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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 09698/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Venezia il 3 novembre 2020, in parziale riforma della sentenza, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Padova il 17 ottobre 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di più violazioni del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi nn. 3 e 6 dell'editto), fatti commessi negli anni 2012 e 2013, e, in conseguenza, riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti rispetto alla riconosciuta recidiva qualificata, con l'aumento per la continuazione, lo ha condannato alla pena di giustizia, invece, ritenuta la continuazione anche con fatti accertati con sentenza già irrevocabile, ha rideterminato la pena complessiva.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge (artt. 189, 213 e 217 cod. proc. pen.) Oggetto della censura è l'attendibilità dei riconoscimenti fotografici dell'imputato effettuati dagli acquirenti di droga [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: si sottolinea al riguardo la natura di mezzo di prova atipico, distinto dal mezzo di prova vero e proprio della ricognizione di persona di cui all'art. 213 cod. proc. pen. e la cui capacità probatoria si fonda, secondo il costante insegnamento di legittimità, non tanto sul rispetto delle modalità formali quanto sulla dichiarazione confermativa rilasciata da chi ha effettuato l'identificazione.

Si richiama nel ricorso il contenuto delle sommarie informazioni testimoniali rilasciate durante le indagini da Scantamburlo e la circostanza che soltanto nella seconda individuazione fotografica tra le due effettuate in breve arco di tempo il teste ha riconosciuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] come colui che si faceva chiamare Jonathan e che gli avrebbe fornito droga per circa quindici-venti volte.

Quanto al contributo di [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che lo stesso nelle sommarie informazioni testimoniali si è limitato a dire che la persona raffigurata - nella foto foto n. 1, cioè [OSCURATO:PERSONA], gli dato cocaina in una unica occasione, mentre in altre era insieme ad altre persone e guidava il furgoncino da cui le stesse scendevano e poi veniva consegnata la droga al destinatario.

In ogni caso, le sommarie informazioni di Scantamburlo e di Musella, acquisite al fascicolo per il dibattimento, sarebbero contenutisticamente generiche e contraddittorie, con la conseguenza che sarebbero inattendibili i successivi riconoscimenti fotografici, effettuati in mancanza delle garanzie e delle formalità prescritte dagli artt. 213 e 217 cod. proc. pen.

Si chiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata.3.11 P.G. della S.C. nella propria requisitoria scritta del 14 novembre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che la prescrizione maturerà non prima dell'Il febbraio 2023, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

L'impugnazione verte sul tema della attendibilità dei dichiaranti, tema che, di per sé, è estraneo rispetto all'ambito di intervento della Corte di legittimità, a meno che il ragionamento del giudice sia viziato da contraddizioni manifeste, puntualmente denunziate, che, però, nel caso di specie non si apprezzano.

Peraltro, mentre alle pp. 1-2 della sentenza di primo grado ed anche alle pp. 1-2 di quella di appello si pone alla base dell'affermazione di penale responsabilità la riconosciuta attendibilità degli acquirenti, l'appello sul punto (pp. 1-2) è costruito in maniera assai generica, tanto che la aspecificità estrinseca dell'impugnazione è stata riconosciuta dalla stessa Corte territoriale (p. 2, prime 4 righe), con richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01, secondo cui «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato»; in senso conforme le Sezioni semplici successive: cfr. Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799-01; Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017, Barbato, Rv. 271373-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, 3allow Sherif, Rv. 275841-01; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01). •

2. Essendo dunque il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 3.Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 01/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Venezia il 3 novembre 2020, in parziale riforma della sentenza, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Padova il 17 ottobre 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di più violazioni del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi nn. 3 e 6 dell'editto), fatti commessi negli anni 2012 e 2013, e, in conseguenza, riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti rispetto alla riconosciuta recidiva qualificata, con l'aumento per la continuazione, lo ha condannato alla pena di giustizia, invece, ritenuta la continuazione anche con fatti accertati con sentenza già irrevocabile, ha rideterminato la pena complessiva. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge (artt. 189, 213 e 217 cod. proc. pen.) Oggetto della censura è l'attendibilità dei riconoscimenti fotografici dell'imputato effettuati dagli acquirenti di droga [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: si sottolinea al riguardo la natura di mezzo di prova atipico, distinto dal mezzo di prova vero e proprio della ricognizione di persona di cui all'art. 213 cod. proc. pen. e la cui capacità probatoria si fonda, secondo il costante insegnamento di legittimità, non tanto sul rispetto delle modalità formali quanto sulla dichiarazione confermativa rilasciata da chi ha effettuato l'identificazione. Si richiama nel ricorso il contenuto delle sommarie informazioni testimoniali rilasciate durante le indagini da Scantamburlo e la circostanza che soltanto nella seconda individuazione fotografica tra le due effettuate in breve arco di tempo il teste ha riconosciuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] come colui che si faceva chiamare Jonathan e che gli avrebbe fornito droga per circa quindici-venti volte. Quanto al contributo di [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che lo stesso nelle sommarie informazioni testimoniali si è limitato a dire che la persona raffigurata - nella foto foto n. 1, cioè [OSCURATO:PERSONA], gli dato cocaina in una unica occasione, mentre in altre era insieme ad altre persone e guidava il furgoncino da cui le stesse scendevano e poi veniva consegnata la droga al destinatario. In ogni caso, le sommarie informazioni di Scantamburlo e di Musella, acquisite al fascicolo per il dibattimento, sarebbero contenutisticamente generiche e contraddittorie, con la conseguenza che sarebbero inattendibili i successivi riconoscimenti fotografici, effettuati in mancanza delle garanzie e delle formalità prescritte dagli artt. 213 e 217 cod. proc. pen. Si chiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata.3.11 P.G. della S.C. nella propria requisitoria scritta del 14 novembre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che la prescrizione maturerà non prima dell'Il febbraio 2023, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. L'impugnazione verte sul tema della attendibilità dei dichiaranti, tema che, di per sé, è estraneo rispetto all'ambito di intervento della Corte di legittimità, a meno che il ragionamento del giudice sia viziato da contraddizioni manifeste, puntualmente denunziate, che, però, nel caso di specie non si apprezzano. Peraltro, mentre alle pp. 1-2 della sentenza di primo grado ed anche alle pp. 1-2 di quella di appello si pone alla base dell'affermazione di penale responsabilità la riconosciuta attendibilità degli acquirenti, l'appello sul punto (pp. 1-2) è costruito in maniera assai generica, tanto che la aspecificità estrinseca dell'impugnazione è stata riconosciuta dalla stessa Corte territoriale (p. 2, prime 4 righe), con richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01, secondo cui «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato»; in senso conforme le Sezioni semplici successive: cfr. Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799-01; Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017, Barbato, Rv. 271373-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, 3allow Sherif, Rv. 275841-01; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01). • 2. Essendo dunque il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 3.Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
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