CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21023/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINp dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 624-bis e 590 cod. pen. (in essi derubricati in primo grado gli ascritti reati di cui agli artt. 628 e 582 e 585 cod. pen.). 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, con il quale si deduce il difetto di motivazione in merito al motivo d'appello sindacante la sentenza di primo grado per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (ancorché già concesso in precedenza). La Corte territoriale, in particolare, si sarebbe sul punto limitata a negare il beneficio in ragione di una prognosi sfavorevole ma limitandosi ad argomentare "in ragione delle emergenze di causa". 3. Il ricorso è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto dei relativi motivi d'appello. 3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui argomenta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (in favore di soggetto che già ne ha usufruito) in forza di un giudizio prognostico negativo, deve essere letta in uno con il precedente apparato motivazionale. Esso, al quale il giudice di merito fa rinvio laddove invoca le "emergenze di causa", è tale da esplicitare, sostanzialmente, l'apprezzamento da parte del giudice d'appello dell'intensità del dolo che sorregge la condotta di soggetto che, dopo essersi impossessato del telefono della vittima, con violenza sulla stessa, continua a esercitare violenza nei confronti della persona offesa in un contesto fattuale ricondotto dalla Corte d'appello a quello originariamente ascritto in rubrica (rapina e lesioni personali), ancorché nell'impossibilità di una riforma in peius in regione del mancato appello del Pubblico Ministero. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d