CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09414/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aggravante delle più persone riunite e per la conseguente ridefinizione del trattamento sanzionatorio, e il rigetto nel resto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore della parte civile F.A.I. e CONFARTIGIANATO, che si è riportata alle conclusioni ed alle note spese depositate; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile SOLIDARIA S.C.S. ONLUS, e in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore della parte civile SICILINDUSTIA e [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e CONFESERCENTI, che si è riportato alle conclusioni ed alle note spese depositate; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; (' ) [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30 settembre 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 32) (artt.1,2,4 legge 2 ottobre 1967 n,895) e 33) (artt.110 cod. pen. 1,2,4 legge 2 ottobre 1967 n,895, relativamente alla condotta di concorso nella messa in vendita dell'arma) dell'imputazione e [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato a lui ascritto al capo 39) dell'imputazione (artt. 110, 629 in relazione all'art. 628 comma 3 n.1 e 3 cod. pen. e 7 I. n. 203/91). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che nell'atto di appello si era lamentata la carenza di un sufficiente compendio probatorio, in quanto dalla trascrizione della conversazione intercettata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] residuava il legittimo dubbio che l'arma (mai sequestrata o rinvenuta) fosse stata lasciata nella esclusiva disponibilità del ricorrente, tanto da conclamarne la relativa detenzione, oggetto del reato di cui al capo 32) della rubrica; inoltre i giudici di merito non avevano mai chiarito quali sarebbero state le presunte ulteriori ed effettive risultanze probatorie, in specie "i successivi incontri con gli stessi soggetti" relativi al capo 32),in grado di confermare e riscontrare l'ipotesi del reato di detenzione dell'arma; evidente era l'illogicità della motivazione della Corte di appello nella parte in cui aveva fatto apoditticamente derivare dalla richiesta di riparazione della pistola formulata al ricorrente dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] probatorio la sicumera probatoria che Alfano la avesse effettivamente riparata e quindi detenuta. 1.2 Analoghe censure vengono svolte con riferimento al capo 33) dell'imputazione, visto che l'assunto argomentativo della motivazione della sentenza impugnata non aveva nessuna effettiva attagliabilità al reato specifico contestato, alle emergenze probatorie ed alle critiche difensive esposte nell'atto di appello; in secondo luogo andava stigmatizzata la riqualificazione del reato di detenzione di arma da sparo nella diversa ipotesi di messa in vendita della pistola., visto che l'art.1 della legge n.895/67 prevede la punibilità per la messa in vendita delle armi da guerra, e non anche delle armi comuni da sparo, quale la pistola descritta nel capo 33) dell'imputazione. 1.3 n difensore lamenta che ad Alfano, in entrambi i capi di imputazione, era stato contestato anche l'art. 1 1.895/67, che però si riferisce esclusivamente alle armi da guerra, malgrado nei capi di imputazione n. 32 e 33 si facesse riferimento solo alle armi comuni da sparo. 1.4 II difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, considerato che ad Alfano era contestata una sola condotta criminosa e che era stato assolto dal più grave reato di concorso esterno in associazione mafiosa; del tutto eccessiva, inoltre, era la pena inflitta. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore contesta l'assunto accusatorio secondo cui Gloria avrebbe assunto un ruolo di intermediario nell'estorsione in quanto il collaboratore di giustizia Nuccio aveva dichiarato che Gloria gli aveva consegnato una somma di C 1.000,00 versata a titolo di "messa a posto" dall'imprenditore che stava eseguendo i lavori, ma la persona offesa Scarpello aveva riferito che, dopo aver ricevuto minacce, si era rivolto a tale "Fabio" per scoprire le origini delle minacce, ma di non aver mai versato somme nelle mani di Gloria; peraltro, come risultava dalle trascrizioni in atti, a Nuccio era stato affidato il compito da parte di [OSCURATO:PERSONA] di sopprimere Gloria proprio per la sua indebita intromissione negli affari del sodalizio, (tanto che l'incarico di eseguire l'estorsione ai danni di Gloria era stato affidato ad altri), per cui non si poteva ritenere Gloria intraneo, e neppure "vicino" all'organizzazione mafiosa; al massimo l'imputato si era determinato ad intervenire soltanto in favore della vittima, come risultava dalle dichiarazioni del collaboratore Nuccio, quindi non poteva ravvisarsi una responsabilità in concorso. Inoltre -prosegue il difensore- secondo il narrato della persona offesa, Gloria si era limitato ad ascoltare le sue richieste, senza promettere nulla e senza mai fornire una risposta alla persona offesa. 2.2 Il difensore lamenta la mancata esclusione delle contestate aggravanti: non sussisteva quella delle più persone riunite perché nelle due occasioni in cui Gloria avrebbe incontrato la persona offesa, non era in compagnia di nessuno; non sussisteva quella di cui all'art. 628 comma 3 n.3 cod. pen perché il ricorrente non era mai stato condannato per il delitto di associazione mafiosa e non faceva parte di alcuna consorteria; non sussisteva quella di cui all'art. 416- bis 1 visto che era stata la persona offesa a rivolgersi a Gloria senza conoscere alcun tipo di collegamento dello stesso con ambienti mafiosi. 2.3 Il difensore lamenta l'eccessività della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Relativamente ad entrambi i ricorsi si deve infatti rilevare che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Nel caso in esame, la Corte di appello ha risposto a tutte le censure riproposte con i ricorsi presentati, che devono quindi essere dichiarati inammissibili in quanto privi di specificità. 1.2 In particolare, per quanto riguarda Alfano, la sua responsabilità è stata ritenuta non solo per l'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma anche evidenziando quella del 13 febbraio 2013 in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano indicato "Benedetto" come soggetto che poteva procurare un nuovo caricatore, quella del 9 settembre in cui Alfano si lamentava di aver venduto una pistola ad un offerente peggiore dell"ultimo potenziale compratore, quella del 20 settembre in cui Alfano aveva comunicato a lo Iacono l'esito positivo di una prova a fuoco effettuata con proiettili in suo possesso, quella del 27 settembre da cui emergeva che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe recato insieme ad Alfano per ispezionare armi che egli intendeva acquistare ((pag.3), la sua competenza in materia di armi (pag.8) il possesso da parte sua di munizioni (pag.9); tutte conversazioni dalle quali si è ritenuto Alfano particolarmente competéte in materia di armi e che quindi rinforzava-9Ia conclusione che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero consegnato un'arma al ricorrente per la riparazione. 1.2 Quanto all'eccezione secondo cui ad Alfano è stata contestata la vendita di armi malgrado non si trattasse di armi da guerra, si deve ribadire che "la vendita di armi "contra legem", che ricorre quando il soggetto, pur titolare di licenza di commercio, vende a terzi le armi con modalità penalmente illecite, tali da metterle in circolazione in modo da rendere impossibile il controllo dei loro movimenti e dell'iden tità dei possessori, integra il reato di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895." (Sez. 1, n. 48240 del 28/09/2017, PG in proc. Calvini e altro, Rv 271403), principio tanto più valido nel caso in esame, in cui Alfano non possedeva licenza per cedere armi; infatti, la disciplina in materia mira ad un penetrante controllo sulle cessioni e tende a evitare che circolino armi senza che l'Autorità possa conoscere la presenza delle stesse sul territorio. Peraltro, si deve rilevare come la contestazione di cui al capo 33) faccia espresso riferimento alla cessione di un'arma comune da sparo, la cui vendita è punibile in base al richiamo che l'art. 7 1.895/67 effettua soltanto quod poenam all'art.1 della stessa legge, per cui non vi è stata alcuna riqualificazione dei reati contestati. 1.3 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla richiesta di contenere la pena nel minimo edittale, vi è congrua motivazione a pag.10 della sentenza impugnata: già il giudice di primo grado aveva evidenziato che "il diniego delle circostanze attenuanti generiche trova titolo nel rilevante disvalore dei fatti, da reputare particolarmente elevato in ragione dell'intensità del dolo che ha sorretto la reiterazione delle condotte delittuose indicative di una stabile dedizione all'attività illecita di commercio e riparazione di armi clandestine, nel quadro di una allarmante tendenza alle ricadute in violazione di di tipo eterogeneo" (pag. 293 sentenza primo grado), con motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali, e quindi esente da censure. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 La Corte di appello ha infatti evidenziato che il fatto che Gloria si fosse "intromesso" nell'estorsione ai danni di Scarpello, lungi dal dimostrare che fosse un personaggio esterno all'associazione mafiosa, provava invece proprio il contrario, posto che gli si riconosceva la legittimazione alle trattative per la riscossione del "pizzo" e lo si voleva punire perché non aveva seguito le regole proprie dell'associazione; si deve inoltre rilevare che il concorso nel delitto di estorsione di colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima non è configurabile solo quando l'agente opera nell'esclusivo interesse di quest'ultima e per motivi di solidarietà umana, non rilevando a tal fine il convincimento soggettivo della vittima che il mediatore sia con essa solidale (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723) La "punizione" di Gloria poi non eseguita dimostra proprio che egli non agiva nell'interesse della vittima, ma della associazione, tanto che a lui si era rivolto Scarpello quando aveva ricevuto le minacce per ottenere uno "sconto" sulla somma richiesta; sulla motivazione della Corte di appello il primo motivo di ricorso pretende di sovrapporre una diversa valutazione, operazione non consentita in sede di legittimità.2.2 Alla luce di quanto sopra osservato, devono ritenersi manifestamente infondati i motivi relativi alle aggravanti di cui all'ad 628 comma 3 n. 3 cod.pen. e 416-bis 1.cod. pen.; quanto all'aggravante delle più persone riunite, si deve rilevare la carenza di interesse del ricorrente, posto che il giudice di primo grado (la cui statuizione è stata confermata in appello) non ha applicato alcun aumento per la suddetta aggravante: infatti, era stata inflitta una pena base di anni sei per il reato aggravato ex art. 629 comma 2 cod.pen. (quindi pari al minimo edittale previsto per l'epoca di commissione di reato), per cui è evidente che era stata considerata soltanto la circostanza aggravante di cui all'art. 628 comma 1 n. 3 cod. pen. (richiamata dal secondo comma dell'art. 629 cod. pen.) 2.3 Relativamente alla dosimetria della pena, la Corte di appello (come già il giudice di primo grado) ha rilevato CriZ la gravità della condotta e la personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali per reati di diversa tipologia 3. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarato inammissibili; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deve inoltre essere condannato al pagamento delle spese del giudiziovin virtu del principio della soccombenza, non sussistendo motivi per la compensazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ii ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Solidaria S.c.s. Onlus, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sicindustria, [OSCURATO:PERSONA], F.A.I., [OSCURATO:PERSONA],