CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 settembre 2026
Cassazione n. 25582/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o registro generale 5177/2024Numero sezionale 5746/2026Numero di raccolta generale 25582/2026Data pubblicazione 20/09/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza n. 7975/2022 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, depositata il 27/9/2022.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 settembre2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono dinanzialla Commissione tributaria provinciale di Catania due avvisi diaccertamento con i quali l’Agenzia delle entrate aveva determinato acarico di ciascuno di essi, in relazione all’anno d’imposta 2009, unmaggior reddito di partecipazione ai fini Irpef, a loro direttamenteimputato in qualità di soci della [OSCURATO:SOCIETA]., società che aveva optatoper il regime della trasparenza fiscale.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,investita dell’appello dei contribuenti, respinse il gravame,evidenziando, in sintesi e per quanto ancora interessa in questa sede,che: - sussistevano nella specie i presupposti per il raddoppio deitermini dell’accertamento tributario, sicché gli avvisi impugnati eranostati tempestivamente notificati; - andava escluso il lamentato difettodi motivazione dell’atto impositivo, eccepito in ragione della mancataallegazione ad esso del processo verbale di constatazione.4. – Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, cuil’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.Numero registro generale 5177/2024Numero sezionale 5746/2026Numero di raccolta generale 25582/2026Data pubblicazione 20/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Per ragioni di priorità logica va dapprima esaminato il terzomotivo di ricorso, con il quale si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perchérecante una motivazione inadeguata, insufficiente o, comunque,apparente, avendo la Corte regionale ritenuto applicabile la disciplinadel raddoppio dei termini di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 senzain alcun modo distinguere la posizione di [OSCURATO:PERSONA], socio dimaggioranza e legale rappresentante della società, rispetto a quella diMaria [OSCURATO:PERSONA], socia di minoranza che era rimasta del tuttoestranea al fatto criminoso che avrebbe dato luogo, secondo laprospettazione dell’Ufficio, al suddetto raddoppio.2. – Il motivo è infondato.Per giurisprudenza pacifica (Cass., sez. un. n. 34476/2019; Cass.sez. un., n. 8053/2014; Cass., sez. un., n. 9558/2018; Cass. n.27935/2022) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 dellepreleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione».Nel caso in esame, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti,la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione del tuttocompiuta. In particolare, i giudici d’appello hanno affermato che, ai finidell’applicazione del raddoppio dei termini, ciò che rileva è l’astrattaNumero registro generale 5177/2024Numero sezionale 5746/2026Numero di raccolta generale 25582/2026Data pubblicazione 20/09/2026configurabilità di un’ipotesi di reato tra quelle previste dal d.lgs. n. 74del 2000 comportante obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p.,mentre è irrilevante che il fatto criminoso non sia ascrivibile a unsingolo socio, essendo la ratio della disciplina del raddoppio quella dilegislativo da ultimo citato, di compiere attività d’indagine piùcomplesse; i giudici regionali aggiungono che in virtù del principio diunitarietà dell’accertamento, applicabile anche alle società di capitali aristretta base partecipativa o che comunque abbiano optato per ilregime fiscale di trasparenza, il maggior termine di accertamentoconseguente al raddoppio deve operare tanto con riferimento allaposizione della società quanto con riguardo alla posizione dei soci, penala lesione di quella unitarietà.Come si vede, le argomentazioni della Corte regionale sono chiaree articolate, e danno ben conto delle ragioni per le quali la disciplinadel raddoppio sia stata ritenuta applicabile anche nei confronti di MariaLuisa Tomasi, sebbene socia di minoranza asseritamente estranea aifatti criminosi.3. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del1973 e dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 poiché la sentenza impugnataha erroneamente ritenuto applicabile il cd. raddoppio dei termini diaccertamento. Secondo i ricorrenti la conclusione cui è giunto il Giudiced’appello è erronea sia perché l’unico reato nella specieragionevolmente ipotizzabile, quello di «dichiarazione fraudolenta conaltri raggiri» di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, poteva considerarsiperfezionato soltanto nel 2010, al momento della presentazione delladichiarazione, ed era perciò inidoneo a dar luogo al raddoppio deitermini rispetto all’accertamento di cui trattasi, riferito all’annoNumero registro generale 5177/2024Numero sezionale 5746/2026Numero di raccolta generale 25582/2026Data pubblicazione 20/09/2026d’imposta 2009, sia perché, comunque, la responsabilità perl’ipotizzato reato non poteva certo essere imputata a Maria LuisaTomasi, socia di minoranza che era rimasta estranea all’attivitàgestionale della società, con la conseguenza che almeno nei di leiconfronti il termine di accertamento restava quello ordinario.4. – Il motivo è infondato.4.1. – L’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 non regola una responsabilitàdi natura penale, bensì i termini per l’accertamento di un reddito a finifiscali. Non postula, dunque, il previo e completo accertamento di unaviolazione penale in capo ad ogni soggetto rispetto al quale vengacontestato un maggior reddito, bensì si limita a riconnettere allaconfigurabilità astratta di una fattispecie di reato (collegata all’aumentodella capacità contributiva e commessa in relazione al periodo diimposta) la conseguenza del raddoppio dei termini. Su tali profili, delresto, è pertinente il richiamo da parte della Corte regionale allasentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011.Nella specie il Giudice d’appello ha positivamente valutato, anchesoffermandosi sulla specifica posizione della socia, l’astrattaconfigurabilità di un’ipotesi di reato, riconducendola alla «dichiarazionefraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti». Delresto, che nel caso in esame sia astrattamente ipotizzabile una delleipotesi criminose che danno luogo al raddoppio dei termini èriconosciuto dalla stessa parte ricorrente, pur facendo essa riferimentoalla diversa fattispecie criminosa della dichiarazione fraudolenta conaltri raggiri di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 e pur sostenendo chetale reato si sarebbe perfezionato nell’anno d’imposta successivo al2009.Come poc’anzi accennato, il termine più ampio si estende, intermini oggettivi, anche ai soci. In questo senso si è espressa in tempirelativamente recenti questa Corte allorché ha affermato che «In temaNumero registro generale 5177/2024Numero sezionale 5746/2026Numero di raccolta generale 25582/2026Data pubblicazione 20/09/2026di accertamento tributario, la sussistenza dei presupposti dell’obbligodi denuncia penale nei confronti degli organi societari di una società inaccomandita semplice determina il raddoppio dei termini perl’accertamento, previsto dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del1973, vigente ratione temporis, anche del reddito imputato ‘pertrasparenza’ ai soci accomandanti» (Cass. n. 15999/2024).L’estensione del medesimo principio anche alle società conpersonalità giuridica, si giustifica senz’altro nelle ipotesi in cui tali entisiano, come nella specie, caratterizzata dalla presenza di soli due soci,compagini tutt’altro che ampiamente articolate, ciò in linea con ilseguente principio di diritto, già affermato da questa Corte:«l’accertamento tributario nei confronti della società di capitali a baseristretta, riferibile alla contestazione di utili extracontabili, costituisceun indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento neiconfronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cuientrambe le rettifiche promanano; deve quindi concludersi nel sensoche, nel caso di raddoppio dei termini per l’accertamento nei confrontidi una società di capitali a ristretta base sociale, deve necessariamenteconseguire il raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti deisoci, per i quali l’accertamento consegue automaticamente in base allapresunzione di percezione degli utili extracontabili conseguiti dallasocietà» (Cass. n. 18451/2021; negli stessi termini Cass. n.32907/2025).Peraltro, anche a prescindere dal carattere ristretto della basesocietaria, non può obliterarsi che nel caso di specie è pacifico che laTO.[OSCURATO:SOCIETA]., sebbene società di capitali, abbia optato per il regimefiscale di trasparenza, regime che determina l’applicazione del principiodell’unitarietà dell’accertamento – lo stesso che è alla base dellarettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei socidelle stesse ex art. 5 Tuir – in forza del quale il mero riscontro di fattiNumero registro generale 5177/2024Numero sezionale 5746/2026Numero di raccolta generale 25582/2026Data pubblicazione 20/09/2026comportanti l’obbligo di denuncia penale nei confronti degli organisocietari determina il raddoppio dei termini per l’accertamento anchedel reddito imputato “per trasparenza” al socio. Invero, come giàritenuto da questa Corte, l’addebito fiscale al socio discende ope legisdall’accertamento effettuato nei confronti della società: e tantosenz’altro rileva allorquando sia ipotizzata la contestazione di un fattodi reato agli amministratori sociali, con contegno tenuto in vista di unvantaggio (illecito) comune, costituito dal maggiore reddito socialeimputato per trasparenza ai soci (in tal senso, con riferimento ad unasocietà in nome collettivo, Cass. n. 