Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28158/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e documentale (capo B) a lui ascritti in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] so:. coop. dichiarata fallita il 7 giugno 2012; mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione sulla determinazione della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata rispetto a una pena applicata in misura corrispondente al minimo edittale, con un aumento contenuto per la pluralità di fatti di bancarotta (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) e documentale (capo B) a lui ascritti in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] so:. coop. dichiarata fallita il 7 giugno 2012; mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha rideterminato la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione sulla determinazione della pena, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata rispetto a una pena applicata in misura corrispondente al minimo edittale, con un aumento contenuto per la pluralità di fatti di bancarotta (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 28158/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris