CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36638/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cQ [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 56, 624- bis cod.pen., con l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 e l'attenuante ex art. 62 n. 6 del medesimo codice. Considerato che il primo motivo di ricorso contesta carenza e illogicità della motivazione rispetto alla sussistenza della causa di non punibilità della desistenza volontaria di cui all'art. 56, comma 3, cod. pen. o comunque sulla sussistenza della circostanza attenuante ex art. 56, comma 4, cod. pen.; Rilevato che si tratta di censure reiterative di quelle già spiegate in sede di gravame rispetto alle quali la Corte territoriale ha fornito una motivazione non affetta da manifesti vizi di logicità, incensurabile in questa sede perché fondata su interpretazione degli elementi istruttori, quanto alla non volontarietà della decisione che ha indotto il ricorrente a non compiere il furto a ciò invero indotto solo dal timore delle conseguenze correlate all'essere stato sorpreso dalla persona offesa che aveva iniziato ad urlare (pag. 5-6); Considerato che mediante il secondo motivo il ricorrente lamenta carente motivazione anche rispetto alla denegata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., aspetto sul quale, a fronte del relativo motivo di appello, la decisione impugnata ha motivato, in maniera congrua e dunque non sindacabile in questa sede di legittimità, in ordine alla gravità della condotta desumibile dalla modalità del fatto (pag. 5); Rilevato che con il terzo motivo il BELLOMO denuncia che la decisione oggetto di ricorso non gli ha concesso le circostanze attenuanti generiche, e che tale motivo oltre ad essere reiterativo è stato disatteso dalla Corte territoriale in forza della insussistenza di concreti elementi positivi, ulteriori rispetto a quelli già vagliati dal giudice di primo grado, per il riconoscimento delle stesse; Considerato che questa Corte ha costantemente affermato che il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deVe necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244) e che dunque il motivo è manifestamente infondato; Rilevato che il quarto motivo, anch'esso reiterativo, censura le modalità con le quali la Corte territoriale ha argomentato sul trattamento sanzionatorio complessivo, senza dedurre che sia stata comminata una pena illegale;• Considerato il consolidato principio secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); Ritenuta dunque l'inammissibilità anche del quarto motivo perché non ricorrono i presupposti che eccezionalmente consentono di sindacare il giudizio di merito sulla dosimetria sanzionatoria, atteso che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596), a differenza di quella irrogata nella fattispecie per cui è processo (pag. 8); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del