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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27638/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 marzo 2017, la Corte di appello di Ancona ha riformato in parte la sentenza emessa il 4 novembre 2015 dal Tribunale di Pesaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Gli imputati sono stati prosciolti per mancanza di querela da numerose imputazioni relative a furti commessi nei mesi di gennaio e febbraio 2012 essendo stata esclusa, per questi fatti, la sussistenza delle aggravanti contestate.

È stata affermata invece la penale responsabilità degli imputati in relazione ai seguenti fatti: - violazione degli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., commessa in Pesaro il 15 febbraio 2012 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo g); - violazione degli artt. 110 cod. pen. e 55 d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (oggi art. 493 ter cod. pen.), commessa in Pesaro il 21 febbraio 2012 (capo j); - violazione degli artt. 110 cod. pen. e 55 d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (oggi art. 493 ter cod. pen.), commessa in Tavullia il 21 febbraio 2012 (capo k).

Per questi reati, tra i quali è stato ritenuto sussistere il vincolo della continuazione, ciascuno degli imputati è stato condannato alla pena di anni due, mesi uno, giorni quindici di reclusione ed C 200,00 di multa.

È stata confermata la decisione del giudice di primo grado sia con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche che all'applicazione della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale contestata ad entrambi gli imputati.

2. Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivo ricorso per mezzo del loro difensore.

I ricorsi sono sovrapponibili nel contenuto e possono essere dunque enunciati congiuntamente nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

2.1. Col primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione di legge e contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il furto aggravato di cui al capo g).

Nell'illustrare il motivo, il difensore degli imputati, manifesta dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte di appello e sostiene che la sentenza impugnata non si sarebbe attenuta ai principi indicati dall'art. 192 cod. proc. pen. 2.2.

Col secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione di legge e contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità per i reati di cui ai capi j) e k).

Anche in questo caso si sostiene che la sentenza impugnata non si sarebbe attenuta, nella valutazione della prova, alle regole indicate dall'art. 192 cod. proc. pen. 2.3.

Col terzo motivo, i ricorrenti lamentano mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione con riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva.

2.4. Col quarto motivo, lamentano mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.5. Col quinto motivo, si dolgono della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Va premesso che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve essere volto a verificare: che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", sia quindi esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti fondata su argomenti logicamente "incompatibili" con «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Alla Corte di cassazione è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Un tal modo di procedere, infatti, trasformerebbe la Corte da giudice di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).3.

Tanto premesso, si deve osservare che, col primo e il secondo motivo, i ricorrenti si limitano a criticare il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito senza precisare in quale parte e perché la motivazione sarebbe incompleta, contraddittoria o manifestamente illogica.

La Corte territoriale ha ritenuto di poter localizzare gli imputati sulla base delle celle attivate da due utenze cellulari rivenute nella loro disponibilità il 27 febbraio 2012.

Ha argomentato che le schede inserite in quei cellulari erano intestate: in un caso, a Dedic, nell'altro caso, alla moglie di Kadric ed erano in costante contatto tra loro e con i familiari dei due imputati.

Ne ha tratto la conclusione che il quadro indiziario volto ad attribuire agli imputati il costante utilizzo di quelle utenze era grave preciso e concordante.

Ha sottolineato poi la contestuale presenza dei cellulari in uso ai due imputati a Rimini (ove i due vivevano), lungo il percorso da Rimini a Pesaro, e nei luoghi in cui furono commessi i reati.

Ha ritenuto, inoltre, che vi fosse somiglianza tra la fisionomia di Kadric e quella della persona che fu ripresa dal sistema di videosorveglianza della banca il 21 febbraio 2012 mentre eseguiva il prelievo oggetto dell'imputazione di cui al capo j) utilizzando indebitamente una carta di credito sottratta a [OSCURATO:PERSONA].

Ha sostenuto (con valutazione non censurabile in questa sede) che tale somiglianza fosse così evidente da rendere non necessaria una perizia antropometrica, tanto più che il dato era corroborato da numerosi altri indizi: la presenza, nelle riprese, di una [OSCURATO:PERSONA] bianca identica a quella a bordo della quale viaggiavano gli imputati; il rinvenimento nell'abitazione di Kadric di capi di abbigliamento e occhiali da sole identici a quelli utilizzati dall'autore del prelievo.

Ha sottolineato che il cellulare in uso a Dedic agganciò celle vicine al luogo dei fatti sia quando fu eseguito il prelievo di cui al capo j) che quando fu commesso il furto in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo i), considerato improcedibile per difetto di querela essendo stata esclusa la sussistenza delle contestate aggravanti.

Tali motivazioni, complete, coerenti e non contraddittorie, resistono alle censure dei ricorrenti che appaiono inammissibili non solo perché ripropongono questioni già sollevate in appello e disattese dalla Corte territoriale con motivazione adeguata; ma anche perché finalizzate ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, il che esula dalla sfera di competenza di questa Corte di legittimità.

4. Tutti gli altri motivi di ricorso sono inammissibili perché manifestamente infondati.

4.1. Come noto, nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione.

Sia che affermi, sia che escluda la rilevanza di tale circostanza aggravante soggettiva, infatti, egli deve verificare, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).

La Corte di appello si è uniformata ai principi sopra richiamati perché non si è limitata a far riferimento ai precedenti, ma ha sottolineato che i delitti in esame sono «espressione di una ingravescente pericolosità sociale, nell'ambito di una scelta di vita delinquenziale svolta, ormai, a livello "professionale"».

Ha sottolineato in proposito che gli imputati hanno riportato condanne anche con generalità diverse e tali precedenti condanne si riferiscono a reati della stessa indole.

La Corte territoriale ha ritenuto, dunque, che per la loro gravità e offensività, le condotte oggetto del procedimento fossero prosecuzioni significative di un processo delinquenziale avviato, di cui vi era traccia nelle precedenti condanne e una motivazione siffatta non può essere considerata carente o contraddittoria né manifestamente illogica.

4.2. Per quanto riguarda la mancata applicazione delle attenuanti generiche, è sufficiente osservare che, al fine di ritenere o escludere tali circostanze attenuanti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente a questo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione della gravità dei fatti, delle precedenti condanne per reati della stessa indole, della non certa identificazione (desumibile dalle diverse generalità con le quali entrambi gli imputati sono stati fotosegnalati), dell'assenza di lecite fonti di reddito.

Tali motivazioni resistono alle censure del ricorrente perché attribuiscono rilevanza alle modalità del fatto, ai precedenti e alla condotta di vita in assenza di elementi positivi apprezzabili, non potendo essere considerato tale (come si sostiene nei ricorsi) che non si tratti di reati commessi con modalità violente.

4.3. Col quinto ed ultimo motivo i ricorrenti lamentano che non sia stata ritenuta applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.La Corte territoriale ha escluso la speciale tenuità del danno conseguente al furto di cui al capo g) perché il portafoglio sottratto a Casadei conteneva, oltre a C 200,00 in contanti, un carnet di assegni, una carta di credito e la patente di guida e perché il furto fu commesso previa effrazione della portiera della macchina.

Ha rilevato poi, quanto ai reati di cui ai capi j) e k), che l'indebito utilizzo della carta di credito consentì un prelievo di 250 euro e avrebbe consentito ulteriori prelievi se non fosse intervenuto il blocco.

Si tratta, ancora una volta, di una motivazione non censurabile perché conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, ai fini del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., occorre tenere conto di tutti gli effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa e, più in generale, di tutti gli elementi della fattispecie concreta «necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità» (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402; Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952).

5. Poiché i ricorsi sono inammissibili, la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza di appello non deve essere dichiarata.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 marzo 2017, la Corte di appello di Ancona ha riformato in parte la sentenza emessa il 4 novembre 2015 dal Tribunale di Pesaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli imputati sono stati prosciolti per mancanza di querela da numerose imputazioni relative a furti commessi nei mesi di gennaio e febbraio 2012 essendo stata esclusa, per questi fatti, la sussistenza delle aggravanti contestate. È stata affermata invece la penale responsabilità degli imputati in relazione ai seguenti fatti: - violazione degli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., commessa in Pesaro il 15 febbraio 2012 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo g); - violazione degli artt. 110 cod. pen. e 55 d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (oggi art. 493 ter cod. pen.), commessa in Pesaro il 21 febbraio 2012 (capo j); - violazione degli artt. 110 cod. pen. e 55 d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (oggi art. 493 ter cod. pen.), commessa in Tavullia il 21 febbraio 2012 (capo k). Per questi reati, tra i quali è stato ritenuto sussistere il vincolo della continuazione, ciascuno degli imputati è stato condannato alla pena di anni due, mesi uno, giorni quindici di reclusione ed C 200,00 di multa. È stata confermata la decisione del giudice di primo grado sia con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche che all'applicazione della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale contestata ad entrambi gli imputati. 2. Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivo ricorso per mezzo del loro difensore. I ricorsi sono sovrapponibili nel contenuto e possono essere dunque enunciati congiuntamente nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione di legge e contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il furto aggravato di cui al capo g). Nell'illustrare il motivo, il difensore degli imputati, manifesta dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte di appello e sostiene che la sentenza impugnata non si sarebbe attenuta ai principi indicati dall'art. 192 cod. proc. pen. 2.2. Col secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione di legge e contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità per i reati di cui ai capi j) e k). Anche in questo caso si sostiene che la sentenza impugnata non si sarebbe attenuta, nella valutazione della prova, alle regole indicate dall'art. 192 cod. proc. pen. 2.3. Col terzo motivo, i ricorrenti lamentano mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione con riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva. 2.4. Col quarto motivo, lamentano mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.5. Col quinto motivo, si dolgono della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Va premesso che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve essere volto a verificare: che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", sia quindi esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti fondata su argomenti logicamente "incompatibili" con «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di cassazione è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Un tal modo di procedere, infatti, trasformerebbe la Corte da giudice di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).3. Tanto premesso, si deve osservare che, col primo e il secondo motivo, i ricorrenti si limitano a criticare il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito senza precisare in quale parte e perché la motivazione sarebbe incompleta, contraddittoria o manifestamente illogica. La Corte territoriale ha ritenuto di poter localizzare gli imputati sulla base delle celle attivate da due utenze cellulari rivenute nella loro disponibilità il 27 febbraio 2012. Ha argomentato che le schede inserite in quei cellulari erano intestate: in un caso, a Dedic, nell'altro caso, alla moglie di Kadric ed erano in costante contatto tra loro e con i familiari dei due imputati. Ne ha tratto la conclusione che il quadro indiziario volto ad attribuire agli imputati il costante utilizzo di quelle utenze era grave preciso e concordante. Ha sottolineato poi la contestuale presenza dei cellulari in uso ai due imputati a Rimini (ove i due vivevano), lungo il percorso da Rimini a Pesaro, e nei luoghi in cui furono commessi i reati. Ha ritenuto, inoltre, che vi fosse somiglianza tra la fisionomia di Kadric e quella della persona che fu ripresa dal sistema di videosorveglianza della banca il 21 febbraio 2012 mentre eseguiva il prelievo oggetto dell'imputazione di cui al capo j) utilizzando indebitamente una carta di credito sottratta a [OSCURATO:PERSONA]. Ha sostenuto (con valutazione non censurabile in questa sede) che tale somiglianza fosse così evidente da rendere non necessaria una perizia antropometrica, tanto più che il dato era corroborato da numerosi altri indizi: la presenza, nelle riprese, di una [OSCURATO:PERSONA] bianca identica a quella a bordo della quale viaggiavano gli imputati; il rinvenimento nell'abitazione di Kadric di capi di abbigliamento e occhiali da sole identici a quelli utilizzati dall'autore del prelievo. Ha sottolineato che il cellulare in uso a Dedic agganciò celle vicine al luogo dei fatti sia quando fu eseguito il prelievo di cui al capo j) che quando fu commesso il furto in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo i), considerato improcedibile per difetto di querela essendo stata esclusa la sussistenza delle contestate aggravanti. Tali motivazioni, complete, coerenti e non contraddittorie, resistono alle censure dei ricorrenti che appaiono inammissibili non solo perché ripropongono questioni già sollevate in appello e disattese dalla Corte territoriale con motivazione adeguata; ma anche perché finalizzate ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, il che esula dalla sfera di competenza di questa Corte di legittimità. 4. Tutti gli altri motivi di ricorso sono inammissibili perché manifestamente infondati. 4.1. Come noto, nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione. Sia che affermi, sia che escluda la rilevanza di tale circostanza aggravante soggettiva, infatti, egli deve verificare, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). La Corte di appello si è uniformata ai principi sopra richiamati perché non si è limitata a far riferimento ai precedenti, ma ha sottolineato che i delitti in esame sono «espressione di una ingravescente pericolosità sociale, nell'ambito di una scelta di vita delinquenziale svolta, ormai, a livello "professionale"». Ha sottolineato in proposito che gli imputati hanno riportato condanne anche con generalità diverse e tali precedenti condanne si riferiscono a reati della stessa indole. La Corte territoriale ha ritenuto, dunque, che per la loro gravità e offensività, le condotte oggetto del procedimento fossero prosecuzioni significative di un processo delinquenziale avviato, di cui vi era traccia nelle precedenti condanne e una motivazione siffatta non può essere considerata carente o contraddittoria né manifestamente illogica. 4.2. Per quanto riguarda la mancata applicazione delle attenuanti generiche, è sufficiente osservare che, al fine di ritenere o escludere tali circostanze attenuanti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente a questo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione della gravità dei fatti, delle precedenti condanne per reati della stessa indole, della non certa identificazione (desumibile dalle diverse generalità con le quali entrambi gli imputati sono stati fotosegnalati), dell'assenza di lecite fonti di reddito. Tali motivazioni resistono alle censure del ricorrente perché attribuiscono rilevanza alle modalità del fatto, ai precedenti e alla condotta di vita in assenza di elementi positivi apprezzabili, non potendo essere considerato tale (come si sostiene nei ricorsi) che non si tratti di reati commessi con modalità violente. 4.3. Col quinto ed ultimo motivo i ricorrenti lamentano che non sia stata ritenuta applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.La Corte territoriale ha escluso la speciale tenuità del danno conseguente al furto di cui al capo g) perché il portafoglio sottratto a Casadei conteneva, oltre a C 200,00 in contanti, un carnet di assegni, una carta di credito e la patente di guida e perché il furto fu commesso previa effrazione della portiera della macchina. Ha rilevato poi, quanto ai reati di cui ai capi j) e k), che l'indebito utilizzo della carta di credito consentì un prelievo di 250 euro e avrebbe consentito ulteriori prelievi se non fosse intervenuto il blocco. Si tratta, ancora una volta, di una motivazione non censurabile perché conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, ai fini del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., occorre tenere conto di tutti gli effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa e, più in generale, di tutti gli elementi della fattispecie concreta «necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità» (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402; Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952). 5. Poiché i ricorsi sono inammissibili, la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza di appello non deve essere dichiarata. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Sentenza Cassazione n. 27638/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris