CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08353/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,in virtù di procura su foglio separato ex art. 83, terzo comma, cod.proc. civ., da intendersi in calce al ricorso; con domiciliazione digitaleex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce alla scrittura difensiva; condomiciliazione digitale ex lege;-resistente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15966/2025Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 8353/2026Data pubblicazione 03/04/2026Autoliguria s.r.l.;-intimata-avverso l’ordinanza del 10 giugno 2025, pronunciata dal Tribunale diTorino nella causa iscritta al n.14694/2024 R.G.;udìta la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto il rigetto del ricorso.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] – premesso che nel settembre 2022 avevaaffidato la sua automobile, per la riparazione di un guasto al motore,all’[OSCURATO:SOCIETA].; che il veicolo gli era stato riconsegnato nell’apriledel 2023, a seguito della sostituzione del motore; e che, guastatosinuovamente, egli l’aveva affidato per la riparazione ad un’altraimpresa, dal cui meccanico aveva appreso che il motore era “grippato”– convenne dinanzi al Tribunale di Torino l’[OSCURATO:SOCIETA].,chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui subìti inconseguenza dell’installazione sulla sua automobile di un motoreirrimediabilmente viziato, quantificati in Euro 19.110,79;la società convenuta, costituitasi in giudizio, chiese e ottennel’autorizzazione a chiamare in causa, per esserne garantita, laAutodemolizioni [OSCURATO:SOCIETA]., dalla quale aveva acquistato il motore“di recupero” che aveva successivamente installato sull’automobiledell’attore;la terza chiamata, nel costituirsi a sua volta, sollevò, in viapregiudiziale di rito, l’eccezione di incompetenza territoriale deltribunale adìto, deducendo, ai sensi dell’art.19, primo comma, cod.proc. civ., di avere sede in provincia di Savona e, ai sensi dell’art.20stesso codice, che in tale sede erano sorte ed erano state eseguite leNumero registro generale 15966/2025Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 8353/2026Data pubblicazione 03/04/2026obbligazioni dedotte in giudizio, derivanti dal contratto di fornitura delmotore da essa concluso con l’[OSCURATO:SOCIETA].;evidenziò, poi, che, nella fattispecie, «non sussiste[va] alcun altrocriterio di collegamento che [potesse] radicare la competenzaterritoriale presso il Tribunale di Torino per la domanda di garanzia inquestione», né sarebbe stato applicabile il foro del consumatore, dalmomento che l’attore era residente ad Asti;indicò quindi il foro competente, alternativamente, nel Tribunale diSavona o in quello di Asti;2. con ordinanza del 10 giugno 2025, il Tribunale di Torino haaccolto l’eccezione pregiudiziale di rito e ha dichiarato la competenzaterritoriale del Tribunale di Asti, quale foro del consumatore, ai sensidegli artt.66-bis e 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005 (Codicedel consumo), rilevando altresì che la propria competenza non avrebbepotuto radicarsi neppure ex artt.19 e 20 cod. proc. civ., avuto riguardoalla circostanza che la società convenuta aveva sede a Savona, ove,tra l’altro, era sorta ed era stata eseguita l’obbligazione oggetto dicausa;3. avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper regolamento necessario di competenza, sulla base di un unico,articolato motivo;ha resistito con controricorso (recte: scrittura difensiva ex art.47,ultimo comma, cod. proc. civ.) la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.;non ha svolto difese in questa sede la [OSCURATO:SOCIETA].;il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendoil rigetto del ricorso;sia la parte ricorrente che la parte resistente hanno depositatomemoria.Considerato che:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15966/2025Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 8353/2026Data pubblicazione 03/04/20261. con l’unico, articolato motivo di ricorso viene denunciata laviolazione dell’art.38 cod. proc. civ., in relazione all’art.106 stessocodice e all’art.25 Cost.;il ricorrente osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità(sono citate Cass., Sez. Un., n. 13968 del 2004, Cass. n.14476 del2017 e Cass. n.3803 del 2022), il terzo chiamato in causa ad istanzadel convenuto, il quale, ai sensi dell'articolo 106 cod. proc. civ., chiedadi essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione dicompetenza nei termini e nei modi di legge, non può eccepirel’incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è statochiamato sia con riferimento alla causa principale sia con riferimentoalla sola causa di garanzia, ove si tratti di garanzia c.d. “propria”;evidenzia che, nella fattispecie, la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. nonaveva ritualmente sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale deltribunale adìto nella comparsa di risposta, limitandosi ad aderiretardivamente a quella formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.;sostiene che quest’ultima, tuttavia, non sarebbe stata legittimata asollevare la predetta eccezione, dal momento che era stata chiamatain causa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di una domanda di garanziapropria, quale società fornitrice del motore da quella installato sulla suaautovettura;2. il ricorso è fondato;2.1. va, in primo luogo, richiamato il principio secondo il quale ilforo del consumatore, già previsto dall’art. 63 e ora dall’art. 66-bis delcodice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), è derogabile daparte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione delladomanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degliartt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., oppure in forza di una clausolacontrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumoè inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa lafunzione della disposizione, volta alla tutela del consumatoreNumero registro generale 15966/2025Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 8353/2026Data pubblicazione 03/04/2026medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno deifori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente aipropri interessi;in altre parole, il consumatore può adire un giudice diverso daquello determinato ai sensi dell'art. 63 (ora 66-bis) del Codicedel consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), ove ravvisimaggiormente rispondente al proprio interesse derogare – ancheunilateralmente – al cd. “foro del consumatore”, e così adire il giudicecompetente per territorio in base ad uno dei criteri di cui agli artt. 18,19 e 20 cod. proc. civ., ovvero quello indicato nel contratto, senza cheil giudice adìto, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dalprofessionista ovvero rilevata d’ufficio, possa dichiarare la propriaincompetenza a svantaggio del consumatore, e cioè in pregiudiziodell’interesse di quest’ultimo (cfr., con riguardo alla peculiarefattispecie dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali relativi astrumenti finanziari, ma con respiro dogmatico generale, Cass. n.5974del 2012; Cass. n.8167 del 2013; Cass. 11860 del 2014);questa Corte, infatti, ha reiteratamente affermato che, in tema diforo del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria nonè rilevante se l’iniziativa dell’azione giudiziale è presa dal consumatore,che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nelladetta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo; talenullità, quindi, non potrà essere rilevata dalla controparte, a cuivantaggio non opera, né d’ufficio dal giudice, mentre, solo se ilconsumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello dellasua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire laviolazione della regola della competenza correlata a tale foro èesercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d’ufficio dal giudice,ove non lo sia (Cass. n.5933 del 2012; Cass. n. 12981 del 2020);pertanto, qualora il consumatore, nell'agire in giudizio, non siavvalga del foro a lui riferibile in tale qualità, la violazione della regolaNumero registro generale 15966/2025Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 8353/2026Data pubblicazione 03/04/2026della competenza non è rilevabile dalla controparte, a cui vantaggionon opera, né dal giudice d’ufficio (Cass. n.13944 del 2014);nel caso di specie, poiché l’attore non aveva fatto valere la suaqualità di consumatore in relazione all’individuazione del forocompetente, il giudice adìto non poteva dichiarare la propriaincompetenza in favore di quello determinato ai sensi del Codicedel consumo;2.2. esclusa la rilevabilità d’ufficio del foro del consumatore indanno dell’interesse di quest’ultimo ad adire un giudice diverso, risultapienamente fondato il rilievo del ricorrente in ordine al difetto dilegittimazione della società chiamata in causa a sollevare l’eccezione diincompetenza territoriale derogabile in assenza di rituale e tempestivaeccezione in tal senso da parte della società chiamante, originariaconvenuta;come esattamente rilevato dal ricorrente, infatti, questa Corte,anche nel suo massimo consesso, ha statuito che, in tema dicompetenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza delconvenuto (il quale, ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., chieda diessere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione diincompetenza nei termini e nei modi di legge) non può eccepirel’incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è statochiamato, sia con riferimento alla causa principale, sia con riferimentoalla sola causa di garanzia, ove si tratti di garanzia c.d. propria;la domanda di garanzia, che, ai sensi dell’art.32 cod. proc. civ. puòessere proposta al giudice competente per la causa principale affinchésia decisa nello stesso processo, si riferisce alle ipotesi in cui ilgarantito, parte nella causa principale, fa valere nei confronti di unterzo, il garante, il suo diritto ad essere tenuto indenne dalleconseguenze di un’eventuale soccombenza allorché, per contratto oper legge, il terzo sia tenuto a rilevare il convenuto dalle conseguenzedell’accoglimento della domanda dell’attore;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15966/2025Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 8353/2026Data pubblicazione 03/04/2026la garanzia propria attiene quindi al godimento di diritti che si sonotrasferiti (garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione,nella permuta, nel trasferimento dei crediti) o costituiti (locazione) o diquella che derivi da vincoli di coobbligazione (fideiussione, obbligazionisolidali contratte nell'interesse esclusivo di uno solo dei debitori), chesi caratterizzano tutti per una connessione tra la pretesa dell’attore(della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa)particolarmente intensa;poiché la chiamata del terzo in garanzia nella causa principalecostituisce una limitazione dell’esigenza costituzionale che il terzo nonsia distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 cost.),lo spostamento della competenza della causa di garanzia si giustificasolo quando la connessione tra la domanda principale e quella digaranzia sia definibile secondo previsioni di legge relative ai rapportisostanziali intercorrenti tra le parti processuali, e cioè si tratti della solagaranzia propria, non anche di quella impropria (Cass., Sez. Un.,n.13968 del 2004; Cass. n.14476 del 2017; Cass. n. 3803 del 2022,non mass.);2.3. nel caso in esame, l’eccezione di incompetenza territoriale nonè stata sollevata dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. ma dallaAutodemolizioni [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, in quanto fornitrice del motoreacquistato dall’attore, gravato da vizi, era stata chiamata in causa dallaconvenuta (con domanda di garanzia propria condizionata all’eventualesoccombenza) per essere tenuta indenne e manlevata in caso diaccoglimento della domanda risarcitoria da quegli formulata;venendo in considerazione una forma di garanzia propria che laAutoliguria s.r.l. ha fatto valere in confronto dell’[OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima, in qualità di terza chiamata in causa, nonera legittimata a sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale nellacausa principale;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15966/2025Numero sezionale 171/2026Numero di raccolta generale 8353/2026Data pubblicazione 03/04/2026il ricorso per regolamento di competenza deve essere pertantoaccolto, con conseguente caducazione dell’ordinanza impugnata e condeclaratoria della competenza del Tribunale di Torino, innanzi al qualeil giudizio deve essere riassunto nel termine di tre mesi dallacomunicazione del deposito del presente provvedimento;le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidatecome da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e dichiara caducata l’ordinanzaimpugnata; dichiara la competenza del Tribunale di Torino e fissa alleparti il termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito dellapresente ordinanza per la riassunzione del giudizio;condanna la società resistente a rimborsare al ricorrente le spesedel regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati inEuro 200,00, spese forfetarie e accessori.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 16 gennaio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]