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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21487/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 28 aprile 1963; avverso la sentenza del 30 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, ha impugnato la sentenza — indicata in epigrafe — con la quale la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice per l'udienza preliminare, ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero, ritenendo responsabile il ricorrente dei reati di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., a lui ascritti ai capi 4, 7, 13, 16 e 30 della rubrica.

Il ricorrente deduce, in un unico motivo d'impugnazione, formulato sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, che l'imputato non avrebbe avuto i mezzi e le competenze tecniche necessarie per porre in essere la condotta delittuosa, ascrivibile, invece, a [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima agenzia di servizi, e alla sua assistente, [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è inammissibile in quanto generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte d'appello.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849).

Ciò considerato, la corte d'appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente valorizzando proprio le dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] (originario coimputato, giudicato separatamente) e della sua collaboratrice, [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultima, in particolare, ha riferito che il Nicolino, pur non condividendo l'intero programma criminoso del Cavallo e ribadendo la sua contrarietà ad assumere stranieri, lo avrebbe autorizzato a compiere solo due o tre operazioni (fittizie), al fine di estinguere un pregresso debito che aveva assunto con il primo. [OSCURATO:PERSONA], quindi, secondo la corte d'appello, prestò pieno e consapevole consenso al compimento di alcune operazioni (solo tardivamente denunciate all'INPS), che poi hanno dato luogo alle imputazioni per le quali è intervenuta condanna.

A fronte dell'analitica motivazione offerta dalla corte territoriale, il ricorrente si limita a rilevare l'assenza di mezzi e competenze telematiche necessarie per porre in essere la condotta delittuosa.

La censura, oltre che ad essere genericamente formulata, manca quindi della necessaria correlazione con le ragioni argomentate della decisione impugnata.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 28 aprile 1963; avverso la sentenza del 30 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, ha impugnato la sentenza — indicata in epigrafe — con la quale la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice per l'udienza preliminare, ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero, ritenendo responsabile il ricorrente dei reati di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., a lui ascritti ai capi 4, 7, 13, 16 e 30 della rubrica. Il ricorrente deduce, in un unico motivo d'impugnazione, formulato sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, che l'imputato non avrebbe avuto i mezzi e le competenze tecniche necessarie per porre in essere la condotta delittuosa, ascrivibile, invece, a [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima agenzia di servizi, e alla sua assistente, [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è inammissibile in quanto generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte d'appello. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849). Ciò considerato, la corte d'appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente valorizzando proprio le dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] (originario coimputato, giudicato separatamente) e della sua collaboratrice, [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima, in particolare, ha riferito che il Nicolino, pur non condividendo l'intero programma criminoso del Cavallo e ribadendo la sua contrarietà ad assumere stranieri, lo avrebbe autorizzato a compiere solo due o tre operazioni (fittizie), al fine di estinguere un pregresso debito che aveva assunto con il primo. [OSCURATO:PERSONA], quindi, secondo la corte d'appello, prestò pieno e consapevole consenso al compimento di alcune operazioni (solo tardivamente denunciate all'INPS), che poi hanno dato luogo alle imputazioni per le quali è intervenuta condanna. A fronte dell'analitica motivazione offerta dalla corte territoriale, il ricorrente si limita a rilevare l'assenza di mezzi e competenze telematiche necessarie per porre in essere la condotta delittuosa. La censura, oltre che ad essere genericamente formulata, manca quindi della necessaria correlazione con le ragioni argomentate della decisione impugnata. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 21487/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris