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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22080/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3ADIR ANAS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 21 settembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di lesioni personali e di porto abusivo di coltello; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione senza ulteriormente argomentare; Rilevato come il ricorso sia del tutto privo di argomentazione e non siano neppure indicati i capi ed i punti della sentenza che si intende impugnare; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]"p [OSCURATO:PERSONA]«9 aiJa [OSCURATO:PERSONA] 076

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3ADIR ANAS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 21 settembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di lesioni personali e di porto abusivo di coltello; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione senza ulteriormente argomentare; Rilevato come il ricorso sia del tutto privo di argomentazione e non siano neppure indicati i capi ed i punti della sentenza che si intende impugnare; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]"p [OSCURATO:PERSONA]«9 aiJa [OSCURATO:PERSONA] 076
Sentenza Cassazione n. 22080/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris