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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 ottobre 2021

Cassazione n. 33922/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.30707-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocatoPAOLO BALIANI; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. 01710220540; -intimata - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 610/2021 del TRIBUNALE di SPOLETO, depositata il 27/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'ERBA che chiede che la Corte accolga il ricorso e designi quale giudice competente territorialmente il Tribunale di Spoleto.

Conseguenze di legge.

Rilevato: che la S.A.R.I.

Infortunistica propone regolamento necessario di competenza nei confronti dell’ordinanza depositata il 27 ottobre 2021 dal Tribunale di Spoleto; che la stessa S.A.R.I. aveva chiesto ed ottenuto dal predetto Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per € 9.562,30, oltre interessi e spese, a titolo dei corrispettivi portati dalle fatture emesse per i servizi di manutenzione di presidi antincendio e vendita di materiale collegato; che, in sede di opposizione, il giudice adito ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale, statuendo la competenza del Tribunale di Perugia, individuato come foro esclusivo nell’art. 14 del contratto del 28.05.2020, sottoscritto dalle parti; che la decisione impugnata ha affermato come, dalla documentazione versata in atti e segnatamente dal contratto, sarebbe effettivamente emerso l’inserimento della clausola n. 14 per individuare preventivamente il Tribunale di Perugia quale foro “esclusivo” per ogni controversia inerente il suddetto contratto; che, inoltre, trattandosi di un rapporto protrattosi pacificamente per mesi precedenti alla sottoscrizione del contratto, non vi sarebbe stato dubbio che le fatture azionate con la domanda monitoria fossero da ricondurre a quel medesimo rapporto contrattuale, regolamentato dalle clausole in esso inserite.

Considerato: che il ricorso è affidatoa tre censure; che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 cpc, per avere il Tribunale di Spoleto dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo erroneamente la validità ed efficacia del contratto sottoscritto dalle parti, che in realtà non era mai diventato operativo in quanto, regolando il servizio di manutenzione antincendi, presupponeva la consegna, da parte del committente, degli elaborati progettuali tecnici ad esso collegati, mai fornitialla Sari; che, con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 20 cpc, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto applicabile la clausola di deroga alla competenza territoriale disciplinata dagli articoli indicati alle prestazioni di cui alle 5 fatture poste a fondamento della pretesa monitoria, nonostante le stesse non fossero effettivamente riferibili al contratto, alcune sotto il profilo cronologico ed altre perché relative a prestazioni diverseda quelle previste dal contratto; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 279 comma 1 c.p.c., poiché il Tribunale di Spoleto ha emesso la sentenza definitiva con la quale ha dichiarato la propria incompetenza, ha annullato il decreto ingiuntivo, condannando alle spese l'opposto, senza indicare le disposizioni per il prosieguo del processo come previsto dalla norma invocata. che l’intimata non ha resistito; che il P.G. ha concluso per l’accoglimentodel ricorso; che il primo motivo è inammissibile; che questo Collegio ritiene di dover dare continuità a quella giurisprudenza della Suprema Corte, ormai risalente ma non smentita da alcuna pronunzia difforme, secondo cui “in sede di regolamento di competenza, allorquando risulti accertata l'avvenuta stipulazione, su modulo a stampa predisposto da una di esse, di un contratto contenente una clausola derogativa della competenza per territorio specificamente approvata per iscritto dall'altra, nessun rilievo può avere, ai fini della efficacia di tale deroga, il fatto che sia in discussione la validità del contratto, trattandosi di questione che appartiene al merito della controversia" (Sez. 2, n.2338 del 5 marzo 1987; Sez. 3, n. 17045 del 20 luglio 2010); che il secondo motivo è fondato; che, invero, il Tribunale ha applicato erroneamente al caso di specie il disposto di cui all’art. 29 c.p.c., laddove afferma che “l’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto”; che le fatture, assiomaticamente attribuite dalla decisione impugnata al contratto del 28 maggio 2020 – come perspicuamente rilevato dal P.G. - non sono sicuramente riconducibili a quel negozio, o perché precedenti ad esso, o perché riguardanti un oggetto differente, o perché, comunque, prive di elementi significativamente collegabili al rapporto contrattuale in parola; che poiché la deduzione d'incompetenza per territorio, nei casi in cui questa non è inderogabile, configuraun’eccezione in senso proprio, la parte che invoca tale incompetenza deve fornire laprova dei fatti sui quali si fonda, ai sensi dell'art 2697 cod civ, ove i fatti medesimi non siano ammessi dalla controparte (Sez. 6- 3, n. 19094 del 16 luglio 2019; Sez. 6-2, n. 17311 del 3 luglio 2018); che, in atti, manca tale prova, che la Corte di cassazione è autorizzata a verificare, in funzione del particolare tipo di domanda ad essa rivolta (Sez. 3, n. 21422 del 24 ottobre 2016; Sez. 2, n. 17312 del 3 luglio 2018); che il terzo motivo resta assorbito; che in definitiva, la competenza territoriale va determinata secondo le regole ordinarie, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., ed il giudice competente deve essere individuato nel Tribunale di Spoleto, in quanto dalla documentazione in atti risulta che debitrice e creditrice hanno entrambe sede nel circondario di Spoleto, il contratto è stato stipulato in Spoleto e le prestazioni sono state eseguite in Spoleto; che le spese del presente giudizio verranno regolate al definitivo; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Spolet

