CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 15249/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Macerata, sezicne per il riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione oral( secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. pro( pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con le quali il sostituto Procuratore generalE, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate in data 06/03/2025 dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento d l ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Macerata, in funzioni ii giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emess D in data 16/09/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata nell'ambito del procedimento n. 28/22 RGNR E.P.P.O., sede di [OSCURATO:PERSONA] nel quale [OSCURATO:PERSONA] è indagata per il reato di associazione a c elinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati tributari, riciclaggio ed autoriciclaggio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il di ensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce violazione ci legge in relazione agli artt. 324, commi 6 e 7, e 184, comma 2, cod. proc. pen. pE r omesso rinvio dell'udienza celebrata avanti il Tribunale del riesame, nonostante l'eccepita mancata notifica dell'avviso di fissazione ad uno dei due difensori fiduciar nominati dall'indagata. Si rileva, in particolare, che all'udienza camerale compariva il solo a /v. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione del co-difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], all'esclusivo fine di rappresentare l'omessa notifica nei propri confronti (e cioè nella qualità di secondo legale nominato dall'indagata in sede di interro atorio di garanzia) del decreto di fissazione di udienza e di chiedere il rinvio della !Procedura con concessione dei previsti termini per la difesa, eccezione che no i è stata accolta. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'unico motivo di ricorso proposto non è fondato. Dall'esame del fascicolo processuale, consentito in ragione della na :ura della doglianza dedotta, risulta pacifico che l'avviso di fissazione di udienza avanti il Tribunale non è stato notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], ben: ì all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore di fiducia dall'indagata il 25/1 )/2024 e sottoscrittore dell'istanza di riesame proposta avverso il decreto di Hequestro preventivo. Risulta altresì che sulla eccezione di nullità proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (mancata notifica a sè stesso, quale codifensore dell'indagata, dell' avviso di fissazione della procedura di riesame reale), il Tribunale si è espr asso con ordinanza di rigetto pronunciata all'udienza camerale (si veda il relativc verbale) e non impugnata con il presente ricorso.Tale provvedimento evidenzia che, al momento della fissazione ( ell'avviso dell'udienza camerale, la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non era presente agli atti, risultando esclusivamente quella dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; che tale legale, :omparso all'udienza fissata dal Tribunale (ove l'indagata non era, invece, pre ;ente per rinuncia), non aveva in alcun modo comprovato la propria designazione, assendosi limitato ad assumere di essere stato nominato in sede di interrogatorio d garanzia espletato nell'ambito del procedimento cautelare personale il cui ve bale non aveva esibitoi.affermando di non averlo con sé. Tale decisione, con la quale il collegio ha escluso la ricorrenza, a mc nte, della dedotta nullità, è corretta, a prescindere da quanto poi diversamente arg mentato nell'ordinanza qui impugnata in punto di intervenuta sanatoria del vizio, ,inche ove esistente. Nel fascicolo processuale relativo alla procedura di riesame real a non è effettivamente contenuta alcuna nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, peraltro, neppure si è premurato di documentarla all'udienza a cui era comparso al solo di fine, si badi bene, di lamentare l'omessa notifica a sé stesso dell' avviso di celebrazione quale secondo difensore di fiducia. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagam n !rito delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament