CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23572/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2227 /201 8 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t,rappresentata e difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (PEC elisabet- [OSCURATO:EMAIL]),unitamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC francescopa pa@ordineavvocati- roma.org), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Papa alla [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo 92 in Roma ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:interessisan- zioniamministrative pe- cuniarie–prescrizione – principiodi diritto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – nonché AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rap- presentantep.t.; –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio n. 3336 / 9 /1 7 , depositata l’8 . 6 . 20 1 7 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 luglio 2024 dal consiglierePierpaolo Gori . Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S. r . l ., avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 8340/13/16di rigetto del ricorso introduttivo avverso l’ iscrizione ipo- tecaria conseguente a mancato pagamento della cartella di paga- mento n.097205028166795 per l’importo di euro 374.227,88 oltre sanzionied interessi in relazione all’anno di imposta 2001. Il giudice d’appello confermava integralmente la decisione resa dal giudicedi prime cure, ritenendo da un lato che il credito posto a base dell’iscrizione ipotecaria fosse divenuto definitivo a seguito di sen- tenza sfavorevole alla contribuente e passata in giudicato, con la conseguenzache ogni contestazione relativa al merito della pretesa impositivafosse estranea all’odierno giudizio. Dall’altro,la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria ben potevaavvenire da parte dell’agente della riscossione anche a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. 602/73 e, in ogni caso, eventuali vizi della notifica sarebbero comunque stati sanati dalla proposizione del ri- corsoda parte del contribuente, avendo l’atto raggiunto il suo scopo ai sensi dell’art. 156 codice di procedura civile. Infine, il termine di prescrizione applicabile era decennale in virtù dell’art. 2953 codice civiledal momento ch e nel caso di specie era intervenuta una sen- tenzapassata in giudicato. Avversola sentenza d’appello propon e ricorso per cassazione la con- tribuente,affidato a tre motivi , cui replica con controricorso l’Agenzia delleEntrate, mentre l’agente della riscossione non ha svolto difese . Consideratoche: 1.Con il primo motivo di ricorso alle pagg.6 - 7, viene dedotta l’ « ille- gittimità della sentenza per errata e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento alla carenza di motivazione dell’atto impu- gnato». 2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. La tecnica di formulazionedella censura è gravemente carente dal momento che non solo non individua il pertinente paradigma dell’art.360 primo commacod. proc. civ., ma neppure una singola previsione di legge chepure assume essere stata violata. Inoltre, come eccepito in con- troricorso,la doglianza è una mera aspecifica riproposizione di una questionedi merito già vagliata dal giudice e non accolta. 3.Con il secondo motivo di ricorso, senza indicazione del paradigma dell’art.360 primo comma cod. proc. civ., comunque individuabile neln.3, la ricorrente prospetta l’ « illegittimit à della sentenza per er- rata e falsa applicazione delle norme relative alla notifica della co- municazionedi iscrizione ipotecaria » . Lacensura si appunta sul capo della sentenza d’appello che ha sta- bilito: « più volte la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria può avvenire anche a mezzoa posta secondo la previsione dell’art. 26 d. P . R . 602/73(per tutte,Cass. n. 5898/2015). In ogni caso deve rilevarsi che eventuali vizidella notifica risulterebbero comunque sanati dalla proposizione delricorso da parte del contribuente, avendo l’atto raggiunto il suo scopoai sensi dell’art. 156 c od. p roc. c iv. » . Al proposito, la ricorrente sostiene in primo luogo che la procedura dell’art.26del d.P.R. n.602/73 non sarebbe stata rispettata e, in se- condo luogo , che l’iscrizione ipotecaria impugn a ta « non ha natura riscossiva,al contrario riveste totalmente una valenza cautelare, e pertanto deve essere inoltrato al soggetto passivo destinatario con glistrumenti previsti dal codice di rito per la notifica degli atti giudi- ziari». 4.La censura è affetta da concorrenti profili di inammissibilità e in- fondatezza. 4.1.È inammissibile per difetto di specificità nella parte in cui ritiene, apoditticamente,che l’art. 26 del d.P.R. n.602/73 non sarebbe stato rispettato,non chiarendo perché e non riproducendo copia della no- tificanel ricorso per permettere di apprezzare la decisività della cen- suraa fronte di un accertamento da parte del giudice del merito di regolaritàdella notificazione. 4.2.È infondat a nella parte in cui ritiene non applicabile l’art.26 cit. Perinterpretazione giurisprudenziale cui va data ulteriore continuità (Cass. Sez. 5 , n. 17248 del 13/07/2017 ) , dev’essere affermato il principiodi diritto secondo il quale i n tema di riscossione delle impo- ste, la notifica dell’ iscrizione ipotecaria può avvenire anche me- dianteinvio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccoman- datacon avviso di ricevimento. Infatti, la seconda parte del comma 1dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di no- tifica,integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale,alternativa rispetto a quella della prima parte della mede- simadisposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. Intal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimatoe l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo commadel citato art. 26 , secondo cui il concessionario è obbligato a conservareper cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazionedell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiestadel contribuente o dell'amministrazione. 5.La terza censura denuncia, senza indicazione di alcun paradigma dicui a ll’art.360 primo comma cod. proc. civ., individuabile nondi- menonel n.3, « l’ illegittimit à della sentenza per errata e falsa appli- cazionedelle norme relative alla prescrizione del diritto alla riscos- sione delle sanzioni » , con riferimento alla statuizione del giudice d’appelloin punto di prescrizione quanto agli interessi sulle sanzioni , che sarebbero soggett i a prescrizione quinquennale . Dal momento chela cartella di pagamento sottesa all’iscrizione ipotecaria è « dive- nuta definitiva in data 4 gennaio 2010 per passaggio in giudicato dellasentenza della CTP del 13/11/2008 (…) l a sentenza del Giudice diPrime Cure è errata laddove tiene in considerazione gli interessi conteggiatinella cartella esattoriale oggetto già del giudizio conclu- sosicon provvedimento passato in giudicato. Il fatto è che successi- vamenteal passaggio in giudicato della sentenza sono stati conteg- giatiulteriori interessi sui tributi, nonostante sia trascorso il termine quinquennale dal passaggio in giudicato della stessa alla notifica dellacomunicazione di iscrizione ipotecaria. » . 6.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibil ità e infon- datezza. 6.1.La censura innanzitutto è aspecifica e contraddittoria nella sua tecnicadi formulazione nella parte in cui non individua con precisione iltitolo giudiziale né gli interessi e ciò è causa di inammissibilità per- chépreclude ancora una volta di apprezzare la decisività della cen- sura. 6.2.In ogni caso , la doglianza non può trovare ingresso nella parte in cui fa riferimento all a prescrizione delle sanzioni e agli interessi sullesanzioni successivi al passaggio in giudicato della sentenza per- ché, ragionando da Cass. Sez. U , n. 25790 del 10/12/2009 e Cass. Sez.5, n. 9431 del 09/04/2024 , va affermato nella fattispecie il principiodi diritto secondo il quale : « I l diritto alla riscossione de- gliinteressi sulle sanzioni amministrative pecuniarie , sort e a seguitodel ritardo nel pagamento dell'imposta principale de- rivanteda una cartella di pagamento emessa dopo il passag- gioin giudicato della sentenza di conferma dell'avviso di li- quidazione, si prescrive entro il termine di dieci anni, tro- vandodiretta applicazione l'art. 2953 c od . c iv ., che disciplina, invia generale, l ’ actio iudicati . » . In applicazione del principio suddetto, la prospettazione alla base dellacensura è anche infondata in diritto . 7.Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo in favore dell’Agenziadelle Entrate costituita . P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in favore dell’ Agenzia delle Entrate in e uro 5.800 per compensi,oltre spese generali prenotate a d