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.30707-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocatoPAOLO BALIANI; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. 01710220540; -intimata - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 610/2021 del TRIBUNALE di SPOLETO, depositata il 27/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'ERBA che chiede che la Corte accolga il ricorso e designi quale giudice competente territorialmente il Tribunale di Spoleto. Conseguenze di legge. Rilevato: che la S.A.R.I. Infortunistica propone regolamento necessario di competenza nei confronti dell’ordinanza depositata il 27 ottobre 2021 dal Tribunale di Spoleto; che la stessa S.A.R.I. aveva chiesto ed ottenuto dal predetto Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per € 9.562,30, oltre interessi e spese, a titolo dei corrispettivi portati dalle fatture emesse per i servizi di manutenzione di presidi antincendio e vendita di materiale collegato; che, in sede di opposizione, il giudice adito ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale, statuendo la competenza del Tribunale di Perugia, individuato come foro esclusivo nell’art. 14 del contratto del 28.05.2020, sottoscritto dalle parti; che la decisione impugnata ha affermato come, dalla documentazione versata in atti e segnatamente dal contratto, sarebbe effettivamente emerso l’inserimento della clausola n. 14 per individuare preventivamente il Tribunale di Perugia quale foro “esclusivo” per ogni controversia inerente il suddetto contratto; che, inoltre, trattandosi di un rapporto protrattosi pacificamente per mesi precedenti alla sottoscrizione del contratto, non vi sarebbe stato dubbio che le fatture azionate con la domanda monitoria fossero da ricondurre a quel medesimo rapporto contrattuale, regolamentato dalle clausole in esso inserite. Considerato: che il ricorso è affidatoa tre censure; che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 cpc, per avere il Tribunale di Spoleto dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo erroneamente la validità ed efficacia del contratto sottoscritto dalle parti, che in realtà non era mai diventato operativo in quanto, regolando il servizio di manutenzione antincendi, presupponeva la consegna, da parte del committente, degli elaborati progettuali tecnici ad esso collegati, mai fornitialla Sari; che, con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 20 cpc, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto applicabile la clausola di deroga alla competenza territoriale disciplinata dagli articoli indicati alle prestazioni di cui alle 5 fatture poste a fondamento della pretesa monitoria, nonostante le stesse non fossero effettivamente riferibili al contratto, alcune sotto il profilo cronologico ed altre perché relative a prestazioni diverseda quelle previste dal contratto; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 279 comma 1 c.p.c., poiché il Tribunale di Spoleto ha emesso la sentenza definitiva con la quale ha dichiarato la propria incompetenza, ha annullato il decreto ingiuntivo, condannando alle spese l'opposto, senza indicare le disposizioni per il prosieguo del processo come previsto dalla norma invocata. che l’intimata non ha resistito; che il P.G. ha concluso per l’accoglimentodel ricorso; che il primo motivo è inammissibile; che questo Collegio ritiene di dover dare continuità a quella giurisprudenza della Suprema Corte, ormai risalente ma non smentita da alcuna pronunzia difforme, secondo cui “in sede di regolamento di competenza, allorquando risulti accertata l'avvenuta stipulazione, su modulo a stampa predisposto da una di esse, di un contratto contenente una clausola derogativa della competenza per territorio specificamente approvata per iscritto dall'altra, nessun rilievo può avere, ai fini della efficacia di tale deroga, il fatto che sia in discussione la validità del contratto, trattandosi di questione che appartiene al merito della controversia" (Sez. 2, n.2338 del 5 marzo 1987; Sez. 3, n. 17045 del 20 luglio 2010); che il secondo motivo è fondato; che, invero, il Tribunale ha applicato erroneamente al caso di specie il disposto di cui all’art. 29 c.p.c., laddove afferma che “l’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto”; che le fatture, assiomaticamente attribuite dalla decisione impugnata al contratto del 28 maggio 2020 – come perspicuamente rilevato dal P.G. - non sono sicuramente riconducibili a quel negozio, o perché precedenti ad esso, o perché riguardanti un oggetto differente, o perché, comunque, prive di elementi significativamente collegabili al rapporto contrattuale in parola; che poiché la deduzione d'incompetenza per territorio, nei casi in cui questa non è inderogabile, configuraun’eccezione in senso proprio, la parte che invoca tale incompetenza deve fornire laprova dei fatti sui quali si fonda, ai sensi dell'art 2697 cod civ, ove i fatti medesimi non siano ammessi dalla controparte (Sez. 6- 3, n. 19094 del 16 luglio 2019; Sez. 6-2, n. 17311 del 3 luglio 2018); che, in atti, manca tale prova, che la Corte di cassazione è autorizzata a verificare, in funzione del particolare tipo di domanda ad essa rivolta (Sez. 3, n. 21422 del 24 ottobre 2016; Sez. 2, n. 17312 del 3 luglio 2018); che il terzo motivo resta assorbito; che in definitiva, la competenza territoriale va determinata secondo le regole ordinarie, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., ed il giudice competente deve essere individuato nel Tribunale di Spoleto, in quanto dalla documentazione in atti risulta che debitrice e creditrice hanno entrambe sede nel circondario di Spoleto, il contratto è stato stipulato in Spoleto e le prestazioni sono state eseguite in Spoleto; che le spese del presente giudizio verranno regolate al definitivo; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Spolet
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