CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 1978
Cassazione n. 23705/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/10/1978 avverso l'ordinanza del 09/08/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che con il provvedimento impugnato è stata disposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca, con effetto ex tunc, della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente prosecuzione dell'espiazione della pena in regime ordinario, per essersi egli, il 18 giugno 2022, ovvero in costanza di esecuzione della pena, reso protagonista di un grave episodio ai danni di tale [OSCURATO:PERSONA], vittima di una spedizione punitiva ordita dal condannato e da due correi e concretatasi in un'aggressione, a calci e pu9gi, nei confronti della vittima, il quale reclamava l'adempimento di un credito vantato nei confronti di uno dei complici di Mujkic; che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare — in ossequio al dettato dell'art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, m te291 1:11331=1975, n. 354, — che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale discende non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789); che, in tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli; che il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato all'autorità giudiziaria; che il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è, infatti, chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o mkno incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l'esito, deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo nell'ottica del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornerò, Rv. 215706);che il Tribunale di sorveglianza, ancora, nel procedere alla revoca dell'affidamento, è tenuto a determinare il periodo di pena da considerarsi eventualmente scontato da parte del condannato, procedendo a un'attenta disamina del periodo di prova da lui trascorso onde stabilire, al là di ogni automatismo, se — ed eventualmente fino a qual punto — possa ragionevolmente ritenersi che l'affidato abbia raggiunto un grado, sia pur parziale, di risocializzazione, a tal fine considerando anche il concreto carico delle prescrizioni imposte, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep. 2012, Zangara, Rv. 251844); che va ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale — nel dichiarare, con la sentenza n. 343 del 1987, l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, decimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti — ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento; che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che le circostanze riferite da [OSCURATO:PERSONA], che hanno trovato pieno riscontro nella documentazione sanitaria e nelle informazioni rese da un testimone, siano sintomatiche di mancata adesione, ab initio, all'iniziativa risocializzante e di inveterata indifferenza al rispetto di regole e prescrizioni, del tutto incompatibile con la prosecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, e che dal totale, originario fallimento dell'intervento rieducativo discenda — per necessità e tenuto conto anche della durata della misura alternativa e del modesto carico di blande prescrizioni che, in concreto, la connotavano — il carattere retroattivo della revoca; che, a fronte di uno sviluppo argomentativo completo, coerente ed armonico, il ricorrente si pone in un'ottica di mera confutazione, imperniata su una lettura riduttiva di comportamenti che, per come, allo stato, accertati, appaiono espressivi di costante, ininterrotta ed inveterata propensione criminale, tale da fondare senz'altro il severo giudizio formulato dal Tribunale di sorveglianza; che incensurabile appare, dunque, la decisione impugnata nella parte in cui reputa grave il comportamento posto in essere da Mujkic, tale, da un canto, da minare la fiducia ed il giudizio di meritevolezza nei suoi confronti e, pertanto, assolutamente incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa e, dall'altro, da ritenere che il tentativo di rieducazione, quantunque protrattosi per alcuni mesi, sia stato connotato da radicale fallimento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur