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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 42628/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 1/07/2022 del tribunale di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.; udite le conclusione del difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 1 luglio 2022, il tribunale di Cagliari adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 13 settembre 2021 del Gip del medesimo tribunale, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione rigettava l'istanza.

2. Avverso questa pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione attraverso il proprio difensore, mediante due motivi di impugnazione.

3. Deduce la violazione dell'art. 292 comma 2 lettera c- bis ) cod. proc. pen. per omessa motivazione circa le ragioni per cui non sarebbero rilevanti gli elementi dedotti dalla difesa in ordine alla possibilità di soddisfare le esigenze cautelari mediante il ricorso agli arresti domiciliari, oltre al vizio di motivazione circa gli elementi addotti dalla difesa con richiesta di riesame.

La difesa, con memoria avrebbe addotto elementi a sostegno della possibilità di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, eventualmente con ausilio del braccialetto elettronico.

In particolare, la vigilanza costante assicurabile sulla abitazione del ricorrente mediante un sistema di videocamere avrebbe potuto fronteggiare ogni pericolo di recidiva.

In ordine a tale prospettazione mancherebbe ogni analisi e motivazione. 4.Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 292 comma 2 lettera c- bis) cod. proc. pen. per omessa motivazione sulle ragioni per cui non sarebbero rilevanti gli elementi prospettati dalla difesa in ordine al mutato quadro indiziario - consistenti in esami tossicologici su quantitativi di droga sequestrata dimostrativi della insussistenza di sostanza drogante oltre alla assenza, dall'esame di cellulari degli indagati, di collegamenti con i reati ipotizzati - e la mancanza di motivazione .

L'ordinanza invece si limiterebbe a richiamare la ordinanza genetica e le deduzioni ivi contenute.

5. Con motivi aggiunti, il ricorrente ha dedotto dapprima vizi di violazione dell'art. 275 comma 3 bis cod. proc. pen., 6, 49 comma 3 e 52 della Carta dei diritti UE e 5 della Cedu oltre al vizio di mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità della misura degli arresti domicíliari con le procedure di controllo ex art. 275 bis cod. proc. pen.

Il tribunale non avrebbe analizzato la possibilità di contenere il pericolo di recidivanza attraverso una forma controllata degli arresti domiciliari.

Quindi, ha altresì rappresentato la violazione degli artt. 274 e 275 comma 3 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla attualità delle esigenze cautelari.

A fronte di misura cautelare applicata a due anni dai fatti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che la decisione qui in contestazione è intervenuta a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla arta sezione della Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del motivo proposto, in tema di esclusiva gravità indiziaria, con riferimento al capo 7) di incolpazione, in discussione in questa sede.

Consegue il necessario richiamo preliminare del principio per cui, in tema di riesame di misure cautelari personali, il giudice del rinvio può prendere in considerazione gli elementi sopravvenuti al provvedimento cautelare nei limiti delle valutazioni espresse nel giudizio rescindente ed a condizione che i fatti nuovi, posti a base del rinnovato riesame, incidano sull'originaria legittimità del titolo cautelare, potendo avere rilevanza, in caso contrario, solo nell'ambito di un'autonoma richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare.

Consegue, con particolare riferimento, per quanto qui di interesse, ai limiti derivanti dal giudizio rescindente di legittimità, che sono da ritenersi estranee all'oggetto del giudizio di rinvio le deduzioni volte ad ottenere una rivalutazione delle esigenze cautelari, ove si tratti di profilo che abbia superato il vaglio di legittimità e, quindi, non pertinente alla rinnovata valutazione indicata nella pronuncia di annullamento (cfr. in tal senso sez. 2 - , n. 22015 del 13/02/2019 Rv. 276652 - 01).

Tale è il caso in esame, in cui le censure proposte con il primo motivo di ricorso attengono a profili riguardanti le esigenze cautelari, le quali non sono mai state contestate con il primo ricorso con specifico riferimento al capo 7) qui in esame (investito solo di doglianze, ritenute fondate, inerenti il quadro indiziario), mentre la valutazione delle esigenze cautelari della misura applicata, pur criticate con il primo ricorso per cassazione proposto, rispetto alla complessiva ordinanza genetica, aveva superato il vaglio del giudice di legittimità.

Si tratta quindi di motivo riguardante aspetti esulanti dal perimetro legittimo del giudizio di rinvio, come tale inammissibile.

Quanto al secondo motivo di ricorso qui in esame, con cui si lamenta, questa volta rispetto al quadro indiziario, la mancata valutazione di circostanze dedotte con memoria in sede di rinvio ed assunte come dimostrative tanto dell'assenza di sostanza drogante quanto dell'assenza di collegamento degli indagati con i reati ipotizzati, è sufficiente osservare che si tratta di dati in realtà dedotti, nella citata memoria, nel quadro di una prospettata rivalutazione non del quadro indiziario bensì, ancora una volta, delle esigenze cautelari; cosicchè da una parte non è ammissibile la loro proposizione in questa sede in una prospettiva diversa da quella rappresentata in sede di riesame, siccome viene ad integrarsi in concreto una censura proposta, dinnanzi a questa Corte, per la prima volta, e dall'altra, si ritorna a valorizzare dati ritenuti funzionali ad una rivalutazione delle esigenze cautelari che, per quanto sopra detto, non trovano spazio nel giudizio di rinvio e tantomeno in questa sede. 3 L Anche questo secondo motivo è dunque inammissibile.

2. Dalla inammissibilità dei due motivi sopra analizzati discende anche l'inammissibilità dei motivi aggiunti proposti, secondo il principio per cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di esaminare il motivo nuovo poiché l'inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.( Sez. 3 - n. 23929 del 25/02/2021 Rv. 282021 - 01).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 1/07/2022 del tribunale di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.; udite le conclusione del difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1 luglio 2022, il tribunale di Cagliari adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 13 settembre 2021 del Gip del medesimo tribunale, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione rigettava l'istanza. 2. Avverso questa pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione attraverso il proprio difensore, mediante due motivi di impugnazione. 3. Deduce la violazione dell'art. 292 comma 2 lettera c- bis ) cod. proc. pen. per omessa motivazione circa le ragioni per cui non sarebbero rilevanti gli elementi dedotti dalla difesa in ordine alla possibilità di soddisfare le esigenze cautelari mediante il ricorso agli arresti domiciliari, oltre al vizio di motivazione circa gli elementi addotti dalla difesa con richiesta di riesame. La difesa, con memoria avrebbe addotto elementi a sostegno della possibilità di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, eventualmente con ausilio del braccialetto elettronico. In particolare, la vigilanza costante assicurabile sulla abitazione del ricorrente mediante un sistema di videocamere avrebbe potuto fronteggiare ogni pericolo di recidiva. In ordine a tale prospettazione mancherebbe ogni analisi e motivazione. 4.Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 292 comma 2 lettera c- bis) cod. proc. pen. per omessa motivazione sulle ragioni per cui non sarebbero rilevanti gli elementi prospettati dalla difesa in ordine al mutato quadro indiziario - consistenti in esami tossicologici su quantitativi di droga sequestrata dimostrativi della insussistenza di sostanza drogante oltre alla assenza, dall'esame di cellulari degli indagati, di collegamenti con i reati ipotizzati - e la mancanza di motivazione . L'ordinanza invece si limiterebbe a richiamare la ordinanza genetica e le deduzioni ivi contenute. 5. Con motivi aggiunti, il ricorrente ha dedotto dapprima vizi di violazione dell'art. 275 comma 3 bis cod. proc. pen., 6, 49 comma 3 e 52 della Carta dei diritti UE e 5 della Cedu oltre al vizio di mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità della misura degli arresti domicíliari con le procedure di controllo ex art. 275 bis cod. proc. pen. Il tribunale non avrebbe analizzato la possibilità di contenere il pericolo di recidivanza attraverso una forma controllata degli arresti domiciliari. Quindi, ha altresì rappresentato la violazione degli artt. 274 e 275 comma 3 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla attualità delle esigenze cautelari. A fronte di misura cautelare applicata a due anni dai fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che la decisione qui in contestazione è intervenuta a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla arta sezione della Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del motivo proposto, in tema di esclusiva gravità indiziaria, con riferimento al capo 7) di incolpazione, in discussione in questa sede. Consegue il necessario richiamo preliminare del principio per cui, in tema di riesame di misure cautelari personali, il giudice del rinvio può prendere in considerazione gli elementi sopravvenuti al provvedimento cautelare nei limiti delle valutazioni espresse nel giudizio rescindente ed a condizione che i fatti nuovi, posti a base del rinnovato riesame, incidano sull'originaria legittimità del titolo cautelare, potendo avere rilevanza, in caso contrario, solo nell'ambito di un'autonoma richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare. Consegue, con particolare riferimento, per quanto qui di interesse, ai limiti derivanti dal giudizio rescindente di legittimità, che sono da ritenersi estranee all'oggetto del giudizio di rinvio le deduzioni volte ad ottenere una rivalutazione delle esigenze cautelari, ove si tratti di profilo che abbia superato il vaglio di legittimità e, quindi, non pertinente alla rinnovata valutazione indicata nella pronuncia di annullamento (cfr. in tal senso sez. 2 - , n. 22015 del 13/02/2019 Rv. 276652 - 01). Tale è il caso in esame, in cui le censure proposte con il primo motivo di ricorso attengono a profili riguardanti le esigenze cautelari, le quali non sono mai state contestate con il primo ricorso con specifico riferimento al capo 7) qui in esame (investito solo di doglianze, ritenute fondate, inerenti il quadro indiziario), mentre la valutazione delle esigenze cautelari della misura applicata, pur criticate con il primo ricorso per cassazione proposto, rispetto alla complessiva ordinanza genetica, aveva superato il vaglio del giudice di legittimità. Si tratta quindi di motivo riguardante aspetti esulanti dal perimetro legittimo del giudizio di rinvio, come tale inammissibile. Quanto al secondo motivo di ricorso qui in esame, con cui si lamenta, questa volta rispetto al quadro indiziario, la mancata valutazione di circostanze dedotte con memoria in sede di rinvio ed assunte come dimostrative tanto dell'assenza di sostanza drogante quanto dell'assenza di collegamento degli indagati con i reati ipotizzati, è sufficiente osservare che si tratta di dati in realtà dedotti, nella citata memoria, nel quadro di una prospettata rivalutazione non del quadro indiziario bensì, ancora una volta, delle esigenze cautelari; cosicchè da una parte non è ammissibile la loro proposizione in questa sede in una prospettiva diversa da quella rappresentata in sede di riesame, siccome viene ad integrarsi in concreto una censura proposta, dinnanzi a questa Corte, per la prima volta, e dall'altra, si ritorna a valorizzare dati ritenuti funzionali ad una rivalutazione delle esigenze cautelari che, per quanto sopra detto, non trovano spazio nel giudizio di rinvio e tantomeno in questa sede. 3 L Anche questo secondo motivo è dunque inammissibile. 2. Dalla inammissibilità dei due motivi sopra analizzati discende anche l'inammissibilità dei motivi aggiunti proposti, secondo il principio per cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di esaminare il motivo nuovo poiché l'inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.( Sez. 3 - n. 23929 del 25/02/2021 Rv. 282021 - 01). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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