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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 19501/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 del TRIBUNALE di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'8 ottobre 2019 dal Giudice monocratico del Tribunale di Mantova, che ha prosciolto per difetto di querela [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per rispondere del furto di una bicicletta, previa esclusione della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, riguardata solo sotto il profilo della consuetudine, aggravante esclusa perché la persona offesa non aveva assicurato la bici, come invece si doveva ed era uso, con idonei sistemi di chiusura.

2. Contro la sentenza di cui sopra il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione per violazione dell'art. 625 n. 7) cod. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la circostanza aggravante esclusa dal Giudice monocratico deve ritenersi sussistente sotto il profilo dell'esposizione per necessità, e non per consuetudine, alla pubblica fede.

Necessità che, sulla base delle circostanze del parcheggio, sussisteva nel caso di specie, apparendo quella del velocipede rubato come una sosta momentanea.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in quanto va ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. sotto il profilo dell'esposizione per necessità alla pubblica fede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA], invero, ritiene che il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via integri l'aggravante in parola, sub specie di esposizione per necessità alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17604 del 13/01/2020, Dicuonzo, Rv. 279343; Sez. 4, n. 16022 del 20/12/2018, dep. 2019, Tanzi, Rv. 275578; Sez. 4, n. 4200 del 20/10/2016, dep. 2017, Ribaga, Rv. 269128; Sez. 5, n. 3196 del 28/09/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254381).

Come acutamente osservato da Sez. 5, [OSCURATO:PERSONA], cit., infatti, «Nel caso di una bicicletta, a ben guardare, non è un comportamento più o meno consolidato negli usi delle persone a giustificarne l'esposizione alla pubblica fede, quando il detentore l'abbia impiegata come mezzo di trasporto per raggiungere una destinazione diversa dalla propria abitazione e relative pertinenze (un negozio, un ufficio, l'appartamento di un conoscente, oppure una biblioteca), bensì la pratica necessità che egli la lasci lungo la pubblica via, essendo certamente impossibilitato a portarsela dietro.

Può esservi o non esservi consuetudine, semmai, nell'apprestare sistemi di tutela contro il furto, appunto per impedire che altri se ne impossessino: ma ciò non implica conseguenze di sorta sull'indefettibile e presupposta necessità che il veicolo rimanga esposto alla pubblica fede, e non già perché esiste una consolidata abitudine in tal senso, bensì perché non sarebbe possibile fare altrimenti, quanto meno per elementare ragionevolezza (un ciclista potrebbe anche sollevare la sua bici da corsa o mountain bike e salire le scale di un palazzo, ma si tratterebbe di condotta francamente assurda)».

Ne consegue che la circostanza aggravante è stata erroneamente esclusa, ben potendo prescindersi dal discorso della consuetudine ed ancorare il riconoscimento della disposizione di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. alla necessità di esporre il bene alla pubblica fede; ne consegue, ulteriormente, che è errata la decisione della Corte di appello di reputare il reato procedibile a querela di parte e di prosciogliere l'imputato per difetto di querela.

2. Trattandosi di ricorso per saltum, all'annullamento deve seguire, a norma 569, comma 4, cod. proc. pen., il rinvio al Giudice competente per l'appello, da individuarsi nella Corte di appello di Brescia.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Brescia per il relativo giudizio.

Così deciso il 28/2/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ria Vessichelli [OSCURATO:PERSONA]:110NC.

SE.ZiONE PE.NPA_E.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 del TRIBUNALE di MANTOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'8 ottobre 2019 dal Giudice monocratico del Tribunale di Mantova, che ha prosciolto per difetto di querela [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio per rispondere del furto di una bicicletta, previa esclusione della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, riguardata solo sotto il profilo della consuetudine, aggravante esclusa perché la persona offesa non aveva assicurato la bici, come invece si doveva ed era uso, con idonei sistemi di chiusura. 2. Contro la sentenza di cui sopra il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione per violazione dell'art. 625 n. 7) cod. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la circostanza aggravante esclusa dal Giudice monocratico deve ritenersi sussistente sotto il profilo dell'esposizione per necessità, e non per consuetudine, alla pubblica fede. Necessità che, sulla base delle circostanze del parcheggio, sussisteva nel caso di specie, apparendo quella del velocipede rubato come una sosta momentanea. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in quanto va ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. sotto il profilo dell'esposizione per necessità alla pubblica fede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA], invero, ritiene che il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via integri l'aggravante in parola, sub specie di esposizione per necessità alla pubblica fede (Sez. 5, n. 17604 del 13/01/2020, Dicuonzo, Rv. 279343; Sez. 4, n. 16022 del 20/12/2018, dep. 2019, Tanzi, Rv. 275578; Sez. 4, n. 4200 del 20/10/2016, dep. 2017, Ribaga, Rv. 269128; Sez. 5, n. 3196 del 28/09/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254381). Come acutamente osservato da Sez. 5, [OSCURATO:PERSONA], cit., infatti, «Nel caso di una bicicletta, a ben guardare, non è un comportamento più o meno consolidato negli usi delle persone a giustificarne l'esposizione alla pubblica fede, quando il detentore l'abbia impiegata come mezzo di trasporto per raggiungere una destinazione diversa dalla propria abitazione e relative pertinenze (un negozio, un ufficio, l'appartamento di un conoscente, oppure una biblioteca), bensì la pratica necessità che egli la lasci lungo la pubblica via, essendo certamente impossibilitato a portarsela dietro. Può esservi o non esservi consuetudine, semmai, nell'apprestare sistemi di tutela contro il furto, appunto per impedire che altri se ne impossessino: ma ciò non implica conseguenze di sorta sull'indefettibile e presupposta necessità che il veicolo rimanga esposto alla pubblica fede, e non già perché esiste una consolidata abitudine in tal senso, bensì perché non sarebbe possibile fare altrimenti, quanto meno per elementare ragionevolezza (un ciclista potrebbe anche sollevare la sua bici da corsa o mountain bike e salire le scale di un palazzo, ma si tratterebbe di condotta francamente assurda)». Ne consegue che la circostanza aggravante è stata erroneamente esclusa, ben potendo prescindersi dal discorso della consuetudine ed ancorare il riconoscimento della disposizione di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen. alla necessità di esporre il bene alla pubblica fede; ne consegue, ulteriormente, che è errata la decisione della Corte di appello di reputare il reato procedibile a querela di parte e di prosciogliere l'imputato per difetto di querela. 2. Trattandosi di ricorso per saltum, all'annullamento deve seguire, a norma 569, comma 4, cod. proc. pen., il rinvio al Giudice competente per l'appello, da individuarsi nella Corte di appello di Brescia. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Brescia per il relativo giudizio. Così deciso il 28/2/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ria Vessichelli [OSCURATO:PERSONA]:110NC. SE.ZiONE PE.NPA_E.
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