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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19566/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17014-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 382, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 4274/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 30/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia, in causa su preavviso di fermo notificato da [OSCURATO:PERSONA] spa in relazione al mancato pagamento dei crediti risultanti da due cartelle, una per crediti erariali e una per crediti vantati dal Comune di Sordio per ICI del 2000, ha rigettato l'appello del contribuente contro la sentenza di primo grado resa nel contraddittorio dell'agente di riscossione e del Comune di Sordio, senza rilevare che l'atto di appello non era stato notificato all'ente locale;

2. il contribuente impugna la sentenza denunciando violazione dell'art.331 c.p.c. e violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la CTR pronunciato sulle eccezioni riproposte in appello (elencate a pagg. 2-4 e, 12-13 del ricorso per cassazione);

3. l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Agenzia delle Entrate e il Comune di Sordio sono rimasti intimati; considerato che:

1. in via preliminare, richiamato il principio per cui "In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art.1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata" (Cass.Sez.

U-,Sentenza n.4845 del 23/02/2021), rilevato che il ricorso per cassazione non è stato ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, va disposta la rinnovazione della notificazione., a tal fine assegnandosi termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e disponendosi il rinvio della causa a nuovo ruolo; PQM la Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso alla Agenzia delle Entrate Riscossione e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2022, svolta con modalità da remoto. [OSCURATO:PERSONA] P '; i\J 1,/ 3ST [fr iitià11---'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17014-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 382, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 4274/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 30/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia, in causa su preavviso di fermo notificato da [OSCURATO:PERSONA] spa in relazione al mancato pagamento dei crediti risultanti da due cartelle, una per crediti erariali e una per crediti vantati dal Comune di Sordio per ICI del 2000, ha rigettato l'appello del contribuente contro la sentenza di primo grado resa nel contraddittorio dell'agente di riscossione e del Comune di Sordio, senza rilevare che l'atto di appello non era stato notificato all'ente locale; 2. il contribuente impugna la sentenza denunciando violazione dell'art.331 c.p.c. e violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la CTR pronunciato sulle eccezioni riproposte in appello (elencate a pagg. 2-4 e, 12-13 del ricorso per cassazione); 3. l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Agenzia delle Entrate e il Comune di Sordio sono rimasti intimati; considerato che: 1. in via preliminare, richiamato il principio per cui "In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art.1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata" (Cass.Sez. U-,Sentenza n.4845 del 23/02/2021), rilevato che il ricorso per cassazione non è stato ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, va disposta la rinnovazione della notificazione., a tal fine assegnandosi termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e disponendosi il rinvio della causa a nuovo ruolo; PQM la Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso alla Agenzia delle Entrate Riscossione e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2022, svolta con modalità da remoto. [OSCURATO:PERSONA] P '; i\J 1,/ 3ST [fr iitià11---'
Sentenza Cassazione n. 19566/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris