CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2023
Cassazione n. 23189/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13763/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.58, presso lo studio degli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentanoe difendono -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA L.G. FARAVELLI n. 22, presso lo studio degli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BOCCIAche la rappresenta no e difend ono -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D 'APPELLO di VENEZIA n. 562/2017 depositata il 27/10/2017, R.G. n. 332/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che 1. l a Corte di appello di Venezia, in accoglimento degli appelli riuniti di [OSCURATO:SOCIETA]., come in dispositivo identificati, ha revocato i decreti ingiuntivi ottenuti dagli odierni ricorrenti e opposti dalla società [OSCURATO:PERSONA] e respinto la domanda dei lavoratori o avente ad oggetto pretese economiche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. fondate sulla inefficacia della cessione di ramo di azienda a [OSCURATO:SOCIETA]. poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; 2. per la cassazione della decisione hanno propos to ricorso i lavoratori in epigrafe indicati sulla base di sei motivi; [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso; 3. i ricorrenti hanno depositato atto di rinunzia accettato dalla società allegando i verbali di conciliazione in sede sindacale . Considerato che 1. la parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, rinuncia che risulta accettata dalla società [OSCURATO:SOCIETA].; 2. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.; 3.alla luce della complessiva condotta processuale delle parti si ravvisano le condizioni per la compensazione delle spese di lite; 4. non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento sia alla declaratoria di estinzione relativa alla rinunzia del ricorrente principale che alla statuizione di inammissibilità del ricorso incidentale in quanto, come chiarito da questa Corte, tale meccanismo trova la sua ragion d’essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione, in funzione latamente sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione analogica, oltre che in caso di rigetto nel merito solo qualora il gravame si originariamente inammissibile originaria del gravame ma non anche in caso di inammissibilità sopravvenuta o di estinzione conseguente a rinunzia ( Cass. n. 3542/2017, Cass. n. 23175/2015, Cass. n. 13636/2015, Cass. n. 19560/2015); P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo. Spese compensate. Roma,