26037/2016; per l’applicabilità delraddoppio dei termini ai soci di una società di capitali a ristretta basepartecipativa, cfr. Cass. n. 20043/2015; più recentemente, negli stessitermini, Cass. n. 27026/2024).4.2. – I ricorrenti lamentano, poi, che il reato nella specieastrattamente ipotizzabile, commesso nel 2010 con la presentazionedella dichiarazione fiscale, non poteva giustificare il raddoppio deitermini per l’accertamento di cui trattasi, riferito all’anno 2009, in cuinon è stato realizzato alcun illecito penalmente rilevante: ai sensidell’art. 43 cit., infatti, così come ai sensi dell’art. 57, comma 3, d.P.R.n. 633 del 1972, nella formulazione applicabile ratione temporis, «Incaso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art.331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs.10 marzo 2000 n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sonoraddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è statacommessa la violazione».Al riguardo questa Corte (Cass. n. 17704/2021) ha già avutooccasione di chiarire che con una tale censura si opera un'indebitacommistione tra il piano della consumazione del reato e quello delconseguimento di un reddito non dichiarato, quest'ultimo essendol'unico aspetto rilevante ai fini dell'azione accertatrice che, dunque, èNumero registro generale 5177/2024Numero sezionale 5746/2026Numero di raccolta generale 25582/2026Data pubblicazione 20/09/2026stata legittimamente svolta tenendo conto esclusivamente delmomento in cui la condotta è stata realizzata (e ciò, sotto tale profilo,del tutto indipendentemente dal fatto che tale condotta costituisse uncoelemento della fattispecie di reato).D’altronde, la tesi propugnata dai ricorrenti porterebbe, se accolta,a risultati paradossali, determinandosi, di fatto, una interpretatioabrogans delle disposizioni appena citate, almeno rispetto a gran partedei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 il cui momento consumativocoincide con la presentazione della dichiarazione fiscale. Il reatodichiarativo, consumato in un anno successivo rispetto a quello a cui ladichiarazione si riferisce, non sarebbe idoneo a dar luogo al raddoppiodei termini rispetto all’anno d’imposta inciso dalla violazione, mentrecomporterebbe il raddoppio con riguardo all’anno in cui, pur essendosiperfezionato l’illecito penale, non sussiste, per ipotesi, alcunché darecuperare a tassazione.Un’interpretazione ragionevole delle disposizioni in esame, che siaanche più aderente alla ratio della disciplina del raddoppio dei termini,che è quella di dare all’amministrazione un maggiore spazio di tempoper l’accertamento fiscale allorché i fenomeni evasivi siano connessi adeterminati illeciti di carattere penale, conduce a ritenere che ilraddoppio operi rispetto al periodo d’imposta cui la violazione siriferisce, cioè al periodo d’imposta sostanzialmente inciso dall’illecito.A tale approdo ermeneutico si perviene, del resto, anche sulla basedi un dato testuale: infatti, sia l’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600 del1973, sia l’art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, nella loraformulazione applicabile al caso di specie, prevedono che i terminiordinari per l’accertamento decorrano dalla data in cui è statapresentata la dichiarazione o, in caso di sua mancanza, dalla data incui essa avrebbe dovuto essere presentata, sicché non può seriamentedubitarsi, non sussistendo diversa indicazione normativa, che anche iNumero registro generale 5177/2024Numero sezionale 5746/2026Numero di raccolta generale 25582/2026Data pubblicazione 20/09/2026termini raddoppiati decorrano dallo stesso momento, benché l’annod’imposta per cui l’amministrazione beneficia del più ampio lassotemporale resti, come è evidente, quello a cui si riferisce ladichiarazione, usualmente diverso da quello in cui quest’ultima è statamaterialmente presentata.4.3. – La sentenza impugnata si è posta pienamente in linea con iprincipi testé richiamati, e va pertanto immune dalle censure mossele.5. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 7 legge n. 212 del2000 e dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 poiché la sentenza impugnataha erroneamente escluso il denunciato difetto di motivazionedell’avviso di accertamento relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] a tale avviso, a cui era stato allegato l’avviso emesso a caricodella società, non fosse stato però allegato il processo verbale diconstatazione redatto dalla Guardia di finanza, documento di cui lapredetta, socia di minoranza estranea alla gestione sociale, non avevaalcuna conoscenza, ciò che le aveva impedito di comprendere conesattezza le ragioni della pretesa impositiva.6. – Il motivo è infondato, dovendo tuttavia meglio precisarsi lamotivazione della sentenza impugnata.6.1. – Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’obbligodi motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall’art. 7 legge n.212 del 2000 e dall’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 è soddisfattodall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii perrelationem a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo aquest’ultima notificato, giacché il socio ex art. 2261 c.c. ha il potere diconsultare la documentazione sociale, prendendo visionedell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi(Cass., n. 25296/2014; Cass. n. 14275/2018). Il principio, elaboratocon riferimento ai soci di società di persone, è stato poi ritenutoNumero registro generale 5177/2024Numero sezionale 5746/2026Numero di raccolta generale 25582/2026Data pubblicazione 20/09/2026applicabile anche nelle ipotesi di società di capitali a ristretta basesociale, trovando, per quanto qui d’interesse in ordine alle società aresponsabilità limitata, base normativa nell’art. 2476, comma 2, c.c.relativamente ai poteri di controllo e di consultazione riconosciuti incapo ai soci non partecipanti alla amministrazione (Cass. 30069/2018).6.2. – La sentenza impugnata, pur con argomentazioni confuse ein parte inconferenti siccome facenti tra l’altro richiamo anche allamotivazione per relationem della sentenza ai sensi dell’art. 118 disp.del 2000, richiamando, da un lato, la legittimità di una motivazionedell’atto impositivo che faccia richiamo ad altri atti, dall’altro, laristretta base partecipativa della [OSCURATO:SOCIETA]., composta da due solisoci. La pronuncia d’appello, sebbene difettosa sotto il profilo dellosviluppo degli argomenti richiamati, è allora pervenuta ad unaconclusione conforme con i principi di diritto poc’anzi esposti.7. – All’esito dello scrutinio dei singoli motivi di ricorso, appare poiopportuno compiere una precisazione in ordine ad un profiloprocessuale che interessa la causa.Il principio dell’unitarietà dell’accertamento che, come visto sopraal paragrafo 4.1., si applica non solo alle rettifiche del reddito d’impresanei confronti delle società di persone, ma anche a quelle svolte neiconfronti di società di capitali che abbiano optato per il regime ditrasparenza fiscale, imporrebbe, in linea generale, la necessariapartecipazione della stessa società, oltre che dei suoi soci, al giudizioavente ad oggetto l’impugnazione dell’atto impositivo, sia pur rivoltoad un singolo socio. L’indirizzo secondo cui, ai fini delle imposte suiredditi, l’imputazione per trasparenza ai soci di maggiori redditi inderivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sededi impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni el’altra – indirizzo da tempo elaborato dalla giurisprudenza di legittimitàNumero registro generale 5177/2024Numero sezionale 5746/2026Numero di raccolta generale 25582/2026Data pubblicazione 20/09/2026con riguardo alle società di persone (sopra tutte Cass., sez. un., n.14815/2008; v. anche Cass. n. 23762/2013) – è stato infatti ritenutoestensibile all’ipotesi di società di capitali optanti per il regime ditrasparenza (Cass. n. 24472 del 2015; più recentemente Cass. n.27278/2024), e ciò sulla base della considerazione che il presuppostooggettivo sotteso al principio di diritto sopra enunciato è il medesimo,come lo sono anche le ragioni che consentono di ravvisare lasussistenza di un litisconsorzio necessario tra la società ed i soci,trattandosi sempre di un accertamento unitario.La giurisprudenza poc’anzi citata, nel ravvisare il litisconsorzionecessario tra società e soci anche in ipotesi di ricorso avverso unavviso di rettifica riguardante la sola società o soltanto singoli soci, haperò fatto salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali,situazione in cui vengono meno le ragioni giustificatrici dellitisconsorzio. Ed è appunto questo il caso che si è verificato nellapresente controversia, in cui, come si ricava dalla ricostruzione dellosvolgimento del processo contenuta nel ricorso, i due soci,nell’impugnare gli avvisi di accertamento emessi a loro carico, hannosin dal primo grado di giudizio dedotto questioni di natura strettamentepersonale, quali l’inapplicabilità del raddoppio dei termini diaccertamento nei loro confronti (e, in particolare, nei confronti dellasocia di minoranza) nonché il difetto di motivazione degli atti impositivisiccome fondati su un processo verbale di constatazione non notificatoai soci (e, in particolare, alla socia di minoranza mai coinvoltanell’amministrazione della società). Onde l’insussistenza, nella specie,della necessità di coinvolgere nel giudizio anche la società, e, diconseguenza, la piena regolarità, sotto il profilo del contraddittorio, delprocesso svoltosi in assenza di quest’ultima.8. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.Numero registro generale 5177/2024Numero sezionale 5746/2026Numero di raccolta generale 25582/2026Data pubblicazione 20/09/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida complessivamente in euro 5.900,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 settembre2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]