CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34843/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso iscritto al n.32712/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 3/27 eVia Petrera 39/49, [OSCURATO:PERSONA] 8 Catania, difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocatoGuido Alfonsi; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1543/2018 del 10/09/2018. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ascoltato ilP.M., [OSCURATO:PERSONA] , ch e ha con- cluso per il rigetto del ricorso. Ascoltato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente. 2di 11 – 32712/2018 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel dicembre 2005 il condomino [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Bari il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 3/27 e di [OSCURATO:PERSONA] 39/49 per l’impugnazione della delibera relativa al punto n. 7 dell’ordine del giorno dell’assemblea condominiale del 26/11/2005 sulla rendicontazione finale di lavori di manutenzione straordinaria e la ripartizione della spesa. L’attore denunciava l’illegittimità per violazione dell’art. 1135 n. 4 c.c. (decisioni su opere di manutenzione straordinaria) delle delibere antecedenti nelle quali un comitato ristretto di persone (con la partecipazione di estranei al Con- dominio) era stato incaricato di determinare l’oggetto del correlativo con- tratto di appalto. In particolare, l’attore lamentava l’illegittimità di una de- libera dell’aprile 1998 che –su sollecitazione del comitato ristretto - aveva esteso i lavori anche a beni di proprietà individuale di condomini. Egli la- mentava inoltre che le delibere di autorizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria non avevano raggiunto i quorum richiesti dall'art. 1136 co. 4 c.c. Nel 2006, instaurando un distinto giudizio, il medesimo attore impu- gnava la delibera con cui il Condominio aveva deciso di resistere nel primo giudizio da lui intrapreso. Anche con riferimento a tale delibera, egli lamen- tava una serie di illegittimità, tra le quali la mancata convocazione all’as- semblea di ogni avente diritto, la partecipazione all’assemblea di quattro persone non aventi diritto, il mancato raggiungimento del quorum, le erro- nee informazioni sulcontratto di appalto, l’inosservanza degli oneri formali ex art. 21 del regolamento condominiale, l’indeterminatezza del novero dei votanti, la raccolta di deleghe in bianco. Riuniti i due processi, le impugnazioni sono state rigettate in primo e in secondo grado. Ricorre in cassazione l’attore in impugnazione con otto motivi, illustrati da memoria. Resiste il Condominio con controricorsoe memoria. Ragioni della decisione 3di 11 – 32712/2018 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 1.- È sollevata eccezione d’inammissibilità del controricorso per essere stato allegato alla pec della correlativa notificazione un file privo di sotto- scrizione digitale. L’eccezione è infondata. Risulta che con lapec è stato notificato il testo del controricorso in file dal formato p7m, sottoscritto digitalmente . N ella relazione di notificazione è stata attestata laconformità all’originale della copia notificata. 2. -Il primo motivo di ricorso denuncia il vizio di costituzione dell'assem- blea per l’omessa o irregolare convocazione di alcuni condomini. Si deduce la violazione degli artt. 1136 co. 6 e 1137 co. 2 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 25 reg. condominiale (del quale si censura anche l’omesso esame). Il primo motivo non è fondato. Il condomino regolarmente convocatoall’assemblea (tale era il ricorrente nel caso di specie) non èlegittimato a far valere come motivo di impugna- zione della delibera assembleare l’irregolarità della convocazionedi un altro condomino. Infatti, la legittimazione ad agire, come requisito soggettivo è (di regola: cfr. art. 81 c.p.c.) correlata al fatto che la parte si affermi titolare del diritto per la cui tutela costei agisce in giudizio. Se si tratta del diritto di ciascun partecipante alla comunione(o di ciascun condomino) di concorrere nell'amministrazione della cosa comune(art. 1105 c.c.), di esso può affer- marsi titolare unicamente il singolo partecipante o condomino non convo- cato o irregolarmente convocato.Poiché il diritto è leso dal semplice fatto della convocazione mancata o irregolare, il titolareche si lamenti di ciò non ha l’oneredi allegare e di provare alcunché d’ altro se non tale irregolarità , al finedi ottenere l’annullamento della delibera adottata in sua assenza (che egli è tenuto ad impugnare entro trenta giorni dalla comunicazione ex art.1137 co. 2 c.c., cfr. Cass. SU 4806/2005). Ciò spiega di converso che il condomino regolarmente convocatonon è legittimato a fondare la propria domanda di impugnazione della delibera sul semplice fatto dell’irregolare 4di 11 – 32712/2018 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. convocazione di un altro condomino. In questo senso, cfr. Cass. 