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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10196/2026

Testo disponibile della fonte

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resentanti pro tempore, rappresentate edifese dall’Avvocatura Generale dello Stato,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA],– intimato–avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

LAZIO, n. 2806/2020,depositata il 07/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08Aprile 2026 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9462/2021Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 10196/2026Data pubblicazione 19/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla C.t.p. di Roma l’estratto diruolo rilasciato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, relativo adavviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’annod’imposta 2011, eccependo l’omessa notifica di quest’ultimo e laconseguente prescrizione della pretesa tributaria.2.

La C.t.p. rigettava il ricorso, ritenendo che l’avviso diaccertamento fosse stato regolarmente notificato.

La C.t.r. invece,accoglieva l’appello del contribuente affermando che l’Ufficio non avevaprovato la regolare notifica dell’atto impositivo.

Rilevava che dalla c.d.cartolina A.R. non si evinceva alcun riferimento al numero dell’avvisodi accertamento, sicché mancava quindi la prova che la raccomandata,ancorché indirizzata al contribuente riguardasse proprio l’attoimpositivo iscritto a ruolo.3.

Avverso della sentenza l’Agenzia delle entrate ricorre percassazione nei confronti del contribuente che non ha svolto attivitàdifensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delleEntrate-Riscossione denunciano, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art.60 D.P.R. 600/1973, dell’art 14 legge 890/1982, degli art. 139,148 e149 c.p.c. nonché degli art. 1335 e 2697 c.c.Censurano la sentenza impugnata per aver omesso di considerarele disposizioni in tema di notificazione degli avvisi di accertamento e lacorretta distribuzione dell’onere probatorio, limitando la propriadisamina alla sola raccomandata A/R senza considerare che dalla relatadi notifica dell’avviso di accertamento, prodotta in entrambi i gradi delgiudizio, emergevano i dati di riferimento idonei a ricollegare l’attoimpositivo alla raccomandata e alla ricevuta AR.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 9462/2021Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 10196/2026Data pubblicazione 19/04/20262.

Con il secondo motivo denunciano, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazionedell’art. 115 e 116 c.p.c.Assumono che la sentenza vada cassata per aver ritenuto che nonvi fosse la prova della notifica dell’avviso di accertamento.3.

Va rilevata di ufficio l’inammissibilità del ricorso originario delcontribuente.Deve premettersi che il contribuente, con il ricorso introduttivo, haimpugnato l’estratto di ruolo assumendo di non aver ricevuto la notificadegli atti prodromici.3.1.

Sulla questione relativa all’impugnabilità dell’estratto di ruolo,è intervenuto il legislatore il quale, con l'art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021n. 146, ha inserito in sede di conversione di cui alla legge 17 dicembre2021 n. 215, così novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602,il comma 4-bis, ed ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo nonè impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento chesi assume invalidamente notificata sono suscettibili di direttaimpugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio perla partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quantoprevisto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cuial d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di sommeallo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, letteraa), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art.48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio neirapporti con una pubblica amministrazione».

La disposizione, daultimo, è stata modificata dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024,n. 110 che ha ampliato le ipotesi di immediata giustiziabilità del ruolo.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 9462/2021Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 10196/2026Data pubblicazione 19/04/20263.2.

La Corte, a Sezioni unite, (Cass. Sez.

U., n.26283/2022)ha affermato i seguenti principi di diritto ai quali deve darsi continuità:- l'art. 3-bis d.l. 146 del 2021 si applica ai processi pendenti, poichéspecifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a frontedel ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;- sono manifestamente infondate le questioni di legittimitàcostituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104,113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art.1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;- l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, selezionandospecifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di persé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire,condizione dell'azione avente natura dinamica che, come tale, puòassumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta,fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incidesulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti,nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nellefasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione neitermini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado dilegittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. ofino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o finoall'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto,nel giudizio di rinvio.- proprio perché la tutela riguarda atti invalidamente notificati onon notificati, e quindi inefficaci, è ultronea la ricerca di un termine alquale ancorare il dies a quo per l'impugnazione.3.3.

