CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 ottobre 1989
Cassazione n. 27906/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza di data 4 aprile 2019 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 24 ottobre 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa per i reati di furto aggravato, danneggiamento e porto in luogo pubblico di fucile, fatti commessi in Decimomannu il 19 gennaio 2012. In particolare, gli imputati avrebbero, con il ruolo di mandanti, ed in concorso con altre persone quali esecutori materiali, perpetrato il furto di un'autovettura sulla pubblica via ed esploso tre colpi di fucile contro la porta dell'alloggio di servizio del comandante della [OSCURATO:PERSONA] di Decimomannu. Il movente della spedizione punitiva sarebbe consistito nel voler intimidire, e convincere al trasferimento, i militari della stazione che avevano in corso diverse indagini nei confronti degli stessi. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, con i motivi di seguito esposti. Nel ricorso nell'interesse di Coraddu, con il primo motivo si deduce mancanza di motivazione ed inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità o inutilizzabilità, perché la Corte d'appello non avrebbe preso posizione sulla deduzione difensiva circa l'assenza di movente per mancanza di astio nei confronti del maresciallo Tosini, non avrebbe preso posizione sulla deduzione di equivocità dei contatti intercorsi tra gli imputati, non avrebbe preso posizione sulla tesi difensiva della inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Batzella; con il secondo motivo si deduce mancanza di motivazione in ordine al rigetto delle attenuanti generiche. Nel ricorso nell'interesse di Ena, con il primo motivo si deduce mancanza di motivazione ed inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità o inutilizzabilità, perché la Corte d'appello non avrebbe preso posizione sulla deduzione difensiva circa l'assenza di movente per mancanza di astio nei confronti del maresciallo Tosini, e non avrebbe preso posizione sulla deduzione di equivocità dei contatti intercorsi tra gli imputati; con il secondo motivo si deduce mancanza di motivazione in ordine al rigetto delle attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1. I ricorsi dei due imputati sono sovrapponibili e possono essere trattati congiuntamente. Entrambi sono inammissibili. 1.1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è inammissibile, sia perché lo stesso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, sia perché chiede una rivalutazione del compendio probatorio.Va premesso che nel caso in cui una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595: "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione"). Ciò premesso, nella sentenza di primo grado è spiegato in modo molto analitico che gli imputati sono stati individuati come i mandanti della spedizione punitiva per una congerie di indizi concordanti a loro carico che spaziano dalla intercettazione della telefonata tra i due imputati avvenuta due giorni prima del fatto in cui si parla esplicitamente del maresciallo Tosini, dalle dichiarazioni dei Carabinieri sentiti nel corso del processo, dal precedente episodio di incendio dell'autovettura di un brigadiere in servizio nella stessa stazione, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Batzella che riferisce essergli stato commissionato da Coraddu un attentato dello stesso tipo di quello poi effettivamente posto in essere. Anche la Corte d'appello rivaluta il materiale probatorio portato in giudizio, prende posizione sulle censure della difesa, e perviene ad una conclusione dello stesso tipo. In sede di legittimità non è possibile effettuare una terza volta la rivalutazione del materiale probatorio, che è sottratta al sindacato di legittimità. In sede di legittimità, infatti, non è sindacabile, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01). Nel caso in esame i ricorsi non si confrontano con gli indizi a carico ma insistono sull'assenza di astio dei ricorrenti nei confronti del bersaglio dell'attentato e sulla irrilevanza del contenuto della telefonata intercorsa tra gli imputati, ed in questo modo non aggrediscono gli indizi a carico della motivazione della pronuncia impugnata limitandosi a chiedere una rivalutazione delle fonti di prova. Ne consegue che essi devono essere ritenuti inammissibili. 1.2. Anche il secondo motivo di entrambi i ricorsi, che ha ad oggetto le attenuanti generiche, è inammissibile.Le attenuanti generiche sono state negate sia in primo che in secondo grado. Anche sul punto, pertanto, vi è doppia conforme e le due sentenze si integrano. In primo grado le attenuanti sono state negate, in quanto "ostano in proposito la gravità del fatto, la particolare intensità del dolo dimostrata nell'organizzare il piano criminoso ai danni di un esponente delle forze dell'ordine, la cui unica colpa sarebbe stata quella di aver fatto il proprio dovere, il consistente spessore criminale e la negativa personalità dei prevenuti, che non hanno mostrato il minimo segnale di resipiscenza". In secondo grado le attenuanti sono state negate, in quanto "pur prendendo atto delle condizioni socio-ambientali di vita degli appellanti e dei cambiamenti asseritamente in essere nelle loro condotte, non può non rilevarsi, oltre all'indiscutibile gravità del fatto criminoso, la particolare intensità del dolo nella organizzazione del piano delittuoso in danno di un rappresentante delle forze dell'ordine colpevole di aver fatto solo il proprio dovere, senza curarsi della eventuale presenza di suoi familiari, e la mancanza di un qualsiasi segno di resipiscenza per l'attività criminosa posta in essere". Posto che, come detto, le due sentenze si integrano vicendevolmente, il diniego delle attenuanti generiche risulta, in definitiva, motivato con il riferimento operato dai giudici del merito alle modalità dell'azione oggetto di giudizio, al danno, all'intensità del dolo, ai motivi a delinquere, alla condotta di vita antecedente e successiva al fatto, e quindi a parametri che trovano in effetti aggancio normativo nell'art. 133, comma 1, nn. 1, 2 e 3, e comma 2, nn. 1, 2 e 3, cod. pen. Va in ogni caso ricordato che, in punto di riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, il giudice di appello non è tenuto a motivare in modo particolare il rigetto quando si insista per il riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 1, Sentenza n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999 - 02: Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione). 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma