CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 1956
Cassazione n. 39301/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/11/1956 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata ed esaminati i motivi di ricorso; letta la memoria dell'imputato, che ha chiesto la fissazione del ricorso innanzi alla Sesta Sezione di questa Corte. Osservato che, il primo motivo, relativo alla mancata riqualificazione del reato in violazione dell'art. 334, secondo o terzo comma, o 335, primo comma, cod. pen. è manifestamente infondato, posto che come evidenziato in sentenza, 1) l'imputato era custode, ma non proprietario delle shoppers; 2) dall'incarto processuale appare evidente che il predetto ha agito con la piena consapevolezza e volontà di favorire il proprietario dei beni sottoposti a sequestro, disponendone la vendita. Rilevato che il secondo e il terzo motivo — che censurano l'eccessività della pena, l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'omesso esame della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (pag. 3). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 Il