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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 02287/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 23 gennaio 2024 la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] per l'impugnazione della sentenza con cui il giorno 14 maggio 2021 il GUP del Tribunale di Torino lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva la violazione di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto di sanzionare con l'inammissibilità la ritenuta eccessiva genericità del ricorso proposto in sede di appello; che con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la penale responsabilità del prevenuto in ordine ai reati contestati; che con il terzo motivo di impugnazione lo Scarcelli deduceva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che i motivi in esso contenuti, i quali possono essere esaminati congiuntamente stante la loro sostanziale omogeneità, risultano manifestamente infondati atteso che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale, per jltro a seguito di regolare udienza, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello non dando conto della mera genericità dei motivi con esso dedotti ma sanzionandoli con l'inammissibilità in quanto, successivamente ad una seppur breve disamina, risultati manifestamente infondati; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 IlC nsigt6st_éris°re0EPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 23 gennaio 2024 la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] per l'impugnazione della sentenza con cui il giorno 14 maggio 2021 il GUP del Tribunale di Torino lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva la violazione di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto di sanzionare con l'inammissibilità la ritenuta eccessiva genericità del ricorso proposto in sede di appello; che con il secondo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la penale responsabilità del prevenuto in ordine ai reati contestati; che con il terzo motivo di impugnazione lo Scarcelli deduceva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena. Considerato che il ricorso è inammissibile; che i motivi in esso contenuti, i quali possono essere esaminati congiuntamente stante la loro sostanziale omogeneità, risultano manifestamente infondati atteso che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale, per jltro a seguito di regolare udienza, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello non dando conto della mera genericità dei motivi con esso dedotti ma sanzionandoli con l'inammissibilità in quanto, successivamente ad una seppur breve disamina, risultati manifestamente infondati; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 IlC nsigt6st_éris°re0EPOSITATA
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