CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01393/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Catanzaro del 26 aprile 2023 ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 16 giugno 2021 pronunciata nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata violenza privata e di lesioni (capo A: artt.56,610 cod. pen; capo B: art.81,582 cod. pen.). - Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo: pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 3 luglio 2023, la persona offesa ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di questi. -Ritenuto che, in accoglimento del motivo e attesa la procedibilità a querela dei reati contestati, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). - Considerato che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - Ritenuto dunque che si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; in mancanze' di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M1. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso