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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 febbraio 2025

Cassazione n. 25205/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Carlentini avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria inviata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 dicembre 2024 il Tribunale di Bologna in sede di riesame ha annullato l'ordinanza pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Bologna in data 26 novembre 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, di cui all'art.

P 270 -bis cod. pen., contestato al capo A), di cui ha escluso la gravità indiziaria, mentre ha confermato detta ordinanza in relazione al reato di propaganda e istigazione a delinquere per scopi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, fondata sul negazionismo e sull'apologia della Shoah, di cui all'art. 604-bis, comma primo e terzo, cod. pen., sostituendo inoltre la custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari, presidiati da braccialetto elettronico. 2.

Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna relativamente all'esclusione della gravità indiziaria per il capo A).

Con l'unico motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 270 -bis cod. pen.

Il Tribunale, dopo aver correttamente individuato le premesse del ragionamento giuridico e i profili rilevanti al fine di poter ravvisare un effettivo assetto organizzativo, aveva valutato le condotte materiali poste in essere dalle persone sottoposte alle indagini in termini di efficacia concreta e aveva omesso di tener conto di attività non materiali, altamente rilevanti per la valutazione del quadro indiziario.

Non avrebbe potuto darsi rilievo al fatto che le due attività materiali (un episodio di volantinaggio e una riunione di associati a Bologna) si fossero risolte in un insuccesso, essendo esse stesse indicative della pericolosità del gruppo.

Il carattere rudimentale dell'organizzazione della [OSCURATO:PERSONA] non valeva ad escluderne l'esistenza, suffragata dai caratteri di stabilità e permanenza, tali da rendere possibile l'attuazione di un programma delittuoso.

Né avrebbe potuto valorizzarsi il mancato rinvenimento di armi, dovendosi considerare i ripetuti richiami alle armi emergenti dalle conversazioni, anche in relazione al possibile reperimento delle stesse.

Quanto agli incontri tra gli indagati, indebitamente erano stati trascurati quelli avvenuti attraverso i canali telematici.

Inoltre, il Tribunale, dopo aver riconosciuto la valenza sintomatica di atti di proselitismo e arruolamento, aveva omesso di dar conto di svariate azioni del gruppo in tali ambiti, attraverso canali telematici più facilmente utilizzabili in modo clandestino.

Non era dunque dato comprendere perché fossero stati utilizzati alcuni indici e non altri, idonei a corroborare l'ipotesi associativa.

3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l'annullamento con rinvio.4.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una memoria nella quale replica al ricorso del Pubblico ministero, rilevandone la tardività e comunque l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente presentato.

2. Lo stesso ricorrente dà atto che l'ordinanza del Tribunale di Bologna è stata comunicata in data 27 gennaio 2025: a fronte di ciò, il ricorso risulta essere stato depositato in data 11 febbraio 2025.

Poiché ai sensi dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. il termine per la presentazione del ricorso è di giorni dieci e decorre dalla comunicazione del deposito, deve concludersi che nel caso di specie quel termine sia stato superato, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.

P. Q. M. Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Carlentini avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria inviata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 dicembre 2024 il Tribunale di Bologna in sede di riesame ha annullato l'ordinanza pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Bologna in data 26 novembre 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, di cui all'art. P 270 -bis cod. pen., contestato al capo A), di cui ha escluso la gravità indiziaria, mentre ha confermato detta ordinanza in relazione al reato di propaganda e istigazione a delinquere per scopi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, fondata sul negazionismo e sull'apologia della Shoah, di cui all'art. 604-bis, comma primo e terzo, cod. pen., sostituendo inoltre la custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari, presidiati da braccialetto elettronico. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna relativamente all'esclusione della gravità indiziaria per il capo A). Con l'unico motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 270 -bis cod. pen. Il Tribunale, dopo aver correttamente individuato le premesse del ragionamento giuridico e i profili rilevanti al fine di poter ravvisare un effettivo assetto organizzativo, aveva valutato le condotte materiali poste in essere dalle persone sottoposte alle indagini in termini di efficacia concreta e aveva omesso di tener conto di attività non materiali, altamente rilevanti per la valutazione del quadro indiziario. Non avrebbe potuto darsi rilievo al fatto che le due attività materiali (un episodio di volantinaggio e una riunione di associati a Bologna) si fossero risolte in un insuccesso, essendo esse stesse indicative della pericolosità del gruppo. Il carattere rudimentale dell'organizzazione della [OSCURATO:PERSONA] non valeva ad escluderne l'esistenza, suffragata dai caratteri di stabilità e permanenza, tali da rendere possibile l'attuazione di un programma delittuoso. Né avrebbe potuto valorizzarsi il mancato rinvenimento di armi, dovendosi considerare i ripetuti richiami alle armi emergenti dalle conversazioni, anche in relazione al possibile reperimento delle stesse. Quanto agli incontri tra gli indagati, indebitamente erano stati trascurati quelli avvenuti attraverso i canali telematici. Inoltre, il Tribunale, dopo aver riconosciuto la valenza sintomatica di atti di proselitismo e arruolamento, aveva omesso di dar conto di svariate azioni del gruppo in tali ambiti, attraverso canali telematici più facilmente utilizzabili in modo clandestino. Non era dunque dato comprendere perché fossero stati utilizzati alcuni indici e non altri, idonei a corroborare l'ipotesi associativa. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l'annullamento con rinvio.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una memoria nella quale replica al ricorso del Pubblico ministero, rilevandone la tardività e comunque l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente presentato. 2. Lo stesso ricorrente dà atto che l'ordinanza del Tribunale di Bologna è stata comunicata in data 27 gennaio 2025: a fronte di ciò, il ricorso risulta essere stato depositato in data 11 febbraio 2025. Poiché ai sensi dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. il termine per la presentazione del ricorso è di giorni dieci e decorre dalla comunicazione del deposito, deve concludersi che nel caso di specie quel termine sia stato superato, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara
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