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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 35172/2026

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osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli del 18/03/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi, riportandosi ai motivi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli confermava il provvedimento emesso in data 24 febbraio 2026 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziati, in concorso tra loro, dell'omicidio aggravato anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (in entrambe le forme previste da tale disposizione) di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in Gragnano il 14 marzo 2022, nonché della detenzione e porto dell'arma da loro utilizzata per la commissione dello stesso omicidio.

1.1. In sintesi, secondo l'ipotesi dell'accusa, la mattina del giorno sopra indicato [OSCURATO:PERSONA], a bordo di una moto Honda SH targata EW78439 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], aveva seguito la vittima in tutti i suoi spostamenti e aveva poi indotto lo [OSCURATO:PERSONA] a recarsi, alla guida della sua autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], in una località di campagna di Gragnano dove era ad attenderlo [OSCURATO:PERSONA] (detto 'o folletto') che gli sparava un colpo di pistola provocandone la morte.

Il tutto con l'aggravante di essersi avvalsi della forza intimidatrice promanante dal sodalizio camorristico della zona (dan [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]) e, quindi, al fine di agevolare la stessa associazione criminale con l'eliminazione della vittima, ritenuta responsabile di essersi appropriata di somme di denaro provento di attività illecite, sottraendole alle casse delle consorterie criminali egemoni nella zona di Gragnano e dei [OSCURATO:PERSONA].

Il cadavere dello [OSCURATO:PERSONA] e l'arma utilizzata per l'omicidio non risultano ancora essere stati recuperati.

1.2. Il Tribunale, investito della richiesta di riesame presentata dai due indagati ai sensi dell'art. 309 del codice di rito, riteneva di dovere condividere integralmente le considerazioni contenute nel provvedimento genetico in tema di gravità indiziaria e di esigenze cautelari, escludendo inoltre le eccezioni preliminari di nullità del provvedimento del G.i.p.

2. Avverso la sopra indicata ordinanza del Tribunale di Napoli entrambi gli indagati, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato la propria impugnazione a due motivi. 9

3.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la totale mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice della cautela rispetto alla valutazione della gravità indiziaria per le condotte oggetto della imputazione provvisoria, con la conseguente nullità della ordinanza genetica. 2In particolare, osserva che, nonostante la memoria difensiva con la quale erano stati evidenziati i vizi sopra indicati, il Tribunale non ha rilevato che il Giudice per le indagini preliminari aveva acriticamente fatto propri gli elementi indiziari, senza una loro autonoma valutazione e ciò con particolare riferimento all'attività di 'aggancio' della vittima che sarebbe stata posta in essere dallo [OSCURATO:PERSONA], alla sua identificazione come il soggetto a bordo della moto Honda ed al sostanziale travisamento di quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Con il secondo motivo l'indagato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. il vizio di motivazione rispetto alla sua identificazione come il conducente della citata moto Honda, oggetto di specifiche contestazioni mediante una memoria difensiva rimasta totalmente priva di risposta da parte del Tribunale.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato il proprio ricorso a due motivi.

4.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la totale mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice della cautela rispetto alla valutazione della gravità indiziaria per le condotte oggetto della imputazione provvisoria, con la conseguente nullità della ordinanza genetica.

In particolare, osserva che, nonostante la memoria difensiva con la quale erano stati evidenziati i vizi sopra indicati, il Tribunale non ha rilevato che l'ordinanza del G.i.p. aveva acriticamente incorporato gli elementi indiziari, senza una loro autonoma valutazione e ciò con particolare riferimento alla commissione da parte sua dell'omicidio dello [OSCURATO:PERSONA] desunta dal contenuto della conversazione captata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed alla sua identificazione nell"[OSCURATO:PERSONA]' indicato nella denuncia di scomparsa presentata dalla madre della vittima il giorno 16 marzo 2022.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alla sua identificazione come I"[OSCURATO:PERSONA]' indicato nella conversazione intercettata il 30 ottobre 2024, anche essa oggetto di specifiche contestazioni mediante una memoria difensiva, rimasta totalmente priva di risposta, con la quale era stata evidenziata l'esistenza di due [OSCURATO:PERSONA], entrambi cugini della vittima e nipoti di [OSCURATO:PERSONA] (detto "o'burraccione") e, quindi, la mancanza di dati indiziari incontrovertibili rispetto alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] detto 'o folletto' quale uno dei responsabili dell'omicidio dello [OSCURATO:PERSONA].

5. Infine, alla udienza in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen., le parti presenti hanno discusso e concluso nei termini sopra riportati. 3CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, che non involgono i profili dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. e delle esigenze cautelari, devono essere complessivamente respinti essendo i relativi motivi in parte inammissibili ed in parte infondati.

2. Invero, in tema di misure cautelari personali, allorché sia censurato, con il ricorso per cassazione, il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Inoltre, al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati.

In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 3.

Ciò posto, con riferimento alla censura (comune ad entrambi i ricorsi) relativa alla lamentata inosservanza dell'obbligo di autonoma valutazione da parte del giudice, rispetto al compendio indiziario sottoposto con la richiesta di misura cautelare, si osserva anzitutto che la doglianza è manifestamente infondata poiché i ricorrenti pretendono di far rilevare l'assenza di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica rispetto alle loro contestazioni in ordine alla consistenza dimostrativa degli indizi medesimi contenute nella memoria depositata nella fase del gravame; in sostanza, dette doglianze riguardano l'esistenza ed il contenuto degli indizi alle quali il Tribunale ha fornito risposta con l'ordinanza impugnata (oggetto del presente giudizio).

Inoltre, le impugnazioni non sono autosufficienti sia perché non indicano in modo specifico gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione ha impedito apprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, sia in quanto ad esse non è stata allegata la domanda di applicazione della misura cautelare, di talché questa Corte non è in grado di comparare la richiesta del Pubblico ministero con il provvedimento del G.i.p. che l'aveva accolta, al fine di riscontrare la fondatezza delle doglianze difensive (vedi, in senso conforme, Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business, Management s.r.I., Rv. 287827 — 02).

43.1. In ogni caso, deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, successivamente all'introduzione delle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015 all'art. 292, comma 1, lett. c) e all'art.309, comma 9, cod. proc. pen. ha ritenuto che la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non abbia carattere innovativo, né miri ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, ma che la norma abbia esplicitato la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante.

L'aggettivo autonoma è riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio — "per relationem" o per incorporazione — alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall'atto, dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia, Rv. 288341 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, P.m. in 4 proc.

Vizzì, Rv. 273658 - 01; Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970 - 01; Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951 - 01).

In altri termini, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio "per relationem" o per incorporazione della richiesta del Pubblico ministero che non si traduca in un mero recepinnento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica (tra le altre, Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113 - 01; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807 - 01).

A quanto sopra deve aggiungersi che, in tema di motivazione delle misure cautelari, il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice. (Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581 - 01).

3.2. Orbene, nel caso di specie per quanto deducibile dall'ordinanza genetica, i principi sopra indicati sono stati rispettati, perché il giudice ha introdotto la sua ricostruzione degli elementi indiziari a carico dei due indagati, individuando il collegamento tra gli odierni ricorrenti ed i fatti oggetto della imputazione, tra l'altro, nelle conversazioni intercettate, nelle dichiarazioni della fidanzata della vittima e nella denuncia di scomparsa presentata dalla madre dello [OSCURATO:PERSONA], comunque giungendo a svolgere - sia pure in modo sintetico - un conclusivo 5giudizio in base al quale reputare tali convergenti elementi conducenti verso la sussistenza della gravità indiziaria in ordine all'omicidio.

Non è, quindi, mancato un autonomo momento valutativo degli elementi rappresentati dall'accusa da parte del Giudice delle indagini preliminari, il quale si è limitato a richiamare gli elementi fattuali indicati dal pubblico ministero, dando poi conto delle ragioni per le quali essi integravano un quadro indiziario connotato dalla gravità richiesta ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

Ben poteva, dunque, il Tribunale, come ha fatto, integrare la motivazione posta a fondamento del provvedimento genetico con le ulteriori argomentazioni con le quali ha fornito una adeguata e coerente risposta alle deduzioni difensive prospettate con le richieste di riesame.

3.3. È noto, del resto, che l'ordinanza del Tribunale del riesame di conferma del provvedimento cautelare non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (tra le altre, Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122 - 01, che in motivazione ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente).

Allo stesso modo, riguarda solo l'ordinanza genetica la nullità prevista dall'art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen. per omessa considerazione degli elementi forniti dalla difesa.

4. Passando, quindi, all'esame delle censure sollevate con il secondo motivo di entrambe le impugnazioni, si rileva che il Tribunale di Napoli non è incorso nella lamentata violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. atteso che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato conto delle ragioni per le quali ha confermato la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli odierni ricorrenti per i fatti oggetto della imputazione provvisoria.

4.1. L'ordinanza impugnata, che deve essere letta unitamente al provvedimento genetico, ha ricostruito, con motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico, la vicenda oggetto della imputazione provvisoria nei seguenti termini.

4.1.1. La madre di [OSCURATO:PERSONA] (soggetto inserito nel gruppo camorristico operante nella zona dei [OSCURATO:PERSONA] capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] all'epoca detenuto, figlio di un esponente di spicco del clan Imparato ucciso nel 1995 nonché nipote del camorrista [OSCURATO:PERSONA]) scompariva il giorno 14 marzo 2022, come rappresentato dalla di lui madre [OSCURATO:PERSONA] con la denuncia 6presentata due giorni dopo ai Carabinieri; l'episodio veniva annoverato dai Carabinieri di Castellammare di Stabia come di 'lupara bianca' non essendo mai rinvenuto il corpo dello scomparso.

4.1.2. Dalle prime indagini era stato accertato che lo [OSCURATO:PERSONA] la mattina del 14 marzo 2022 era uscito di casa a bordo della propria autovettura, il cui passaggio era stato registrato dai sistemi di videosorveglianza installati nel territorio del comune di Pinnone; inoltre, risultava che tra le sue frequentazioni vi erano anche gli odierni ricorrenti.

Si appurava, inoltre, che il giorno della scomparsa [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso l'abitazione dello zio [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca in carcere perché condannato per associazione di stampo mafioso) sita in via Juvani, a Gragnano.

Dalla visione delle immagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza era poi possibile vedere il conducente della moto Honda SH, il quale - dopo avere intercettato lo [OSCURATO:PERSONA] - gli indicava la strada e si faceva seguire lungo via Sanzano, dopo di che si perdevano le tracce dello scomparso. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, era stato ripreso dalle telecamere aggirarsi negli stessi luoghi nei tre giorni precedenti la sparizione della vittima.

4.1.3. Le indagini prendevano una decisiva svolta a seguito della intercettazione (effettuata nell'ambito di un differente procedimento penale) di una conversazione intercorsa il giorno 30 ottobre 2024 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pastore di Gragnano) che consentiva di accertare la dinamica degli eventi.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva raccontato all'interlocutore, con dovizia di particolari, di avere assistito, da una altura dove si trovava in quel momento, all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] da parte dei due indagati, i quali lo avevano poi minacciato di morte per indurlo a non rilevare nulla di quanto da lui visto e che, comunque, gli avevano bruciato una autovettura e rubato un mulo. [OSCURATO:PERSONA], sentito dalla D.D.A. di Napoli in data 17 febbraio 2025 in qualità di persona informata dei fatti, negava quanto emerso dalla citata conversazione e veniva, per questa ragione, indagato per favoreggiamento personale.

4.1.4. Quanto poi al movente dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA], nel corso della conversazione intercettata, l'aveva individuato nell'appropriazione da parte dello [OSCURATO:PERSONA] di una somma oggetto di una attività estorsiva del sodalizio criminale di riferimento.

4.2. Il Tribunale ha poi evidenziato che la identificazione degli indagati come gli autori dell'omicidio trovava conferma anche in quanto riferito dalla fidanzata e dalla madre di [OSCURATO:PERSONA], nonché in quanto emerso da varie intercettazioni (richiamate a pagg. 28 e ss. del provvedimento impugnato).

4.3. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] (fidanzata dello [OSCURATO:PERSONA]) aveva riconosciuto — dalle immagini riprese dalle telecamere e sulla base della giacca indossata che, 7in realtà, apparteneva alla vittima - [OSCURATO:PERSONA] come il conducente della moto Honda SH; detto riconoscimento era stato confermato anche dalla madre della vittima, la quale, nel corso di conversazioni intercettate ed in occasione delle dichiarazioni rese al Pubblico ministero il giorno 6 marzo 2023, aveva anche indicato proprio [OSCURATO:PERSONA] detto 'o folletto' (che tra l'altro è un suo nipote ed è quindi da lei ben conosciuto, tanto da indicarlo anche con lo stesso soprannome) come colui che si accompagnava sempre a [OSCURATO:PERSONA] e che aveva cercato di convincerla a non presentare la denuncia dopo la scomparsa del figlio per non attirare l'attenzione delle forze dell'ordine.

4.3. L'ordinanza impugnata ha poi richiamato le ulteriori dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito ai Carabinieri di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] (moglie dello [OSCURATO:PERSONA]), che il marito teneva una sorta di cassa comune assieme ad [OSCURATO:PERSONA] sebbene il denaro, probabilmente accantonato in attesa della scarcerazione del capo clan [OSCURATO:PERSONA], fosse custodito da [OSCURATO:PERSONA] in un frigorifero in disuso riposto nella sua casetta di campagna, denaro che però era scomparso dopo la sparizione di [OSCURATO:PERSONA].

Ulteriori indizi sono stati desunti, sempre in modo coerente, dal contenuto delle intercettazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] (detto 'o folletto') metteva in guardia il cugino [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che prima o poi la madre di [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe fatto 'passare un guaio' con gli investigatori; analogamente, [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA]) veniva intercettato mentre sosteneva che [OSCURATO:PERSONA] si era messo in contrasto con Io zio [OSCURATO:PERSONA], inserendosi in un grosso 'giro' dove circolavano ingenti somme di denaro e che poi aveva tentato di prendere il potere, motivo per cui era stato eliminato.

La stessa madre della vittima aveva riferito ai Carabinieri che il figlio aveva coltivato marijuana per conto della 'famiglia' [OSCURATO:PERSONA], ma che non aveva consegnato l'integrale raccolto con la conseguente punizione da parte dei componenti del sodalizio.

5. Sulla base del contenuto delle citate conversazioni e di tutti gli altri elementi sopra indicati, quindi, il Tribunale del riesame ha confermato, senza incorrere in salti logici o travisamenti, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli odierni ricorrenti.

5.1. Al riguardo, deve ricordarsi che l'interpretazione delle conversazioni intercettate, persino quando le stesse abbiano contenuto criptico o cifrato, costituisce questione di fatto; questione, pertanto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e che si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Va poi rammentato che gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, alle quali non abbia partecipato l'indagato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale 8criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno; e, tuttavia, qualora tali elementi abbiano natura indiziaria, essi debbono essere valutati alla luce del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri Rv. 260842).

La valenza dimostrativa delle captazioni è, invero, collegata al fatto che i colloquianti sono ignari dell'ascolto operato da terzi, il che svincola l'attività espressiva da ogni formalizzazione, rendendola tendenzialmente genuina e potenzialmente autosufficiente, quando sia rintracciabile chiarezza espressiva nella narrazione dei fatti vissuti e comunicati, e possa essere esclusa la veicolazione di dati non rispondenti al vero, per imprecisione, millanteria o interesse specifico del locutore.

5.2. Deve, infine, aggiungersi che le iniziali indicazioni rese dalla madre di [OSCURATO:PERSONA] sulla sua identificazione come conducente della Honda SH sono state ritenute superate, in modo non illogico, dalle dichiarazioni e dal riconoscimento dello [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, le circostanze del presunto falso alibi per la mattina della sparizione dello [OSCURATO:PERSONA], da parte del predetto [OSCURATO:PERSONA], sono frutto di allegazioni difensive non corroborate dalla produzione di atti dimostrativi, risultando il ricorso generico e non autosufficiente sul punto.

Da ultimo, anche rispetto alla dedotta esistenza di altro soggetto a nome [OSCURATO:PERSONA], frequentatore della vittima, l'impugnazione tralascia la decisiva circostanza che i riferimenti all'indagato [OSCURATO:PERSONA] - da parte della madre dello [OSCURATO:PERSONA] sono sempre accompagnati dal soprannome 'o folletto' che non si deduce essere comune anche al cugino omonimo.

5.3. Pertanto, le logiche ed esaustive argomentazioni svolte dal Tribunale di Napoli non vengono disarticolate dalle (in parte rivalutative) censure difensive, rispetto alla sussistenza dei gravi indizi a carico degli odierni indagati quali autori dei reati per cui si procede.

6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.

P.Q.M85 att. cod. proc. pen.

