CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14955/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano in data 23.6.2014, che aveva, a sua volta, confermato la decisione della Corte d'Assise di Milano in data 4.2.2013, divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'imputato (la sentenza è della Prima Sezione Penale n. 49270 del 24/2/2016). Tedesco è stato condannato alla pena di ventiquattro anni di reclusione perché ritenuto colpevole del reato di omicidio aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], maturato in un contesto mafioso ed accertato nell'ambito di un processo che ha visto molti imputati, coinvolti in tre contestazioni di omicidio, nonché in una contestazione per il delitto di partecipazione mafiosa e in altre imputazioni per diversi reati-fine. 2. Avverso il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, deducendo tre differenti ragioni di censura. 2.1. Il primo motivo difensivo denuncia violazione di legge dell'ordinanza impugnata che ha ignorato la prova "nuova" dedotta dalla difesa ed ha pronunciato una declaratoria di inammissibilità senza che ne ricorressero i presupposti ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente evidenzia che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto inidonea a rappresentare una prova "nuova" la consulenza tecnica del prof. Cusani, avente ad oggetto l'esame di tabulati telefonici utili a scagionarlo, concludendo per una sovrapponibilità dei suoi risultati con quelli già presenti nel processo, quando invece si tratta di un elaborato tecnico-scientifico che analizza "nuovi" e diversi dati connessi alla localizzazione dei telefoni degli imputati, esaminandoli secondo parametri differenti da quelli utilizzati dalla DIA e con risultati inediti: sono state localizzate ulteriori celle di aggancio "Wind" presenti dell'area di interesse intorno al bar "Xavier" di Cormano e, complessivamente, dalla consulenza arriverebbe una smentita del fatto che Tedesco, come narrato dai collaboratori di giustizia, si sia allontanato dalla base prescelta per il delitto; si conclude, anzi, nel senso che egli sia rimasto in una zona circoscritta a detto bar, eventualmente con piccoli spostamenti, ma senza allontanarsi troppo da essa, poiché altrimenti molto difficilmente uno spostamento significativo - come quello descritto dai collaboratori per raggiungere i complici e collaborare al delitto - non avrebbe determinato il tracciamento dell'aggancio di altre celle telefoniche.La stessa lettura dell'ordinanza impugnata, peraltro, che riassume i risultati della consulenza, smentisce la tesi dei giudici della revisione che ha negato il carattere di "prova nuova" a tale elaborato tecnico e avrebbe imposto l'apertura della fase in contraddittorio del procedimento di revisione, con fissazione dell'udienza apposita. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione manifestamente illogica del provvedimento impugnato per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle già dedotte nel primo motivo, mettendo in risalto, da un lato, come, nel dichiarare l'inammissibilità de plano, la Corte bresciana si sia invece spinta a valutare la prova dedotta dalla difesa e, dall'altro, l'errore valutativo in cui i giudici sono incorsi ritenendo che la consulenza "nuova" volesse dimostrare soltanto l'alta inverosimiglianza dell'allontanamento di Tedesco dal bar, base di partenza indicata, per raggiungere il luogo dell'omicidio, mentre invece la consulenza intende rappresentare l'inverosimiglianza di qualsivoglia allontanamento, anche minimo, da tale luogo, che avrebbe determinato un aggancio ad altra cella telefonica, diversa da quella WIND relativa al bar, aggancio che non risulta affatto. Da qui, la denuncia di non credibilità del narrato dei collaboratori di giustizia, che hanno raccontato dell'allontanamento, anche se per poco, di Tedesco dal bar di Cormano, nell'orario compatibile con l'omicidio, valutata anche l'incompatibilità dell'orario che la sentenza indica come quello in cui il gruppo di fuoco lasciò tale luogo e l'orario che i giudici della revisione ritengono (le 17.25, piuttosto che le 17.21). 2.3. Il terzo motivo di censura evidenzia in via autonoma il vizio di violazione di legge, per aver proceduto la Corte d'Appello a dichiarare l'inammissibilità de plano della richiesta di revisione, in assenza dei presupposti di legge dettati dall'art. 634 cod. proc. peri., non potendo ritenersi che l'inammissibilità della prova nuova portata dalla difesa sia talmente macroscopica da essere rilevabile con la procedura semplificata indicata; si è violato, quindi il canone giurisprudenziale secondo cui, con tale declaratoria, è preclusa una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato alla fase in contraddittorio. 