'imputato, elementi fattuali la cui combinazione logica avvalora la provenienza delittuosa del mezzo (in materia di delitto di ricettazione, per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche. (Nella fattispecie, la Corte di appello aveva argomentato la provenienza delittuosa del veicolo dalla contraffazione del numero del telaio). (Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Rv. 243305). - anche quanto alla revoca dei testi a difesa, la sentenza impugnata si sottrae ai vizi denunciati, in quanto - al di là della applicabilità al caso in esame dell'ipotesi di abuso del processo a sostegno di una decadenza dalla prova testimoniale indotta dalla difesa - ha comunque richiamato pertinenti indici di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta e di superfluità della prova revocata/ anche in ragione dell'assoluta genericità dei relativi capitoli; - quanto al dolo di ricettazione, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Rv. 248265).

Nella sentenza impugnata l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del bene si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito.

Del resto, come questa Corte ha Lrecentehtèj-affermato (S.U. n. 12433 del 26/11/2009, Rv. 246324; Sez. 1 n. 27548 del 17/6/2010, Rv. 247718) l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio.

Nel caso in esame, la paventata inutilizzabilità del riferito dell'imputato ad opera del teste di P.G. non assume rilievo decisivo, in quanto la Corte di merito ha ricavato il dolo da altre circostanze di fatto, quali il custodire il ciclomotore in casa al 14° piano (condotta logicamente volta ad occultarne la presenza) e all'assenza dei documenti giustificativi del possesso e di circolazione mai esibiti e consegnati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 23 novembre 2021, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, resa dal Tribunale di Macerata, in ordine al reato di ricettazione lieve, con le attenuanti generiche. considerato che i motivi appaiono manifestamente infondati: - quanto all'assenza di rilievo del contenuto della querela (avendone la difesa correttamente lamentato in appello l'inutilizzabilità iin ragione dell'assenza di consenso all'acquisizione), la Corte di merito ha evidenziato come l'esistenza del delitto presupposto si rinvenga tanto nelle dichiarazioni del teste di P.G.i il quale ha rilevato l'esistenza della contraffazione del numero di telaio, quanto nel riscontro negativo della tesi difensiva prospettata dall'imputato, elementi fattuali la cui combinazione logica avvalora la provenienza delittuosa del mezzo (in materia di delitto di ricettazione, per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche. (Nella fattispecie, la Corte di appello aveva argomentato la provenienza delittuosa del veicolo dalla contraffazione del numero del telaio). (Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Rv. 243305). - anche quanto alla revoca dei testi a difesa, la sentenza impugnata si sottrae ai vizi denunciati, in quanto - al di là della applicabilità al caso in esame dell'ipotesi di abuso del processo a sostegno di una decadenza dalla prova testimoniale indotta dalla difesa - ha comunque richiamato pertinenti indici di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta e di superfluità della prova revocata/ anche in ragione dell'assoluta genericità dei relativi capitoli; - quanto al dolo di ricettazione, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Rv. 248265). Nella sentenza impugnata l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del bene si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito. Del resto, come questa Corte ha Lrecentehtèj-affermato (S.U. n. 12433 del 26/11/2009, Rv. 246324; Sez. 1 n. 27548 del 17/6/2010, Rv. 247718) l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio. Nel caso in esame, la paventata inutilizzabilità del riferito dell'imputato ad opera del teste di P.G. non assume rilievo decisivo, in quanto la Corte di merito ha ricavato il dolo da altre circostanze di fatto, quali il custodire il ciclomotore in casa al 14° piano (condotta logicamente volta ad occultarne la presenza) e all'assenza dei documenti giustificativi del possesso e di circolazione mai esibiti e consegnati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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