9082/2014, che argomenta appunto dal difetto di legittimazione ad agire ( « trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica»)e richiama a conferma che la legge di riforma n.220/ 2012 ha previsto che , in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto,la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati (art. 66 co. 3 disp. att. c.c. ) . Nello stesso senso Cass.10071/2020, 79172020,6735/2020, 15550/2017. Le censure del ricorrente non inducono a rimeditare questo orientamento. La sua critica del richiamo all’art. 66 disp. att. c.c., in quanto non applicabile ratione temporis, compiuto da Cass. 9082/2014 richiamata dalla sentenza impugnata,non coglie che il richiamo è svolto in aggiunta rispetto all’argo- mentazione autonoma e sufficiente che si basa sul difetto di legitimatio ad causam.D’altra parte, il testo dell’art. 66 co. 3 disp. att. c.c. introdotto nel 2012,sviluppa un’implicazione della sistemazione nell'ambito dei rimedi so- stanziali della fattispecie dell'omessa convocazione operata da Cass. S U 4806/2005cit. Infatti, u na volta accolto il principio per cui la mancata co- municazione a taluno dei condomini dell'avviso diconvocazione dell'assem- blea condominiale si dà come vizio procedimentale che determina non la nullità, ma l'annullabilità delladelibera condominiale, è necessario conclu- dere che la legittimazione a domandare il cor relativo annullamento spetti ex artt. 1441 e 1324 c.c. unicamente al condominopretermesso (cfr. Cass.15550/2020).Per il resto, il ricorrente si limita ad asserire che il vizio rela- tivo all’altrui convocazionedovrebbe poter essere fatto valere anche da chi è stato regolarmente convocato. A tal fine egli invoca pronunce di corti di merito e Cass. 21227/2018, che però riguarda tutt’altra fattispecie. Né la critica svolta può avvalersi dei precedenti di questa Corte secondo i quali, qualora il condòmino agisca per far valere l'invalidità di una delibera assembleare, incombe sul condominio convenuto l'onere di provare che tutti 5di 11 – 32712/2018 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. i condòmini sono stati tempestivamente avvisati della convocazione, quale presupposto per la regolare costituzione dell'assemblea, mentre resta a ca- rico dell'istante la dimostrazione degli eventuali vizi inerenti alla formazione della volontà dell'assemblea medesima (cfr. Cass. 5254/2011; 22685/2014). Il punto –che occorre chiarire – è che una cosa è la legittimazione attiva del condòmino la cui convocazione sia stata omessa (il quale, come detto, può conseguire l’annullamento della delibera per ciò stesso e per ciò solo), poiché tale legittimazione è posta a tutela del metodo collegiale che presidia l’attività di formazione della volontà assembleare; altra è la legittimazione attiva che va riconosciuta al condòmino debitamente convocato, il quale può dolersi dell’omessa convocazione di altri condòmini se ed in quanto faccia valere che tale mancanza abbia inciso in concreto sul quorum costitutivo e deliberativo, che esprimono il principio maggioritario su cui si basa la vita del condominio (tant’è che l’art. 113co. 6 c.c. stabilisce che l’assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati rego- larmente convocati). Quanto alla censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., in questo come in tutti gli altri motivi in cui è fatta valere, essa è inammissibile ex art. 348ter co. 5 c.p.c.: si tratta di una doppia pronuncia conforme con giudizio di appello introdotto dopo il 2012, senzache il ricorrente argomenti distinzioni di motivazione tra i due gradi. Il primo motivo è rigettato. 2. –Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 67 co. 3 e 4 disp. att. c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte di appello misconosciuto l’illegittimità della partecipazione al voto da parte di usufruttuari (al posto dei proprietari) che avevano votato a favore del punto n. 7 all’ordine del giorno, cioè in materie non di loro competenza. Ci si duole anche dell’omesso esame di fatti decisivi, cioè della mancata considerazione delle visure immobiliari 6di 11 – 32712/2018 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. relative alla titolarità della nuda proprietà e dell’usufrutto delle unità immo- biliari in questione. Il terzo motivo denuncia la violazione del regolamento condominiale in tema di disciplina delle deleghe per partecipare all’assemblea. Si deduce la violazione dell’art. 1137 co. 2 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonché l’omesso esame dell’art. 24 reg. condominiale. È riportato in nota il testo dell’art. 24 cit., ove si dispone che la delega a partecipare all’assemblea condominiale possa essere conferita (solo) ad un altro condomino oppure ad un compo- nente del nucleo familiare. Il secondo e il terzo motivo sono da esaminare congiuntamente e da di- chiarare inammissibili. La parte della sentenza censurata dal secondo motivo è la seguente: «Nemmeno tale censura appare corretta, poiché non appare né provato, né allegato che la presenza di tali soggetti abbia in qualche modo influito sull’andamento dell’assemblea e sull’esito della votazione». La parte della sentenza censurata dal terzo motivo è la seguente: «Tale principio valga anche per il quarto motivo di impugnazione, laddove il [ricorrente] lamenta la votazione per delega da parte di un soggetto estraneo al condominio». Nell’adottare la propria decisione, la Corte di appello si è conformata al principio che la partecipazione ad un’assemblea condominiale di persone estranee ovvero prive di legittimazione non si riflette sulla validità né della costituzione dell’assemblea né delle delibere, se non risulta che tale parte- cipazione sia stata rilevante per la maggioranza richiesta e il quorum pre- scritto o che abbia influito sullo svolgimento della discussione e sull'esito della votazione. Cfr., tra le altre, Cass. 6735/2020, 28763/2017. Il ricorrente denuncia di aver provato anche mediante la produzione in giudizio delle visure immobiliari che non è stata raggiunta la doppia mag- gioranza prescritta dall'articolo 1136 co. 4 c.c. A tal riguardo egli spiega che si deve sottrarre dal quorum personale dei condomini e da quello relativo ai 7di 11 – 32712/2018 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. valori millesimali i voti invalidi degli usufruttuari, il voto erroneamente at- tribuito ad una persona, nonché il voto espresso da un’altra persona non legittimata in violazione dell'art. 24 del regolamento condominiale. Per un più ampio discorso sul punto il ricorrente rinvia alla lettura delle pagine da 23 a 28 dell'atto di appello. I due motivi sono da disattendere già perchéin entrambi la denuncia di violazione di norme di diritto presuppone l’accoglimento delle due collegate censure di omesso esame di fatti decisivi, che sono inammissibili ex art. 348ter co. 5 c.p.c. (cfr. penultimo capoverso del paragrafo n. 1). Quand’an- che tali censure fossero ammissibili, la struttura logica dei due motivi è la seguente: poiché il giudice di merito ha accertato i fatti rilevanti in modo erroneo (cioè, nel caso di specie: ha misconosciuto che i voti asseritamente invalidi sono stati determinanti ai fini del raggiungimento del quorum di validità delle delibere), allora sono state violate norme giuridiche (cioè, nel caso di specie, l’art. 67 co. 3 e 4 disp. att. c.c., l’art. 1137 co. 2 c.c., ecc.). Tale struttura scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito. In altri termini, il ricorrente sovrappone il proprio apprezzamento all’accertamento che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che non si espone a censure di legittimità (senza che il supe- ramento del vaglio di legittimità implichi che questa Corte faccia proprio l’apprezzamento del giudice di merito) Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili. 3. - Il quarto motivo denuncia la mancata applicazione del quorum pre- visto per l’approvazione dei lavori straordinari e la violazione del regola- mento sull’indicazione della maggioranza ottenuta da ciascuna delibera. Si deduce la violazione dell’art. 1136 co. 2 e 4 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. sotto il profilo della mancata valutazione dell’art. 29 n. 4 del regolamento condo- miniale. Si fa valere inoltre l’omesso esame di fatti decisivi. 8di 11 – 32712/2018 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. L’argomentazione della sentenza censurata dal quarto motivo è la se- guente: il motivo relativo al mancato raggiungimento del doppio quorum ex art. 1136 co. 4 c.c. non è fondato, poiché la deliberazione al punto n. 7 dell’ordine del giorno dell’assemblea del[OSCURATO:DATA_NASCITA] non concerneva le ma- terie previste dall’art. 1136 co. 4 c.c., bensì lo stato dei pagamenti effettuati dai condomini in relazione a lavori già preventivati. La deliberazione, dun- que, anche sotto questo profilo, appare legittima. Del quarto motivo è da dichiarare inammissibilità. Oltre al fatto cheanche in tale motivo la denuncia di violazione di norme di diritto presuppone l’accoglimento di una censura di omesso esame di fatti decisivi,inammissibile ex art. 348ter co. 5 c.p.c. , spicca il difetto di specifi- cità/autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c. Il testo del motivo non riporta specificamente i brani rilevanti né del punto n. 7 all’ordine del giorno dell’as- semblea, né del correlativo verbale. Non è sufficiente la mezza frase ripor- tata a p. 13, alla fine dell’esposizione del motivo, prima della rubrica del quinto motivo. Il ricorrente non ha messo la Corte in condizione di pronunciarsi. Il quarto motivo è inammissibile. 