I principi espressi hanno trovato conferma anchenell’intervento della Corte Costituzionale, che ha dichiaratoinammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in tema,con sentenza n. 190 del 2023, ed ha evidenziato come la normaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 9462/2021Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 10196/2026Data pubblicazione 19/04/2026impugnata innalzi la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale deicontribuenti ai fini della impugnazione diretta del ruolo e della cartella(Cfr. Cass. Sez.

U n. 12459/2024).3.4.

I casi previsti dalla nuova disciplina sono tassativi e, pertanto,insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anchesemplicemente estensiva.

Si è precisato, del resto, che il poterecautelare di cui è fornito il giudice tributario e quello ordinario, anchedell'esecuzione, evita il rischio che si creino zone non coperte dallatutela giurisdizionale stessa; infatti, anche laddove la notificazionedella cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento sia stataomessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulledoglianze avanzate dal contribuente che impugni l'atto successivo, purse esecutivo, o alternativo all'esecuzione (come, ad esempio, nel casoconcreto che ha originato la pronuncia in commento, l'impugnazionedell'iscrizione ipotecaria) (Cass. n. 20350/2025).4.

In conclusione – in assenza di allegazione di iniziative dell'Ufficiotendenti alla riscossione di quanto oggetto dell'iscrizione a ruolo, epoiché il contribuente non ha allegato alcun pregiudizio nei terminitratteggiati dall'art. 12, comma 4-bis d.P.R. n. 602 del 1973 – il ricorsova deciso ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c. stantel’inammissibilità ex se e ab origine dell’azione impugnatoria, esperitacon il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non potevaessere proposta e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.5.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata senzarinvio ex art 382, comma 3, c.p.c. stante l’inammissibilità del ricorsooriginario.Il sopravvenuto intervento normativo ed il rilievo di ufficio dellaquestione giustificano l’integrale compensazione delle spese dell’interogiudizio.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 9462/2021Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 10196/2026Data pubblicazione 19/04/2026Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificatoai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002 poichési è in presenza di un’inammissibilità sopravvenuta.

P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382c.p.c. e dichiara che il ricorso originario non poteva essere proposto.Dichiara interamente compensate le spese di lite dell’interogiudizio.Così deciso in Roma, l’8 aprile 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentanti pro tempore, rappresentate edifese dall’Avvocatura Generale dello Stato,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA],– intimato–avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO, n. 2806/2020,depositata il 07/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08Aprile 2026 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9462/2021Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 10196/2026Data pubblicazione 19/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla C.t.p. di Roma l’estratto diruolo rilasciato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, relativo adavviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’annod’imposta 2011, eccependo l’omessa notifica di quest’ultimo e laconseguente prescrizione della pretesa tributaria.2. La C.t.p. rigettava il ricorso, ritenendo che l’avviso diaccertamento fosse stato regolarmente notificato. La C.t.r. invece,accoglieva l’appello del contribuente affermando che l’Ufficio non avevaprovato la regolare notifica dell’atto impositivo. Rilevava che dalla c.d.cartolina A.R. non si evinceva alcun riferimento al numero dell’avvisodi accertamento, sicché mancava quindi la prova che la raccomandata,ancorché indirizzata al contribuente riguardasse proprio l’attoimpositivo iscritto a ruolo.3. Avverso della sentenza l’Agenzia delle entrate ricorre percassazione nei confronti del contribuente che non ha svolto attivitàdifensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delleEntrate-Riscossione denunciano, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art.60 D.P.R. 600/1973, dell’art 14 legge 890/1982, degli art. 139,148 e149 c.p.c. nonché degli art. 1335 e 2697 c.c.Censurano la sentenza impugnata per aver omesso di considerarele disposizioni in tema di notificazione degli avvisi di accertamento e lacorretta distribuzione dell’onere probatorio, limitando la propriadisamina alla sola raccomandata A/R senza considerare che dalla relatadi notifica dell’avviso di accertamento, prodotta in entrambi i gradi delgiudizio, emergevano i dati di riferimento idonei a ricollegare l’attoimpositivo alla raccomandata e alla ricevuta AR.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 9462/2021Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 10196/2026Data pubblicazione 19/04/20262. Con il secondo motivo denunciano, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazionedell’art. 115 e 116 c.p.c.Assumono che la sentenza vada cassata per aver ritenuto che nonvi fosse la prova della notifica dell’avviso di accertamento.3. Va rilevata di ufficio l’inammissibilità del ricorso originario delcontribuente.Deve premettersi che il contribuente, con il ricorso introduttivo, haimpugnato l’estratto di ruolo assumendo di non aver ricevuto la notificadegli atti prodromici.3.1. Sulla questione relativa all’impugnabilità dell’estratto di ruolo,è intervenuto il legislatore il quale, con l'art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021n. 146, ha inserito in sede di conversione di cui alla legge 17 dicembre2021 n. 215, così novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602,il comma 4-bis, ed ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo nonè impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento chesi assume invalidamente notificata sono suscettibili di direttaimpugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio perla partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quantoprevisto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cuial d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di sommeallo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, letteraa), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art.48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio neirapporti con una pubblica amministrazione». La disposizione, daultimo, è stata modificata dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024,n. 110 che ha ampliato le ipotesi di immediata giustiziabilità del ruolo.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 9462/2021Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 10196/2026Data pubblicazione 19/04/20263.2. La Corte, a Sezioni unite, (Cass. Sez. U., n.26283/2022)ha affermato i seguenti principi di diritto ai quali deve darsi continuità:- l'art. 3-bis d.l. 146 del 2021 si applica ai processi pendenti, poichéspecifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a frontedel ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;- sono manifestamente infondate le questioni di legittimitàcostituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104,113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art.1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;- l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, selezionandospecifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di persé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire,condizione dell'azione avente natura dinamica che, come tale, puòassumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta,fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incidesulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti,nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nellefasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione neitermini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado dilegittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. ofino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o finoall'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto,nel giudizio di rinvio.- proprio perché la tutela riguarda atti invalidamente notificati onon notificati, e quindi inefficaci, è ultronea la ricerca di un termine alquale ancorare il dies a quo per l'impugnazione.3.3. I principi espressi hanno trovato conferma anchenell’intervento della Corte Costituzionale, che ha dichiaratoinammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in tema,con sentenza n. 190 del 2023, ed ha evidenziato come la normaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 9462/2021Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 10196/2026Data pubblicazione 19/04/2026impugnata innalzi la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale deicontribuenti ai fini della impugnazione diretta del ruolo e della cartella(Cfr. Cass. Sez. U n. 12459/2024).3.4. I casi previsti dalla nuova disciplina sono tassativi e, pertanto,insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anchesemplicemente estensiva. Si è precisato, del resto, che il poterecautelare di cui è fornito il giudice tributario e quello ordinario, anchedell'esecuzione, evita il rischio che si creino zone non coperte dallatutela giurisdizionale stessa; infatti, anche laddove la notificazionedella cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento sia stataomessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulledoglianze avanzate dal contribuente che impugni l'atto successivo, purse esecutivo, o alternativo all'esecuzione (come, ad esempio, nel casoconcreto che ha originato la pronuncia in commento, l'impugnazionedell'iscrizione ipotecaria) (Cass. n. 20350/2025).4. In conclusione – in assenza di allegazione di iniziative dell'Ufficiotendenti alla riscossione di quanto oggetto dell'iscrizione a ruolo, epoiché il contribuente non ha allegato alcun pregiudizio nei terminitratteggiati dall'art. 12, comma 4-bis d.P.R. n. 602 del 1973 – il ricorsova deciso ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c. stantel’inammissibilità ex se e ab origine dell’azione impugnatoria, esperitacon il ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non potevaessere proposta e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.5. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata senzarinvio ex art 382, comma 3, c.p.c. stante l’inammissibilità del ricorsooriginario.Il sopravvenuto intervento normativo ed il rilievo di ufficio dellaquestione giustificano l’integrale compensazione delle spese dell’interogiudizio.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 9462/2021Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 10196/2026Data pubblicazione 19/04/2026Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificatoai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002 poichési è in presenza di un’inammissibilità sopravvenuta. P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382c.p.c. e dichiara che il ricorso originario non poteva essere proposto.Dichiara interamente compensate le spese di lite dell’interogiudizio.Così deciso in Roma, l’8 aprile 2026.Il PresidenteGian Paolo MacagnoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6
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