3. [OSCURATO:PERSONA] Odello ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ragioni di ordine logico, devono essere esaminati dapprima i motivi di ricorso terzo e secondo - quest'ultimo nella parte relativa alla denuncia del vizio procedurale che affliggerebbe l'ordinanza impugnata - che pongono la questione della violazione els dell'art. 634 cod. proc. pen. conseguente alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione con un provvedimento de plano. L'analisi di tali motivi di censura, d'altra parte, si collega strettamente e direttamente alla questione formulata con il primo motivo di ricorso e con altra porzione del secondo, attinente alla verifica proprio sulla natura ed i caratteri della prova che la difesa ha addotto come "nuova" e rilevante sulla situazione processuale del condannato-ricorrente. 2.1. Il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello ha valutato approfonditamente la "qualità" della prova nuova dedotta dalla difesa, dando vita, quindi, ad una verifica di merito che andava effettuata in contraddittorio, aprendo la fase "rescissoria" del giudizio di revisione. La tesi difensiva è manifestamente infondata e non tiene conto del percorso ermeneutico che, negli anni, ha sviluppato la giurisprudenza di legittimità. Invero, è stato già affermato da questa Corte regolatrice, con argomenti condivisi dal Collegio, che, in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405; nella specie, in un caso con forti aspetti di analogia a quello in esame, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della Corte di Appello di immediata inconferenza, rispetto all'impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come "nuova", verificandone anche l'incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni). Nella stessa linea interpretativa, precedentemente, si è dichiarata la necessità che la delibazione sul "novum" induca, anche nella fase preliminare del procedimento di revisione, ad una valutazione sommaria ma non superficiale degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza, con l'esigenza, quindi, di controllare, ai fini della verifica del presupposto della non manifesta infondatezza dell'istanza di revisione, la presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza rilevabili in astratto delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 26579 del 21/2/2018, G., Rv. 273228; cfr. anche Sez. 5, n. 36718 del 4/5/2017, Aurichella, Rv. 271306, che ha evidenziato la legittimità della verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei 'nova" già nella fase della verifica di ammissibilità dell'istanza di revisione ex art. 634 cod. proc. pen., sempre che tale verifica non si traduca in indebite anticipazioni del giudizio di merito). Tali opzioni non contraddicono la tesi della struttura bifasica della procedura di revisione, che risale, peraltro, alla pronuncia Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040 ed è stata costantemente confermata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 43565 del 21/6/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277538). I provvedimenti che chiudono entrambe le predette fasi - l'ordinanza di inammissibilità (634, comma 2, cod. proc. pen.) e la sentenza di accoglimento o di rigetto (art. 640 cod. proc. pen.) - sono, infatti, distinti dal punto di vista logico-funzionale e ricorribili ciascuno autonomamente in Cassazione, a dimostrazione proprio della diversa funzionalizzazione dei due momenti decisori. In particolare, il giudice, nella fase rescindente, ha il compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa (soltanto) una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563). E' stato, inoltre, opportunamente sottolineato che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della richiesta proposta sulla base di prove nuove, implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purchè, però, riscontrabili ictu ocu/i (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 5, n. 15402 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810, in motivazione). La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta di revisione proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova, quindi, deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253437, nella specie, in applicazione di tali principi, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione di inammissibilità della Corte di merito la quale aveva ritenuto che le dichiarazioni che scagionavano il condannato presentassero significative discordanze e che non fossero decisive sia alcune immagini fotografiche sia le osservazioni sullo stato dei luoghi). 2.2. Ebbene, nel caso di specie, la Corte d'Appello di Brescia si è mossa esattamente nell'alveo della fase rescindente del giudizio di revisione, disegnato dal perimetro ermeneutico richiamato.I giudici hanno negato la sussistenza dei presupposti per concedere la revisione, data la mancanza del carattere necessario della novità della prova sopravvenuta, e constatata, altresì, in ogni caso, l'inidoneità di essa a fondare un giudizio di assoluzione in favore di Tedesco. In particolare, la Corte territoriale si è determinata nel senso dell'inammissibilità in coerenza agli orientamenti di legittimità in materia di prova nuova e giudizio di revisione, senza sconfinare nell'approfondito giudizio valutativo della consulenza tecnica agitata dal ricorrente in suo favore, bensì evidenziandone la palese inutilità, più ancora che la "non decisività", nonchè la sostanziale coerenza dei risultati con i dati già accertati nel processo e, in conclusione, la assenza di profili di novità e rilevanza. Per fare ciò, ovviamente, la Corte d'Appello ha toccato sommariamente, ma non superficialmente, così come era suo dovere motivazionale, il tema della qualità della prova asseritamente "nuova", vale a dire di quanto essa intercettasse la ricostruzione del contributo concorsuale fornito dal condannato al delitto contestatogli, eventualmente ponendola in dubbio o minandola. E ciò ha fatto partendo dalla ricostruzione della vicenda secondo i passaggi cruciali ricordati nelle due sentenze di merito; né avrebbe potuto fare diversamente, per tenere una linea operativa coerente con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte regolatrice. L'omicidio al centro dell'istanza di revisione è stato commesso, secondo l'accertamento passato in giudicato, il 14.07.2008 alle ore 17.50 in [OSCURATO:PERSONA], nel giardino di un bar, da due persone armate di pistola che hanno agito a viso scoperto. Il delitto, aggravato dalla premeditazione e dalla finalità di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, è stato attribuito anche a Tedesco, nel ruolo di complice, incaricato di scortare, a bordo di uno scooter di provenienza illecita, gli esecutori materiali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fino al luogo del delitto e di attenderne il ritorno per riaccompagnarli, anche se, di fatto, risulta che Tedesco non abbia raggiunto mai il luogo dell'omicidio, ove avrebbe dovuto sorvegliare la moto e i caschi dei complici autori materiali, poiché aveva perso la strada ed aveva poi atteso il loro ritorno alla base di partenza, il bar "Xavier" del comune di Cormano. Le prove utilizzate per la condanna sono costituite dalle dichiarazioni dei due autori materiali dell'omicidio, divenuti collaboratori di giustizia, e dal riscontro dei tabulati telefonici, che hanno confermato come Tedesco fosse, nelle ore precedenti, coeve e successive al delitto, insieme a Belnome ed anche nei luoghi descritti come teatro dell'omicidio; a tali elementi di prova si sono aggiunti anche gli esperimenti sulla compatibilità tra i dati di posizionamento dei tabulati telefonici ed i tempi per raggiungere le zone indicate come preparatorie dell'agguato e il luogo di questo. 2.3. Dati questi elementi ricostruttivi che discendono dal giudicato, la Corte d'Appello ha escluso che la consulenza tecnica sui tabulati ed il posizionamento del ricorrente nel periodo di tempo in cui fu commesso l'omicidio abbia il carattere di "prova nuova", poiché ciò che si è dedotto dinanzi ai giudici della revisione e, oggi, si ripropone al Collegio è, in sintesi, soltanto una diversa valutazione di risultati indiziari già consolidati nel processo. L'ordinanza impugnata sottolinea, infatti, come l'aggancio della cella telefonica unicamente di Cormano, e non di ulteriori, diverse celle telefoniche, non smentisce le dichiarazioni coerenti dei collaboratori di giustizia autori materiali del reato, particolarmente precisi nel ricostruire la dinamica di quanto accaduto e la circostanza che Tedesco, nonostante i compiti programmati di ausilio alla coppia di killer a bordo della moto, si defilò subito dopo la partenza del gruppo di fuoco dal bar usato come ritrovo prima dell'azione, per riapparire solo una volta che tutto fu compiuto, sempre allo stesso bar di Cormano, da cui verosimilmente si era allontanato solo per pochissimo tempo ed un breve tratto iniziale. Anche la sfasatura temporale che denuncia la difesa si riferisce, al più, a pochi minuti di differenza tra quanto ricostruito e quanto il ricorrente ritiene di ricostruire sulla base della consulenza tecnica cui si richiama: si tratta di particolari che correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto privi di qualsiasi incidenza sul valore di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia degli accertamenti condotti attraverso i tabulati telefonici e le celle di posizionamento. Tale considerazione, peraltro, rimane anche assorbita dalla circostanza che la "prova nuova" evocata dal ricorrente - secondo quanto sottolineato nel provvedimento impugnato - comunque non investe in alcun modo le prove costituite dalle chiamate in correità: e difatti, le dichiarazioni dei due collaboratori Belnome e Panajia si riscontrano reciprocamente per la loro attendibilità e coerenza e sono a loro volta confermate da elementi ulteriori; e non soltanto dall'accertamento dinamico delle celle agganciate nei tempi dell'omicidio, che il ricorrente mette in dubbio, ma anche dai tabulati, dai contatti e dalle conversazioni (non soltanto con Belnome ma anche con Tarantino, colui il quale era stato incaricato di procurare le armi e la targa rubata da apporre sulla moto utilizzata per l'agguato) che restituiscono il ruolo del ricorrente di accompagnatore di Belnome nelle ore precedenti e successive al delitto, sino alla partenza, subito dopo l'omicidio, di Tedesco proprio insieme al predetto collaboratore, alla volta della Calabria: tale dato neppure è messo in discussione dall'istanza di revisione e dal ricorso. Infine, non è di poco conto sottolineare come la versione dei collaboratori asseverata nel processo sia del tutto coerente con la circostanza che il ricorrente abbia deliberatamente abbandonato i due killer che in teoria avrebbe dovuto scortare, lasciandoli soli nel momento cruciale, tanto che - dicono i dichiaranti - egli subì anche conseguenze per questo suo comportamento. Tali elementi valutativi corrispondono pienamente ai compiti assegnati al giudice della revisione ai fini della verifica di ammissibilità/inammissibilità dell'istanza, nonché ai parametri valutativi elaborati dalla giurisprudenza della Cassazione per disegnare il concetto di "prova nuova" ai fini dell'art. 630 cod. proc. pen.:lie - non può costituire prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, destinata a tradursi in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute nel giudizio definito dalla sentenza passata in giudicato di cui si chiede la revisione (in tal senso, cfr. Sez. 6, n. 13930 del 14/2/2017, Sparapano, Rv. 269460; Sez. 2, n. 12751 del 8/3/2011, Cutaia, Rv. 250049); - la prova nuova deve essere idonea a condurre a risultati probatori in termini di certezza o piena affidabilità (cfr. Sez. 1, n. 4837 del 6/10/1998, Bompressi, Rv. 211457); - l'esito dell'accertamento prospettato deve essere idoneo a scardinare la valenza degli ulteriori elementi probatori che avevano dimostrato e determinato la colpevolezza del condannato (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 38276 del 19/2/2016, Dorigo, Rv. 267786); vale a dire, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/6/2021, Fadda, Rv. 281772; Sez. 5, n. 24070 del 27/4/2016, Livadia, Rv. 267067; Sez. 5, n. 24682 del 15/5/2014, Ghiro, Rv. 260005). Ai fini della revisione, infine, la comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, altresì, una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento; ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del "novum" (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Dessolis, Rv. 275619). In tale ottica, può dirsi che la Corte d'Appello abbia concluso in maniera del tutto corretta e logica nel senso che l'analisi dei tabulati, condotta dalla nuova consulenza prodotta dal ricorrente, quale base di "novità" della richiesta di revisione, oltre a non rivestire la forma della "prova nuova", assume, nell'economia della decisione di cui si chiede la revisione, un carattere irrilevante, perché nulla aggiunge o sottrae al quadro di prova già ritenuto adeguato all'affermazione di responsabilità del ricorrente, il quale, peraltro, come ha evidenziato l'ordinanza impugnata, attraverso l'istanza di revisione finisce per riproporre il tema della desistenza volontaria dal delitto da parte del ricorrente, ipotesi già esclusa nel corso del processo con ampia motivazione, cui si richiama la Corte d'Appello (cfr. pag. 16, in fine, là dove riporta, tra l'altro, che ".. Tedesco, che aveva condiviso ab initio il proposito omicidiario nulla fece per annullare l'azione delittuosa già avviata, con il suo contributo... né per evitarne le conseguenze..; anzi, continuò a fornire il proprio apporto al piano concordato, raggiungendo i complici nel luogo di ritrovo prestabilito dopo l'esecuzione dell'omicidio..e fornendo il suo attivo contributo alla cancellazione delle tracce del reato e alla fuga in Calabria del Belnome.." . 2.4. Dinanzi a tali dati, il ricorso si incentra solo sull'irrilevante particolare, appunto, delle celle telefoniche "non agganciate", già di per sé, come dato negativo, dal significato non univocamente determinabile, e già superato, soprattutto, dalle sentenze di merito definitive ed ignora il percorso motivazionale ulteriore e ben più articolato dell'ordinanza impugnata, che ha ripercorso con acume e precisione le prove e la loro valenza, alla luce dell'interferenza dei risultati della consulenza tecnica addotta dal ricorrente come prova nuova in chiave a lui favorevole. Da tali considerazioni tutte discende l'inammissibilità del ricorso per l