4. - Il quinto motivo denuncia l’erroneo addebito di spese per manuten- zione di beni non condominiali. Si muove dalla censura di omesso di fatti decisivi per poi argomentare in particolare la violazione dell’art. 1123 co. 1 c.c. sui criteri legali e convenzionali di ripartizione di spesa e dell’art. 115 c.p.c. sotto il profilo della mancata valutazione dei verbali relativi alle deli- bere antecedenti e alle decisioni prese nelle riunioni dei vari comitati nonché della mancata valutazione del contratto di appalto. Del quinto motivo è da dichiarare l’inammissibilità sotto più profili. Oltre al fatto che anche qui la denuncia di violazione di norme di diritto presuppone l’accoglimento di una censura di omesso esame di fatti decisivi, inammissibile ex art. 348ter co. 5 c.p.c., si profila di nuovo il difetto di 9di 11 – 32712/2018 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. specificità/autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.: dei prospetti di riparto, delle delibere ‘pseudoautorizzatorie’, dei verbali delle riunioni del comitato e dello stesso contratto di appalto non sono sintetizzati adeguatamente i passi rilevanti(senza contare che le delibere antecedenti a quelle qui impu- gnate si sono ormai consolidate). Il quinto motivo è inammissibile. 5. –Il sesto motivo denuncia ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. l’omessa motivazione del rigetto motivo di appello n. 8 riguar- dante il diritto di partecipazione e d’informazione della parte ricorrente. L’argomentazione censurata è la seguente: «Quanto alla presunta viola- zione dell’art. 1105 co. 3 (punto 8 appello), essa non sussiste. Ed infatti, l’informazione circa il contenuto della delibera appare già sinteticamente offerta nello stesso ordine del giorno, mentre l’intendimento del sig. Co- laluce ‘di informare gli altri condomini circa i fatti realmente avvenuti e le delibere concernenti i lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio’ ap- pare non pertinente all’oggetto della discussione, posto che ifatti e le deli- bere in questione risalivano ad anni prima e non potevano che essere co- nosciute da tutti i condomini». Sul punto rilevante la motivazione è effettiva, risoluta e non irriducibil- mente contraddittoria. Pertanto, essa si sottrae alla censura fatta valere con questo motivo di ricorso. Il sesto motivo è rigettato. 6. – Il settimo motivo denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia ovvero il difetto di motivazione ex artt. 132 co. 2 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. su censure di merito relative alla delibera del 2006 di costituzione in giudizio da parte del Condominio,con particolare riferimento al difetto di autorizza- zione alla costituzione e alla resistenza in giudizio. L’ottavo motivo censura il capo della sentenza relativo al rigetto dell’im- pugnazione della delibera relativa alla resiste nza del Condominio nel 10di 11 – 32712/2018 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. giudizio instaurato nel 2005. Si deduce violazione degli artt. 1130 e 1131 c.c. (nella versione all’epoca vigente) sulle attribuzioni e sulla rappresen- tanza dell’amministratore di condominio, nonché dell’art. 115 c.p.c. sotto il profilo della mancata valutazione dell’art. 28 n. 6 del regolamento condo- miniale, che deroga all’art. 1130 c.c. Si denuncia inoltre omesso esame di fatti decisivi (sempre con riferimento al già menzionato art. 28 n. 6 del regolamento condominiale). Del settimo e dell’ottavo motivo, da esaminare congiuntamente per con- nessione, è da dichiarare l’inammssibilità. La parte censurata della sentenza è la seguente: «La Corte ritiene che non si possa affermare, come preteso dall’appellante, la ‘nullità della origi- naria comparsa di costituzione del Condominio per mancanza di autorizza- zione alla costituzione e alla resistenza in giudizio». A sostegno di questa affermazione la Corte di appello richiama il principio che l'amministratore può resistere all'impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assem- bleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso (cfr. Cass. 8309/2015, 1451/2014, 27292/2005). Conclude la Corte che tale considerazione appare assorbente rispetto alle altre censure dell’appellante. Quanto al settimo motivo, esso è inammissibile sotto più profili: non si confronta specificamente con la ratio decidendi sul punto (riportata nel ca- poverso precedente); difetta del requisito di specificità/autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., omettendo di riportare in modo adeguato il contenuto della delibera condominiale di cui si fa questione. Quanto all’ottavo motivo, esso è inammissibile poiché le correlative denunce di violazione di norme di diritto presuppongono in modo determinante l’omesso rilievo dell’art. 28 n. 6 del regolamento condominiale, qualificato come omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. Si concreta così ilpiù volte ricordato profilo 11di 11 – 32712/2018 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 1 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di inammissibilità ex art. 348ter co. 5 c.p.c. di tale motivo per doppia pro- nuncia conforme sul punto. Il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili. 7. -Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- qu