CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 08184/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 3751/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della [OSCURATO:PERSONA] di CASSAZIONE, rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - RG 3751/20 C .R.S. - ASL Nap oli 1 [OSCURATO:PERSONA]. Marulli avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 499/2019 depositata il 31/10/2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Cons.Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 499/2019 del 31.1 0.2019, la Corte d'Appello di Napoli, attinta dall'A.S.L. Napoli 1 Centro per la riforma dell'impugnata decisione di primo grado che ne aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal C.R.S. - Centro di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il pagamento di prestazioni riabilitative rese nel 2007, ha accolto il relativo atto di gravame sull'assunto che nella specie si rendeva ravvisabile,secondo i principi enunciati dalle SS.UU. 4090/2017, un abuso dello strumento processuale, avendo l'ingiungente frazionato in più ricorsi monitori il medesimo credito, ed in ragione di ciò ha dichiarato inammissibile la domanda esercitata in monitorio. La sentenzain parola è ora impugnata dal soccombente con un solo motivo seguito da memoria, al quale resiste l'intimata con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso – che non è previamente resistito dalla preclusione opposta dalla contoricorrente, essendo la doglianza declinata in modo specifico ed in conformità allo statuto di censurabilità per cassazione della violazione denunciata – denuncia con il prim o motivo l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello nel ritenere che l'accertata parcellizzazione nell'esercizio del credito determini l'inammissibilità della domanda, quando al contrario dovrebbero essere semplicemente emendati gli effetti distorsivi che ne derivano. 3. Il motivo è fondato e merita accoglimento. RG 3751/20 C .R.S. - ASL Nap oli 1 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questa Corte ha già avuto occasione di pronunciare in relazione alla medesima controversia insorta tra le parti (Cass., Sez. VI-I, 20/09/2017, n. 21858; Cass., Sez. VI-I, 20/09/2017, n. 21857), la questione oggetto qui di disamina va decisa alla luce del principio secondo cui è ben vero che il frazionamento delle azioni, ravvisabile, in particolare, ove più soggetti promuovano contemporaneamente distinte cause di identico contenuto nei confronti dello stesso soggetto, configura l'inutile moltiplicazione delle azioni come un abuso del processo – idoneo a gravare sia lo Stato che le parti dell'aumento degli oneri processuali, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali derivanti dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti e all'eventuale lievitazione dei costi a carico della parte soccombente –, ma non è sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi «essendo illegittimo non lo strumento adottato ma la modalità della sua utilizzazione», imponendosi perciò solo l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano (Cass., Sez. II, 6/09/2017, n. 20834; Cass., Sez. I, 30/04/2014, n. 9488; Cass., Sez. I, 3/05/2010, n. 10634). 4. Ne consegue che, anche in considerazione dell'affinamento del principio di diritto a suo tempo enunciato da SS.UU. 23726/2007, a cui hanno proceduto SS.UU. 4090/2017, la sentenza impugnata va doverosamente cassata con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli che, in diversa composizione, oltre a decidere delle spese del presente giudizio dovrà riesaminare la controversia alla luce dei sopraggiunti e richiamati principi di diritto, con segnato riferimento alle conseguenze nascenti dall'accertato frazionamento del credito. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Napoli che, in RG 3751/20 C .R.S. - ASL Nap oli 1 [OSCURATO:PERSONA]. Marulli altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione