CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08036/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 del GIP del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso deciso con procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizi di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità ed alla determinazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti ex art.448 co. 2 bis c.p.p., quali le esposte doglianze relative a carenze motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità ed all'entità della pena che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto esorbitante dai limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. 3. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti valutati i profili di colpa emergenti, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 8 febbrai 2024 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ésco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PENALE IL 22 FEB, 2