N1 [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 settembre 2026.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli del 18/03/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi, riportandosi ai motivi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli confermava il provvedimento emesso in data 24 febbraio 2026 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziati, in concorso tra loro, dell'omicidio aggravato anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (in entrambe le forme previste da tale disposizione) di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in Gragnano il 14 marzo 2022, nonché della detenzione e porto dell'arma da loro utilizzata per la commissione dello stesso omicidio. 1.1. In sintesi, secondo l'ipotesi dell'accusa, la mattina del giorno sopra indicato [OSCURATO:PERSONA], a bordo di una moto Honda SH targata EW78439 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], aveva seguito la vittima in tutti i suoi spostamenti e aveva poi indotto lo [OSCURATO:PERSONA] a recarsi, alla guida della sua autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], in una località di campagna di Gragnano dove era ad attenderlo [OSCURATO:PERSONA] (detto 'o folletto') che gli sparava un colpo di pistola provocandone la morte. Il tutto con l'aggravante di essersi avvalsi della forza intimidatrice promanante dal sodalizio camorristico della zona (dan [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]) e, quindi, al fine di agevolare la stessa associazione criminale con l'eliminazione della vittima, ritenuta responsabile di essersi appropriata di somme di denaro provento di attività illecite, sottraendole alle casse delle consorterie criminali egemoni nella zona di Gragnano e dei [OSCURATO:PERSONA]. Il cadavere dello [OSCURATO:PERSONA] e l'arma utilizzata per l'omicidio non risultano ancora essere stati recuperati. 1.2. Il Tribunale, investito della richiesta di riesame presentata dai due indagati ai sensi dell'art. 309 del codice di rito, riteneva di dovere condividere integralmente le considerazioni contenute nel provvedimento genetico in tema di gravità indiziaria e di esigenze cautelari, escludendo inoltre le eccezioni preliminari di nullità del provvedimento del G.i.p. 2. Avverso la sopra indicata ordinanza del Tribunale di Napoli entrambi gli indagati, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato la propria impugnazione a due motivi. 9 3.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la totale mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice della cautela rispetto alla valutazione della gravità indiziaria per le condotte oggetto della imputazione provvisoria, con la conseguente nullità della ordinanza genetica. 2In particolare, osserva che, nonostante la memoria difensiva con la quale erano stati evidenziati i vizi sopra indicati, il Tribunale non ha rilevato che il Giudice per le indagini preliminari aveva acriticamente fatto propri gli elementi indiziari, senza una loro autonoma valutazione e ciò con particolare riferimento all'attività di 'aggancio' della vittima che sarebbe stata posta in essere dallo [OSCURATO:PERSONA], alla sua identificazione come il soggetto a bordo della moto Honda ed al sostanziale travisamento di quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo motivo l'indagato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. il vizio di motivazione rispetto alla sua identificazione come il conducente della citata moto Honda, oggetto di specifiche contestazioni mediante una memoria difensiva rimasta totalmente priva di risposta da parte del Tribunale. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato il proprio ricorso a due motivi. 4.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la totale mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice della cautela rispetto alla valutazione della gravità indiziaria per le condotte oggetto della imputazione provvisoria, con la conseguente nullità della ordinanza genetica. In particolare, osserva che, nonostante la memoria difensiva con la quale erano stati evidenziati i vizi sopra indicati, il Tribunale non ha rilevato che l'ordinanza del G.i.p. aveva acriticamente incorporato gli elementi indiziari, senza una loro autonoma valutazione e ciò con particolare riferimento alla commissione da parte sua dell'omicidio dello [OSCURATO:PERSONA] desunta dal contenuto della conversazione captata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed alla sua identificazione nell"[OSCURATO:PERSONA]' indicato nella denuncia di scomparsa presentata dalla madre della vittima il giorno 16 marzo 2022. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alla sua identificazione come I"[OSCURATO:PERSONA]' indicato nella conversazione intercettata il 30 ottobre 2024, anche essa oggetto di specifiche contestazioni mediante una memoria difensiva, rimasta totalmente priva di risposta, con la quale era stata evidenziata l'esistenza di due [OSCURATO:PERSONA], entrambi cugini della vittima e nipoti di [OSCURATO:PERSONA] (detto "o'burraccione") e, quindi, la mancanza di dati indiziari incontrovertibili rispetto alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] detto 'o folletto' quale uno dei responsabili dell'omicidio dello [OSCURATO:PERSONA]. 5. Infine, alla udienza in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen., le parti presenti hanno discusso e concluso nei termini sopra riportati. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, che non involgono i profili dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. e delle esigenze cautelari, devono essere complessivamente respinti essendo i relativi motivi in parte inammissibili ed in parte infondati. 2. Invero, in tema di misure cautelari personali, allorché sia censurato, con il ricorso per cassazione, il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Inoltre, al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 3. Ciò posto, con riferimento alla censura (comune ad entrambi i ricorsi) relativa alla lamentata inosservanza dell'obbligo di autonoma valutazione da parte del giudice, rispetto al compendio indiziario sottoposto con la richiesta di misura cautelare, si osserva anzitutto che la doglianza è manifestamente infondata poiché i ricorrenti pretendono di far rilevare l'assenza di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica rispetto alle loro contestazioni in ordine alla consistenza dimostrativa degli indizi medesimi contenute nella memoria depositata nella fase del gravame; in sostanza, dette doglianze riguardano l'esistenza ed il contenuto degli indizi alle quali il Tribunale ha fornito risposta con l'ordinanza impugnata (oggetto del presente giudizio). Inoltre, le impugnazioni non sono autosufficienti sia perché non indicano in modo specifico gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione ha impedito apprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, sia in quanto ad esse non è stata allegata la domanda di applicazione della misura cautelare, di talché questa Corte non è in grado di comparare la richiesta del Pubblico ministero con il provvedimento del G.i.p. che l'aveva accolta, al fine di riscontrare la fondatezza delle doglianze difensive (vedi, in senso conforme, Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business, Management s.r.I., Rv. 287827 — 02). 43.1. In ogni caso, deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, successivamente all'introduzione delle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015 all'art. 292, comma 1, lett. c) e all'art.309, comma 9, cod. proc. pen. ha ritenuto che la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non abbia carattere innovativo, né miri ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, ma che la norma abbia esplicitato la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. L'aggettivo autonoma è riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio — "per relationem" o per incorporazione — alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall'atto, dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia, Rv. 288341 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, P.m. in 4 proc. Vizzì, Rv. 273658 - 01; Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970 - 01; Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951 - 01). In altri termini, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio "per relationem" o per incorporazione della richiesta del Pubblico ministero che non si traduca in un mero recepinnento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica (tra le altre, Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113 - 01; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807 - 01). A quanto sopra deve aggiungersi che, in tema di motivazione delle misure cautelari, il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice. (Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581 - 01). 3.2. Orbene, nel caso di specie per quanto deducibile dall'ordinanza genetica, i principi sopra indicati sono stati rispettati, perché il giudice ha introdotto la sua ricostruzione degli elementi indiziari a carico dei due indagati, individuando il collegamento tra gli odierni ricorrenti ed i fatti oggetto della imputazione, tra l'altro, nelle conversazioni intercettate, nelle dichiarazioni della fidanzata della vittima e nella denuncia di scomparsa presentata dalla madre dello [OSCURATO:PERSONA], comunque giungendo a svolgere - sia pure in modo sintetico - un conclusivo 5giudizio in base al quale reputare tali convergenti elementi conducenti verso la sussistenza della gravità indiziaria in ordine all'omicidio. Non è, quindi, mancato un autonomo momento valutativo degli elementi rappresentati dall'accusa da parte del Giudice delle indagini preliminari, il quale si è limitato a richiamare gli elementi fattuali indicati dal pubblico ministero, dando poi conto delle ragioni per le quali essi integravano un quadro indiziario connotato dalla gravità richiesta ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen. Ben poteva, dunque, il Tribunale, come ha fatto, integrare la motivazione posta a fondamento del provvedimento genetico con le ulteriori argomentazioni con le quali ha fornito una adeguata e coerente risposta alle deduzioni difensive prospettate con le richieste di riesame. 3.3. È noto, del resto, che l'ordinanza del Tribunale del riesame di conferma del provvedimento cautelare non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (tra le altre, Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122 - 01, che in motivazione ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). Allo stesso modo, riguarda solo l'ordinanza genetica la nullità prevista dall'art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen. per omessa considerazione degli elementi forniti dalla difesa. 4. Passando, quindi, all'esame delle censure sollevate con il secondo motivo di entrambe le impugnazioni, si rileva che il Tribunale di Napoli non è incorso nella lamentata violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. atteso che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato conto delle ragioni per le quali ha confermato la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli odierni ricorrenti per i fatti oggetto della imputazione provvisoria. 4.1. L'ordinanza impugnata, che deve essere letta unitamente al provvedimento genetico, ha ricostruito, con motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico, la vicenda oggetto della imputazione provvisoria nei seguenti termini. 4.1.1. La madre di [OSCURATO:PERSONA] (soggetto inserito nel gruppo camorristico operante nella zona dei [OSCURATO:PERSONA] capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] all'epoca detenuto, figlio di un esponente di spicco del clan Imparato ucciso nel 1995 nonché nipote del camorrista [OSCURATO:PERSONA]) scompariva il giorno 14 marzo 2022, come rappresentato dalla di lui madre [OSCURATO:PERSONA] con la denuncia 6presentata due giorni dopo ai Carabinieri; l'episodio veniva annoverato dai Carabinieri di Castellammare di Stabia come di 'lupara bianca' non essendo mai rinvenuto il corpo dello scomparso. 4.1.2. Dalle prime indagini era stato accertato che lo [OSCURATO:PERSONA] la mattina del 14 marzo 2022 era uscito di casa a bordo della propria autovettura, il cui passaggio era stato registrato dai sistemi di videosorveglianza installati nel territorio del comune di Pinnone; inoltre, risultava che tra le sue frequentazioni vi erano anche gli odierni ricorrenti. Si appurava, inoltre, che il giorno della scomparsa [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso l'abitazione dello zio [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca in carcere perché condannato per associazione di stampo mafioso) sita in via Juvani, a Gragnano. Dalla visione delle immagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza era poi possibile vedere il conducente della moto Honda SH, il quale - dopo avere intercettato lo [OSCURATO:PERSONA] - gli indicava la strada e si faceva seguire lungo via Sanzano, dopo di che si perdevano le tracce dello scomparso. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, era stato ripreso dalle telecamere aggirarsi negli stessi luoghi nei tre giorni precedenti la sparizione della vittima. 4.1.3. Le indagini prendevano una decisiva svolta a seguito della intercettazione (effettuata nell'ambito di un differente procedimento penale) di una conversazione intercorsa il giorno 30 ottobre 2024 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pastore di Gragnano) che consentiva di accertare la dinamica degli eventi. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva raccontato all'interlocutore, con dovizia di particolari, di avere assistito, da una altura dove si trovava in quel momento, all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] da parte dei due indagati, i quali lo avevano poi minacciato di morte per indurlo a non rilevare nulla di quanto da lui visto e che, comunque, gli avevano bruciato una autovettura e rubato un mulo. [OSCURATO:PERSONA], sentito dalla D.D.A. di Napoli in data 17 febbraio 2025 in qualità di persona informata dei fatti, negava quanto emerso dalla citata conversazione e veniva, per questa ragione, indagato per favoreggiamento personale. 4.1.4. Quanto poi al movente dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA], nel corso della conversazione intercettata, l'aveva individuato nell'appropriazione da parte dello [OSCURATO:PERSONA] di una somma oggetto di una attività estorsiva del sodalizio criminale di riferimento. 4.2. Il Tribunale ha poi evidenziato che la identificazione degli indagati come gli autori dell'omicidio trovava conferma anche in quanto riferito dalla fidanzata e dalla madre di [OSCURATO:PERSONA], nonché in quanto emerso da varie intercettazioni (richiamate a pagg. 28 e ss. del provvedimento impugnato). 4.3. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] (fidanzata dello [OSCURATO:PERSONA]) aveva riconosciuto — dalle immagini riprese dalle telecamere e sulla base della giacca indossata che, 7in realtà, apparteneva alla vittima - [OSCURATO:PERSONA] come il conducente della moto Honda SH; detto riconoscimento era stato confermato anche dalla madre della vittima, la quale, nel corso di conversazioni intercettate ed in occasione delle dichiarazioni rese al Pubblico ministero il giorno 6 marzo 2023, aveva anche indicato proprio [OSCURATO:PERSONA] detto 'o folletto' (che tra l'altro è un suo nipote ed è quindi da lei ben conosciuto, tanto da indicarlo anche con lo stesso soprannome) come colui che si accompagnava sempre a [OSCURATO:PERSONA] e che aveva cercato di convincerla a non presentare la denuncia dopo la scomparsa del figlio per non attirare l'attenzione delle forze dell'ordine. 4.3. L'ordinanza impugnata ha poi richiamato le ulteriori dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito ai Carabinieri di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] (moglie dello [OSCURATO:PERSONA]), che il marito teneva una sorta di cassa comune assieme ad [OSCURATO:PERSONA] sebbene il denaro, probabilmente accantonato in attesa della scarcerazione del capo clan [OSCURATO:PERSONA], fosse custodito da [OSCURATO:PERSONA] in un frigorifero in disuso riposto nella sua casetta di campagna, denaro che però era scomparso dopo la sparizione di [OSCURATO:PERSONA]. Ulteriori indizi sono stati desunti, sempre in modo coerente, dal contenuto delle intercettazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] (detto 'o folletto') metteva in guardia il cugino [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che prima o poi la madre di [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe fatto 'passare un guaio' con gli investigatori; analogamente, [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA]) veniva intercettato mentre sosteneva che [OSCURATO:PERSONA] si era messo in contrasto con Io zio [OSCURATO:PERSONA], inserendosi in un grosso 'giro' dove circolavano ingenti somme di denaro e che poi aveva tentato di prendere il potere, motivo per cui era stato eliminato. La stessa madre della vittima aveva riferito ai Carabinieri che il figlio aveva coltivato marijuana per conto della 'famiglia' [OSCURATO:PERSONA], ma che non aveva consegnato l'integrale raccolto con la conseguente punizione da parte dei componenti del sodalizio. 5. Sulla base del contenuto delle citate conversazioni e di tutti gli altri elementi sopra indicati, quindi, il Tribunale del riesame ha confermato, senza incorrere in salti logici o travisamenti, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli odierni ricorrenti. 5.1. Al riguardo, deve ricordarsi che l'interpretazione delle conversazioni intercettate, persino quando le stesse abbiano contenuto criptico o cifrato, costituisce questione di fatto; questione, pertanto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e che si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). Va poi rammentato che gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, alle quali non abbia partecipato l'indagato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale 8criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno; e, tuttavia, qualora tali elementi abbiano natura indiziaria, essi debbono essere valutati alla luce del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri Rv. 260842). La valenza dimostrativa delle captazioni è, invero, collegata al fatto che i colloquianti sono ignari dell'ascolto operato da terzi, il che svincola l'attività espressiva da ogni formalizzazione, rendendola tendenzialmente genuina e potenzialmente autosufficiente, quando sia rintracciabile chiarezza espressiva nella narrazione dei fatti vissuti e comunicati, e possa essere esclusa la veicolazione di dati non rispondenti al vero, per imprecisione, millanteria o interesse specifico del locutore. 5.2. Deve, infine, aggiungersi che le iniziali indicazioni rese dalla madre di [OSCURATO:PERSONA] sulla sua identificazione come conducente della Honda SH sono state ritenute superate, in modo non illogico, dalle dichiarazioni e dal riconoscimento dello [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, le circostanze del presunto falso alibi per la mattina della sparizione dello [OSCURATO:PERSONA], da parte del predetto [OSCURATO:PERSONA], sono frutto di allegazioni difensive non corroborate dalla produzione di atti dimostrativi, risultando il ricorso generico e non autosufficiente sul punto. Da ultimo, anche rispetto alla dedotta esistenza di altro soggetto a nome [OSCURATO:PERSONA], frequentatore della vittima, l'impugnazione tralascia la decisiva circostanza che i riferimenti all'indagato [OSCURATO:PERSONA] - da parte della madre dello [OSCURATO:PERSONA] sono sempre accompagnati dal soprannome 'o folletto' che non si deduce essere comune anche al cugino omonimo. 5.3. Pertanto, le logiche ed esaustive argomentazioni svolte dal Tribunale di Napoli non vengono disarticolate dalle (in parte rivalutative) censure difensive, rispetto alla sussistenza dei gravi indizi a carico degli odierni indagati quali autori dei reati per cui si procede. 6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M85 att. cod. proc. pen. N1 [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 settembre 2026. C.) E% a g7; 2 ii c nsore Il Presidente 2w a .5.-----p Q w [OSCURATO:PERSONA] eLz 2? - scrj g _= izi LI et 17o a -z1 .(iii(-2.., ìi-- a ? Z • LL 9 O cc c..)