CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 40673/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 5 - ' La CORTE di APPELLO di Sassari con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del TIOaAkiE di [OSCURATO:PERSONA] 22 novembre 2019 che ha dichiarato CHAFAAOUI MOUHAMCVAr delitto di rapina in una gioielleria e, riconosciute le attenuanti generiche considerate equivalenti alla recidiva reiterata, lo ha condannato alla pena di giustizia . Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato, che dovrebbe essere definita come furto poiché la minaccia pronunziata all'indirizzo della commessa non era diretta all'impossessamento del tablet, ma all'apertura della cassaforte e solo in un secondo momento, di fronte all'impossibilità di perseguire il suo obiettivo l'imputato aveva sottratto il tablet. Questa ricostruzione a giudizio del ricorrente si fonda su un travisamento della prova poiché la persona offesa nella sua denunzia riferiva che l'imputato l'aveva minacciata per indurla ad interrompere la telefonata in corso e non ad aprire la cassaforte e quindi non vi è alcuna strumentalità della minaccia rispetto alla sottrazione del bene -Travisamento della prova in ordine al valore dichiarato del bene sottratto e vizio di motivazione in relazione al diniego della attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità. La corte ha respinto la richiesta difensiva di riconoscere l'attenuante in parola sull'erroneo presupposto che il bene sottratto avesse un valore particolarmente elevato, trascurando di considerare che nella denunzia querela la persona offesa aveva attribuito al tablet il valore di 100 euro. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente censura la motivazione resa dalla corte la quale ha osservato che l'imputato ha approfittato della situazione di paura della vittima, cagionata dalla sua minaccia, per appropriarsi di ciò che ha trovato a sua disposizione e cioè del tablet. E tuttavia, proprio nel passaggio della denunzia riportato nel ricorso, la persona offesa ha affermato che "l'imputato si avvicinava pericolosamente al bancone e prendeva un tablet." Se ne desume la correttezza del ragionamento formulato dalla corte, secondo cui la minaccia poco prima pronunziata dell'imputato aveva intimorito la persona offesa, paralizzando la sua capacità di reazione e agevolando l'impossessamento del tablet. La censura in merito al diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità è inammissibile per carenza di interesse, in quanto la ritenuta recidiva reiterata preclude la possibilità di ritenere la detta aggravante minusvalente rispetto alle riconosciute attenuanti, sicchè il riconoscimento di un'ulteriore attenuante non potrebbe incidere positivamente sul giudizio ex art. 69 cod.pen. effettuato dai giudici di merito, che hanno già riconosciuto l'equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva reiterata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]